Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Doveri, obblighi e responsabilità disciplinari
In vigore dal 06/10/2016
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 15/06/2020, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

2 Doveri e obblighi regolamentari

a) Le associazioni affiliate e i tesserati hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'art. 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
b) Alle associazioni e ai tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
c) È onere di ogni socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art. 6 RD).
d) Le associazioni prime nominate, pena la punizione sportiva della perdita della gara (art. 93 RD), devono consentire alle persone sotto indicate l'accesso al campo di gara:
- arbitro dell'incontro;
- guardalinee ufficiali;
- visionatore arbitrale designato;
- tesserati in lista gara dell'associazione seconda nominata.

2 Doveri e obblighi regolamentari

a) Le associazioni, le squadre e i tesserati hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'art. 7 CdP., nonché di mantenere sempre un comportamento leale, corretto e collaborativo nei confronti di ogni componente della LCFC.
b) Alle associazioni, alle squadre e ai tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi previsti da tali fonti normative si applicano le sanzioni disciplinari previste in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
c) È onere di ogni socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art. 6 RD).
d) Qualsiasi tesserato sia a conoscenza di gravi violazioni di norme dello Statuto o della Carta dei principi da parte di tesserati o associazioni deve denunciarlo sollecitamente all’indirizzo [email protected].

2 Doveri e obblighi regolamentari

a) Le associazioni affiliate, le squadre e i tesserati hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'art. 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
b) Alle associazioni, le squadre e ai tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
c) È onere di ogni socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art. 6 RD).
d) Le squadre prime nominate, pena la punizione sportiva della perdita della gara (art. 93 RD), devono consentire alle persone sotto indicate l'accesso al campo di gara:
- arbitro dell'incontro;
- guardalinee ufficiali;
- visionatore arbitrale designato;
- tesserati in lista gara dell'associazione seconda nominata.

2 Doveri e obblighi regolamentari

a) Le Associazioni affiliate e i Tesserati hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'art. 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
b) Alle Associazioni e ai tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
c) È onere di ogni Socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art.6 RD).
d) Le Associazioni prime nominate, pena la punizione sportiva della perdita della gara (art.93 RD), devono consentire alle persone sotto indicate l'accesso al campo di gara:
• Arbitro dell'incontro;
• Guardalinee ufficiali;
• Osservatore speciale di Lega designato;
• Tesserati in lista gara dell'Associazione seconda nominata.

2 Doveri e obblighi regolamentari

a) Le Associazioni affiliate e i Tesserati hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall’art. 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell’esercizio dell’attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
b) Alle Associazioni e ai tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell’illecito o dell’inadempimento.
c) È onere di ogni Socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art.6 RD).
d) Le Associazioni prime nominate, pena la punizione sportiva della perdita della gara (art.97 RD), devono consentire alle persone sotto indicate l’accesso al campo di gara:
• Arbitro dell’incontro;
• Guardalinee ufficiali;
• Osservatore speciale di Lega designato;
• Consigliere della LCFC;
• Tesserati in lista gara dell’Associazione seconda nominata.

2 Doveri e obblighi regolamentari

a) Le Associazioni affiliate e i Tesserati hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall’art. 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell’esercizio dell’attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
b) Alle Associazioni e ai tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell’illecito o dell’inadempimento.
c) È onere di ogni Socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art.6 RD).
d) Le Associazioni prime nominate, pena la punizione sportiva della perdita della gara (art.97 RD), devono consentire alle persone sotto indicate l’accesso al campo di gara:
• Arbitro dell’incontro;
• Guardalinee ufficiali;
• Osservatore di Lega delegato;
• Osservatore speciale designato;
• Consigliere della LCFC;
• Tesserati in lista gara dell’Associazione seconda nominata.
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