Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 17/07/2014
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 15/06/2020, 13/05/2020, 20/06/2013, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

68 Tempi d'attesa

a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato per il calcio a 5 o 7 in 10 minuti, mentre per il calcio a 11 in 25 minuti.
c) Le squadre che si presentano in campo oltre il predetto termine sono considerate rinunciatarie alla gara (art. 94 RD).
d) Oltre il predetto termine le associazioni, con il preventivo assenso dell'arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita. Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
e) Nel caso in cui la gara si disputi in un campo sprovvisto dell'impianto d'illuminazione (art. 5/b RA) e il ritardo nella presentazione dell'associazione comportasse, per qualsiasi motivo (per esempio sopraggiunta oscurità), l'impossibilità a concludere la gara l'associazione ritardataria sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria (art. 61 RA).

68 Tempi d'attesa

a) Le squadre devono presentarsi nel sito sportivo (art. 14 DEF) in tempo per consentire un puntuale inizio della gara.
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco (art. 16 DEF) delle squadre è fissato per il calcio a 5 in 10 minuti, mentre per il calcio a 11 in 25 minuti (art. 87 RD).
c) Qualora la gara non iniziasse entro il termine sopra previsto la squadra ritardataria è considerata rinunciataria (art. 94 RD).
d) Oltre il predetto termine le squadre, con il preventivo assenso dell'arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita. Se la gara non potesse concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze (art. 94 RD).
e) Nel caso in cui il ritardo della squadra comportasse per qualsiasi motivo l'impossibilità a concludere la gara la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria (art. 94 RD).

68 Tempi d'attesa

a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato per il calcio a 5 o 7 in 10 minuti, mentre per il calcio a 11 in 25 minuti.
c) Le squadre che si presentano in campo oltre il predetto termine sono considerate rinunciatarie alla gara (art. 94 RD).
d) Oltre il predetto termine le squadre, con il preventivo assenso dell'arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita. Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
e) Nel caso in cui la gara si disputi in un campo sprovvisto dell'impianto d'illuminazione e il ritardo nella presentazione della squadra comportasse, per qualsiasi motivo (per esempio sopraggiunta oscurità), l'impossibilità a concludere la gara, la squadra ritardataria sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria (art. 61 RA).

68 Tempi d'attesa

a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato per il calcio a 5 o 7 in 10 minuti, mentre per il calcio a 11 in 25 minuti.
c) Le squadre che si presentano in campo oltre il predetto termine sono considerate rinunciatarie alla gara (art. 94 RD).
d) Oltre il predetto termine le associazioni, con il preventivo assenso dell'arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita. Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
e) Nel caso in cui la gara si disputi in un campo sprovvisto dell'impianto d'illuminazione e il ritardo nella presentazione dell'associazione comportasse, per qualsiasi motivo (per esempio sopraggiunta oscurità), l'impossibilità a concludere la gara l'associazione ritardataria sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria (art. 61 RA).

68 Tempi d'attesa

a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato nella durata di un tempo di gara.
c) Le squadre che si presentano in campo oltre il predetto termine sono considerate rinunciatarie alla gara (art. 94 RD).
d) Oltre il predetto termine le Associazioni, con il preventivo assenso dell'Arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.
Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
e) Nel caso in cui la gara si disputi in un campo sprovvisto dell'impianto d'illuminazione (art. 5/b RA) e il ritardo nella presentazione dell'Associazione comportasse, per qualsiasi motivo (per esempio sopraggiunta oscurità), l'impossibilità a concludere la gara l'Associazione ritardataria sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria (art. 61 RA).

68 Tempi d'attesa

a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato nella durata di un tempo di gara.
c) Le squadre che si presentano in campo oltre i predetti termini sono considerate rinunciatarie alla gara (art. 94 RD).
d) Oltre il predetto termine le Associazioni, con il preventivo assenso dell'Arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.
Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
e) Nel caso in cui la gara si disputi in un campo sprovvisto dell'impianto d'illuminazione (art. 5/b RA) e il ritardo nella presentazione dell'Associazione comportasse, per qualsiasi motivo (per esempio sopraggiunta oscurità), l'impossibilità a concludere la gara l'Associazione ritardataria sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria (art. 61 RA).

68 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara

a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato.
L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 113 e 131 RD.
I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (artt. 131 + 23 + 24 RD).
b) Le associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro un Accompagnatore ufficiale che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt.113 e 131 + 23 + 24 RD).Tale mansione può essere svolta da un Dirigente o, in sua assenza, dal Capitano.
c) Le associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 113 e 131 RD.
Le Associazioni devono far intervenire la Forza pubblica su richiesta:
o degli Ufficiali di gara;
o della LCFC;
o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

68 Tempi d'attesa

a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato nella durata di un tempo di gara.
c) Le squadre che si presentano in campo oltre i predetti termini sono considerate rinunciatarie alla gara (art. 98 RD).
d) Oltre il predetto termine le Associazioni, con il preventivo assenso dell'Arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.
Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
e) Nel caso in cui la gara si disputi in un campo sprovvisto dell'impianto d'illuminazione (art. 5/b RA) e il ritardo nella presentazione dell'Associazione comportasse, per qualsiasi motivo (per esempio sopraggiunta oscurità), l'impossibilità a concludere la gara l'Associazione ritardataria sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria.
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