Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico di arbitri e visionatori
In vigore dal 21/09/2017
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

153 Comportamento volto ad alterare il risultato della partita

interdizione dall’attività da 2 anni a 3 anni e ammenda di euro 250,00, ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC per 1 anno decorrente dal termine del periodo d’interdizione.

153 Comportamento volto ad alterare il risultato della partita

interdizione dall’attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all’importo che la LCFC deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a euro 50,00, ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC per 1 anno decorrente dal termine del periodo d’interdizione.

153 Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 41/A R.A., anche a titolo di colpa

a) non corresponsione del rimborso spese e ammenda da euro 25,00 a 50,00;
b) 1a recidiva: interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da euro 50,00 a 80,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 10 mesi.
c) ulteriori recidive: l’interdizione dall’attività deve essere aumentata di 15 giorni e l’ammenda di euro 10,00, ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC.

153 Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 42/A R.A., anche a titolo di colpa

a) non corresponsione del rimborso spese e ammenda da lire 50.000 (€25.82) a lire 100.000 (€51.65);
b) 1a recidiva: interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da lire 100.000 (€51.65) a lire 150.000 (€77.48) ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 10 mesi.
c) ulteriori recidive: l’interdizione dall’attività deve essere aumentata di 15 giorni e l’ammenda di lire 20.000 (€ 10.33), ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC.
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