Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

64 Legittimazione a partecipare alle gare

Soltanto la presenza del nominativo sulla lista gara telematica legittima il tesserato a prendere parte alle gare.

64 Legittimazione a partecipare alle gare

Soltanto la presenza del nominativo sulla lista gara telematica legittima il tesserato a prendere parte alle gare.

64 Legittimazione a partecipare alle gare

a) Soltanto la presenza del nominativo sulla lista gara telematica legittima il tesserato a prendere parte alle gare.
b) I soci sono legittimati a svolgere le loro mansioni, anche se non già tesserati nei termini previsti per il tesseramento ordinario, purché richiedano il tesseramento nei termini di cui all'art. 17 RA.

64 Adempimenti preliminari

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:
a) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del campo di gioco;
b) tre copie della lista gara;
c) la busta e il referto arbitrale (per le sole Associaizoni prime nominate).
L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.
L'arbitro, prima di ammettere i Tesserati all'interno del campo di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti nella lista gara.
Sono considerati documenti d'identità - anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera sociale - quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti d'identità, il cartellino plastificato rilasciato dalla LCFC); non sono validi ai fini della identificazione i documenti di Associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie non autenticate di documenti pur regolamentari.
L'Arbitro può consentire l'accesso al campo di gioco di un tesserato, privo del documento d'identità, nel solo caso lo conosca personalmente.
Una squadra deve cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 7 per il calcio a 11 e a 3 per il calcio a 5. In caso contrario la squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita.

64 Legittimazione a partecipare alle gare

a) Soltanto il possesso della tessera, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, legittima il Tesserato a prendere parte alle gare.
b) Il Tesserato può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera.In tal caso l'Accompagnatore ufficiale deve attestare, per iscritto, che l'Atleta, il Dirigente, il Tecnico o il Giardalinee di parte è regolarmente tesserato o che l'Associazione ha inoltrato entro i termini previsti la regolare domanda di tesseramento.La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'articolo 142 RD.
c) In caso di contestazione, l'Associazione e il Tesserato interessati devono dimostrare la regolarità della propria posizione entro la gara successiva, pena le sanzioni previste dagli articoli 101 e 132 RD.
d) I Dirigenti, i Soci, il Guardalinee di parte e comunque coloro non aventi funzioni d'Atleta sono legittimati a svolgere le loro mansioni, anche se non già tesserati nei termini previsti per il tesseramento ordinario, purchè richiedano il tesseramento nei termini di cui all'art. 19/d RA.
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