Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 13/05/2020
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 21/09/2017, 03/09/2009, 31/07/2007, 26/07/2000

75 Riunioni informative

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse.
La notizia di tali riunioni viene pubblicata nella sezione “eventi e scadenze” del portale della LCFC e portata a conoscenza delle associazioni mediante email e/o messaggi istantanei.
La LCFC può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione.

75 Riunioni informative

La LCFC può indire riunioni informative.
La notizia di tali riunioni viene pubblicata nella sezione “eventi e scadenze” del portale della LCFC e nell’area riservata delle squadre.
La LCFC può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione.

75 Riunioni informative

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse.
La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul comunicato ufficiale e così portata a conoscenza di tutti soci collettivi e individuali.
La LCFC può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione.

75 Riunioni informative

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse.
La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul comunicato ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.

75 Riunioni informative obbligatorie

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato Ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.L'eventuale assenza di un loro rappresentante comporta la sanzione prevista dall'articolo 35 RA.

75 Riunioni informative obbligatorie

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato Ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.L'eventuale assenza di un loro rappresentante comporta la sanzione prevista dall'articolo 41 RA.
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