Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 31/07/2008, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000
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73 Sosta tra una gara e quella successiva
(Abrogato)
73 Sosta tra una gara e quella successiva
Devono trascorrere almeno 24 ore tra una gara giocata, anche parzialmente, e l'altra, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.
Le 24 ore decorrono:
• nel calcio a 11 dopo 1 ora e 30 minuti rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara;
• nel calcio a 5 dopo 1 ora rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara.
Le 24 ore decorrono:
• nel calcio a 11 dopo 1 ora e 30 minuti rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara;
• nel calcio a 5 dopo 1 ora rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara.
73 Sosta tra una gara e quella successiva
Devono trascorrere almeno 24 ore tra una gara giocata, anche parzialmente, e l'altra, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 130 RD.
Le 24 ore decorrono:
• nel calcio a 11 dopo 1 ora e 30 minuti rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara;
• nel calcio a 5 dopo 1 ora rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara.
Le 24 ore decorrono:
• nel calcio a 11 dopo 1 ora e 30 minuti rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara;
• nel calcio a 5 dopo 1 ora rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara.
73 Riunioni informative obbligatorie
La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato Ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.L'eventuale assenza di un loro rappresentante comporta la sanzione prevista dall'articolo 40 RA.
73 Sosta tra una gara e quella successiva
Gli Atleti non possono giocare più di una partita dalle ore 0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 101 e 133 RD.
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