Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 10/08/2006, 26/07/2000

72 Facoltà dell'arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro-forma

È facoltà dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico.
È inoltre facoltà dell'arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.
Nei casi sopra disciplinati, l'associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 101 RD

72 Facoltà dell'arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro-forma

È facoltà dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli per l’incolumità propria o di altri tesserati o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa "pro-forma".
È inoltre facoltà dell'arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte nel perimetro di gara persone non legittimate.
Nei casi sopra disciplinati la squadra responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 101 RD.

72 Ricusazione di arbitri

È facoltà di ogni Associazione ricusare non più di due Arbitri.
La relativa comunicazione, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, deve essere inviata al Responsabile del Settore arbitrale entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dlla manifestazione, pena l'inammissibilità della stessa.

72 Facoltà dell'arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro forma

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico.
È inoltre facoltà dell'Arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.
Nei casi sopra disciplinati, l'Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 105 RD.
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