Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 16/09/2019
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61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal regolamento disciplina (artt. 93, 93 bis, 94, 95, 96).
b) Qualora un'associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale associazione. In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore. La rinuncia non inciderà nemmeno sul punteggio in coppa amatori.
c) In caso di rinuncia la LCFC invierà ai soci della rinunciataria un sms affinché gli stessi facciano pervenire la dichiarazione di dissociazione entro un termine indicato. Il tesserato che non rispondesse all'sms nel termine indicato sarà sanzionato con la pena prevista dall'art. 137 RD Se i tesserati dissociati saranno in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione, pena le sanzioni previste dall'art. 96 RD Sarà anche inviato un sms ai soci delle squadre rinunciatarie nei casi di rinuncia a prendere parte a una gara in calendario (art. 94 RD) e di ritiro di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta (art. 95 RD), con l'avviso che ripetute rinunce possono comportare l'esclusione dal campionato, salvo espressa dissociazione. L'avviso comunicato mediante sms e i nominativi dei destinatari saranno pubblicati sul Comunicato ufficiale.
d) La LCFC corrisponderà, a fine stagione, alle associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell' esclusione di una squadra dalla manifestazione, un' indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione stessa.

61 OBBLIGO DI PORTARE A TERMINE LA GARA E LA MANIFESTAZIONE

a) Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine la manifestazione alla quale si iscrivono, di giocare interamente tutte le gare previste, compresa la manifestazione finale a cui la squadra si è qualificata, pena le sanzioni previste dagli art. 93 RD, art. 94 RD, art. 95 RD, 96 RD e 137 RD.
b) Qualora una squadra si ritiri da una manifestazione o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla rinunciataria. In tal caso non verranno computati i gol segnati o subiti da quest’ultima. Manterranno invece valore tutte le sanzioni disciplinari disposte nelle gare disputate dalla rinunciataria. La rinuncia non inciderà sulla classifica della coppa amatori e su quella dei marcatori.
c) In caso di ritiro dalla manifestazione, il responsabile della manifestazione pubblicherà nell'area riservata della squadra un avviso per tutti i tesserati della stessa affinché facciano pervenire la dichiarazione di dissociazione entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione, l’avviso dovrà essere inviato anche ai soci della rinunciataria mediante messaggio istantaneo. Il tesserato che non comunicasse per email all'indirizzo [email protected] la propria dissociazione nel termine sopra indicato sarà sanzionato con la pena prevista dall'art. 137 RD. Se i tesserati dissociati saranno in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione, pena le sanzioni previste dall'art. 96 RD. È compito del responsabile della manifestazione seguire interamente la procedura.
d) ABROGATO
e) Qualora una gara di finale o la manifestazione finale a cui la squadra si è qualificata, non venisse interamente disputata, ferme restando le sanzioni indicate al punto a), la squadra responsabile non sarà ammessa ad altre manifestazioni per un anno dalla data della sanzione, inoltre saranno revocati i benefici economici riconosciuti nella stagione in corso. I tesserati della squadra che non avessero preso parte alla finale o alla manifestazione o non l’avessero conclusa saranno sanzionati ai sensi dell’art. 137 RD.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di giocare interamente sia tutte le gare previste, sia la finale, sia la manifestazione finale a cui la squadra si è qualificata, pena le sanzioni previste dagli art. 93 RD,, art. 94 RD, art. 95 RD, 96 RD e 137 RD.
b) Qualora una squadra si ritiri da una manifestazione o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla rinunciataria. In tal caso non verranno computati i gol segnati o subiti da quest’ultima. Manterranno invece valore tutte le sanzioni disciplinari disposte nelle gare disputate dalla rinunciataria. La rinuncia non inciderà sulla classifica della coppa amatori e su quella dei marcatori.
c) In caso di rinuncia alla manifestazione, la LCFC pubblicherà nell'area riservata della squadra un avviso per tutti i tesserati della stessa affinché facciano pervenire la dichiarazione di dissociazione entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione, l’avviso dovrà essere inviato anche ai soci della rinunciataria mediante messaggio istantaneo. Il tesserato che non comunicasse per email all'indirizzo [email protected] la propria dissociazione nel termine sopra indicato sarà sanzionato con la pena prevista dall'art. 137 RD. Se i tesserati dissociati saranno in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione, pena le sanzioni previste dall'art. 96 RD.
