Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico dei tesserati
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 02/09/2010, 03/09/2009, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000
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131 Aver fatto partecipare tesserati, anche con funzioni di guardalinee di parte (salvo deroga di cui all’articolo 46 R.A.), a una o più gare o aver disputato una o più gare con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa
da 1 mese a 6 mesi di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.
Interpretazione autentica:
131 Aver fatto partecipare tesserati, anche con funzioni di guardalinee di parte (salvo deroga di cui all’art. 46 RA), a una o più gare o aver disputato una o più gare con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa
da 1 mese a 6 mesi di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
È facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
È facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.
131 Aver fatto partecipare tesserati, anche con funzioni di guardalinee di parte (salvo deroga di cui all’articolo 46 R.A.), a una o più gare o aver disputato una o più gare con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 1 mese a 6 mesi di squalifica.
• da 1 mese a 6 mesi di squalifica.
131 Aver fatto partecipare tesserati, anche con funzioni di guardalinee di parte (salvo deroga di cui all'articolo 46 RA), a una o più gare o aver disputato una o più gare con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa.
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 8 giornate a 6 mesi di squalifica.
• da 8 giornate a 6 mesi di squalifica.
131 Aver fatto partecipare tesserati, anche con funzioni di guardalinee di parte (nei termini di cui all’articolo 46 R.A.), a una o più gare o aver disputato una o più gare con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 2 mesi a 6 mesi di squalifica.
• da 2 mesi a 6 mesi di squalifica.
131 Inadempimento agli obblighi previsti dall'art.68 RA sull'ordine pubblico
• da 1 a 4 giornate di squalifica.
131 Inadempimento agli obblighi previsti dall'art.70 RA sull'ordine pubblico
• da 1 a 4 giornate di squalifica.
Articolo precedente: 130 Aver fatto partecipare o aver partecipato a una gara senza un certificato medico valido (art. 22 RA), anche a titolo di colpa
Articolo successivo: 132 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto di quanto previsto dall’articolo 16 (punti a, b, c, d, e, f), 17 e 20 R.A., anche a titolo di colpa
Articolo successivo: 132 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto di quanto previsto dall’articolo 16 (punti a, b, c, d, e, f), 17 e 20 R.A., anche a titolo di colpa