Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico delle associazioni
In vigore dal 30/06/2011
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 17/09/2022, 01/09/2021, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

111 Proteste vivaci nei confronti dell'arbitro da parte di più tesserati in concorso tra loro (Art.11 RD)

a) ammenda di euro 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,0 rispetto alla precedente ammenda.
Interpretazione autentica:

111 Proteste nei confronti dell'arbitro da parte di più tesserati in concorso tra loro (art. 11 RD secondo comma)

a) ammenda di euro 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

111 Proteste vivaci nei confronti dell'arbitro da parte di più tesserati in concorso tra loro (art. 11 RD)

a) ammenda di euro 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

111 Proteste vivaci nei confronti di ufficiali di gara da parte di più tesserati in concorso tra loro (art.11 RD)

a) ammenda di euro 5,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 5,00 rispetto alla precedente ammenda.

111 Atti di violenza nei confronti di tesserati

a) ammenda di euro 50,00;
b) 1a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora l’atto sia commesso nei confronti di Dirigenti della LCFC o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni.
d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
e) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

111 Atti di violenza nei confronti di tesserati

a) ammenda di lire 100.000 (€51.65);
b) 1a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di lire 150.000 (€77.47);
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora l’atto sia commesso nei confronti di Dirigenti della LCFC o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni.
d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di lire 150.000 (€77.47);
e) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
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