d) Nei casi di rinuncia a prendere parte a una gara in calendario (art. 94 RD) o di ritiro di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta (art. 95 RD), dovrà essere pubblicato nell'area riservata della squadra interessata e inviato ai suoi soci mediante messaggio istantaneo l’avviso che le ripetute rinunce comportano l'esclusione dal campionato e la sanzione prevista dall'art. 137 RD. In tali casi la LCFC corrisponderà l’indennizzo previsto dall’art. 76 RA - lettera e).
e) Qualora una gara di finale o la manifestazione finale a cui la squadra si è qualificata, non venisse interamente disputata per mancata partecipazione o perché non conclusa, ferme restando le sanzioni indicate al punto a), la squadra responsabile non sarà ammessa ad altre manifestazioni per un anno dalla data della sanzione, inoltre saranno revocati i benefici economici riconosciuti nella stagione in corso. I tesserati della squadra che non avessero preso parte alla finale o alla manifestazione o non l’avessero conclusa saranno sanzionati ai sensi dell’art. 137 RD.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dagli art. 93 RD, art. 93bis RD, art. 94 RD, art. 95 RD, 96 RD.
b) Qualora una squadra si ritiri da una manifestazione o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla rinunciataria. In tal caso non verranno computati i gol segnati o subiti da quest’ultima. Manterranno invece valore tutte le sanzioni disciplinari disposte nelle gare disputate dalla rinunciataria. La rinuncia non inciderà sulla classifica della coppa amatori e su quella dei marcatori.
c) In caso di rinuncia alla manifestazione, la LCFC pubblicherà nell'area riservata della squadra un avviso per tutti i tesserati della stessa affinché facciano pervenire la dichiarazione di dissociazione entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione, l’avviso dovrà essere inviato anche ai soci della rinunciataria mediante messaggio istantaneo. Il tesserato che non comunicasse per email all'indirizzo [email protected] la propria dissociazione nel termine sopra indicato sarà sanzionato con la pena prevista dall'art. 137 RD. Se i tesserati dissociati saranno in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione, pena le sanzioni previste dall'art. 96 RD.
d) Nei casi di rinuncia a prendere parte a una gara in calendario (art. 94 RD) o di ritiro di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta (art. 95 RD), dovrà essere pubblicato nell'area riservata della squadra interessata e inviato ai suoi soci mediante messaggio istantaneo l’avviso che le ripetute rinunce comportano l'esclusione dal campionato e la sanzione prevista dall'art. 137 RD. In tali casi la LCFC corrisponderà l’indennizzo previsto dall’art. 76 RA - lettera e).

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal regolamento disciplina (artt. 93, 93 bis, 94, 95, 96).
b) Qualora una squadra si ritiri da una manifestazione (art. 96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla rinunciataria. In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle squadre rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore. La rinuncia non inciderà nemmeno sul punteggio in coppa amatori.
c) In caso di rinuncia alla manifestazione, la LCFC pubblicherà nell'area riservata della squadra un avviso per tutti i tesserati della stessa affinché facciano pervenire la dichiarazione di dissociazione entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione l’avviso dovrà essere inviato anche ai soci della rinunciataria mediante messaggio istantaneo. Il tesserato che non comunicasse per email all'indirizzo [email protected] la propria dissociazione nel termine sopra indicato sarà sanzionato con la pena prevista dall'art. 137 RD Se i tesserati dissociati saranno in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione, pena le sanzioni previste dall'art. 96 RD
d) Nei casi di rinuncia a prendere parte a una gara in calendario (art. 94 RD) e di ritiro di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta (art. 95 RD), l’avviso che le ripetute rinunce previste dagli articoli 94 e 95 RD comportano l'esclusione dal campionato e la sanzione prevista dall'art. 137 RD dovrà essere pubblicato nell'area riservata della squadra interessata e sarà inviato ai suoi soci mediante messaggio istantaneo.
e) La LCFC corrisponderà, a fine stagione, alle squadre che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione, un'indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione stessa.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal regolamento disciplina (artt. 93, 93 bis, 94, 95, 96).
