Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico dei tesserati
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 02/09/2008, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

130 Aver fatto partecipare o aver partecipato a una gara senza un certificato medico valido (art. 22 R.A.), anche a titolo di colpa

da 6 mesi a 1 anno di squalifica per ogni inadempienza.

130 Aver fatto partecipare o aver partecipato a una gara senza un certificato medico valido (art. 22 RA), anche a titolo di colpa

da 1 a 2 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

130 Aver fatto partecipare tesserati in contrasto con l'art. 73 R.D. (ABROGATO)

130 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto di quanto previsto dall’articolo 73 R.A., anche a titolo di colpa

(è facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alla categorie giovanili):
-da 1 a 3 mesi di squalifica

130 Violazione degli obblighi previsti dall'art. 24 R.A. (DICHIARAZIONE D'INFORMAZIONE), ANCHE A TITOLO DI COLPA

- da 6 mesi ad un anno di squalifica.

130 Violazione degli obblighi previsti dall'art. 25 R.A. (DICHIARAZIONE D'INFORMAZIONE), ANCHE A TITOLO DI COLPA

- da 6 mesi ad un anno di squalifica.
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