Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 21/09/2017
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70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara

Le associazioni devono proteggere gli ufficiali di gara (arbitro, guardalinee e visionatore arbitrale) prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato, facendo eventualmente intervenire la forza pubblica su richiesta degli ufficiali di gara o della LCFC o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.
Le associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, compreso quello di mettere a disposizione dell'arbitro un accompagnatore ufficiale. In mancanza di quest'ultimo la funzione spetta al capitano, che deve assistere il direttore di gara in ogni momento e, a incontro terminato, rimanere con lui fino a quando non abbandona il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza. L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD

70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia della sicurezza dei tesserati

Le associazioni devono garantire la sicurezza dei tesserati prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano svolgere la rispettiva attività con serenità.,
La squadra prima nominata ha il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico nel proprio sito sportivo, adottando ogni provvedimento necessario.
L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 RD e 128 RD.

70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia della sicurezza dei tesserati

Le associazioni devono proteggere gli ufficiali di gara (arbitro, guardalinee e visionatore arbitrale) prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato, facendo eventualmente intervenire la forza pubblica su richiesta degli ufficiali di gara o della LCFC o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.
La squadra prima nominata ha il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, compreso quello di mettere a disposizione dell'arbitro un accompagnatore ufficiale. In mancanza di quest'ultimo la funzione spetta al capitano, che deve assistere il direttore di gara in ogni momento e, a incontro terminato, rimanere con lui fino a quando non abbandona il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza. L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD

70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara

Le associazioni devono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato, facendo eventualmente intervenire la forza pubblica su richiesta degli ufficiali di gara o della LCFC o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.
Le associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, compreso quello di mettere a disposizione dell'arbitro un accompagnatore ufficiale. In mancanza di quest'ultimo la funzione spetta al capitano, che deve assistere il direttore di gara in ogni momento e, a incontro terminato, rimanere con lui fino a quando non abbandona il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza. L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD

70 Obblighi dei Tesserati e delle Associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di gara

Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato, facendo eventualmente intervenire la Forza pubblica su richiesta degli Ufficiali di gara o della LCFC o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.
Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, compreso quello di mettere a disposizione dell'arbitro un accompagnatore ufficiale, in sua mancanza la funzione spetterà al capitano, che lo deve assistere in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza. L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD.

70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara

Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato, facendo eventualmente intervenire la Forza pubblica su richiesta degli Ufficiali di gara o della LCFC o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.
Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, compreso quello di mettere a disposizione dell'arbitro un Accompagnatore ufficiale che lo deve assistere in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza. L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD.

70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara

a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato.
L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD
I Capitani e gli Accompagnatori ufficiali delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (artt. 128 + 23 + 24 RD).
b) Le associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro un Accompagnatore ufficiale (art.65/c RA) che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt.110 e 128 + 23 + 24 RD).
c) Le associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 110 e 128 RD.
Le Associazioni devono far intervenire la Forza pubblica su richiesta degli Ufficiali di gara o della LCFC o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara

a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato.
L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD.
I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (artt. 128 + 23 + 24 RD).
b) Le associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro un Accompagnatore ufficiale (art.65/c RA) che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt.110 e 128 + 23 + 24 RD).Tale mansione può essere svolta da un Dirigente o, in sua assenza, dal Capitano.
c) Le associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 110 e 128 RD.
Le Associazioni devono far intervenire la Forza pubblica su richiesta degli Ufficiali di gara o della LCFC o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara

a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato.
L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD.
I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (artt. 128 + 23 + 24 RD).
b) Le associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro un Accompagnatore ufficiale (art.70 RA) che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt.110 e 128 + 23 + 24 RD).Tale mansione può essere svolta da un Dirigente o, in sua assenza, dal Capitano.
c) Le associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 110 e 128 RD.
Le Associazioni devono far intervenire la Forza pubblica su richiesta degli Ufficiali di gara o della LCFC o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

70 Facoltà dell'arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro forma

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico.
È inoltre facoltà dell'Arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.
Nei casi sopra disciplinati, l'Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 105 RD.

70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara

a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato.
L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 113 e 131 RD.
I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (artt. 131 + 23 + 24 RD).
b) Le associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro un Accompagnatore ufficiale che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt.113 e 131 + 23 + 24 RD).Tale mansione può essere svolta da un Dirigente o, in sua assenza, dal Capitano.
c) Le associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 113 e 131 RD.
Le Associazioni devono far intervenire la Forza pubblica su richiesta:
o degli Ufficiali di gara;
o della LCFC;
o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.
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