Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico delle associazioni
In vigore dal 02/09/2010
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 03/09/2009, 26/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

102 Illecito sportivo (art.17 R.D.)

a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
b) 1a recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

102 Illecito sportivo (art.17 RD)

102 Illecito sportivo ( art. 17 RD )

a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
b) 1a recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

102 Illecito sportivo ( art. 17 RD )

a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
b) 1a recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

102 Aver fatto partecipare alla gara,anche con funzioni di guardalinee di parte (nei termini dell'art.44 RA) atleti o dirigenti squalificati

a) perdita della partita e ammenda di euro 35.00;
b) 1a recidiva:perdita della gara e ammenda di euro 50.00;
c) 2a recidiva:esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

102 Aver fatto partecipare alla gara,anche con funzioni di guardalinee di parte (nei termini dell'art.45 RA) atleti o dirigenti squalificati

a) perdita della partita e ammenda di 70.000 (€36.15);
b) 1a recidiva:perdita della gara e ammenda di lire 100.000 (51.65);
c) 2a recidiva:esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
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