b) Qualora un'associazione si ritiri da una manifestazione (art. 96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale associazione. In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore. La rinuncia non inciderà nemmeno sul punteggio in coppa amatori.
c) In caso di rinuncia alla manifestazione, la LCFC pubblicherà nell'area riservata della squadra un avviso per tutti i tesserati della stessa affinché facciano pervenire la dichiarazione di dissociazione entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione l’avviso dovrà essere inviato anche ai soci della rinunciataria mediante messaggio istantaneo. Il tesserato che non comunicasse per email all'indirizzo [email protected] la propria dissociazione nel termine sopra indicato sarà sanzionato con la pena prevista dall'art. 137 RD Se i tesserati dissociati saranno in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione, pena le sanzioni previste dall'art. 96 RD
d) Nei casi di rinuncia a prendere parte a una gara in calendario (art. 94 RD) e di ritiro di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta (art. 95 RD), l’avviso che le ripetute rinunce previste dagli articoli 94 e 95 RD comportano l'esclusione dal campionato e la sanzione prevista dall'art. 137 RD dovrà essere pubblicato nell'area riservata della squadra interessata e sarà inviato ai suoi soci mediante messaggio istantaneo.
e) La LCFC corrisponderà, a fine stagione, alle associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione, un'indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione stessa.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal regolamento disciplina (artt. 93, 93 bis, 94, 95, 96).
b) Qualora un'associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale associazione. In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore. La rinuncia non inciderà nemmeno sul punteggio in coppa disciplina.
c) In caso di rinuncia la LCFC invierà ai soci della rinunciataria un sms affinchè gli stessi facciano pervenire la dichiarazione di disssociazione entro un termine indicato. Il tesserato che non rispondesse all'sms nel termine indicato sarà sanzionato con la pena prevista dall'art. 137 RD Se i tesserati dissociati saranno in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione, pena le sanzioni previste dall'art. 96 RD Sarà anche inviato un sms ai soci delle squadre rinunciatarie nei casi di rinuncia a prendere parte a una gara in calendario (art. 94 RD) e di ritiro di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta (art. 95 RD), con l'avviso che ripetute rinunce possono comportare l'esclusione dal campionato, salvo espressa dissociazione. L'avviso comunicato mediante sms e i nominativi dei destinatari saranno pubblicati sul Comunicato ufficiale.
d) La LCFC corrisponderà, a fine stagione, alle associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell' esclusione di una squadra dalla manifestazione, un' indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione stessa.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal regolamento disciplina (artt. 93, 94, 95, 96).
b) Qualora un'associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale associazione. In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore. La rinuncia non inciderà nemmeno sul punteggio in coppa disciplina.
c) Entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio della prima gara a cui non parteciperà l'associazione ritirata, il presidente di quest'ultima deve comunicare alla LCFCi nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'articolo 96 bis RD Se i tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dall'art. 137 RD
d) La LCFC corrisponderà, a fine stagione, alle associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell' esclusione di una squadra dalla manifestazione, un' indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione stessa.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal regolamento disciplina (artt. 93, 94, 95, 96).
b) Qualora un'associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale associazione. In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in coppa disciplina.
c) Entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio della prima gara a cui non parteciperà l'associazione ritirata, il presidente di quest'ultima deve comunicare alla LCFCi nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'articolo 96 bis RD Se i tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dall'art. 137 RD
d) La LCFC corrisponderà, a fine stagione, alle associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell' esclusione di una squadra dalla manifestazione, un' indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione stessa.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal Regolamento disciplina (artt. 93, 94, 95, 96).
b) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione.
In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata.
La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle Associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in coppa disciplina.
c) Entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio della prima gara a cui non parteciperà l'Associazione ritirata, il Presidente di quest'ultima deve comunicare alla LCFC i nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'articolo 96.bis RD.
Se i tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dall’art. 137 RD.
d) La LCFC deve corrispondere un rimborso forfettario di euro 25,00 alle Associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinunica o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
b) L' Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata subisce le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (artt. 94 o 95 RD).
c) l' Associazione che rinuncia per tre volte ad una gara nel corso di una manifestazione è esclusa di diritto da questa (artt. 94 o 95 RD); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
d) Il numero di 3 rinunce a gare vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite.Se le gare sono comprese fra 5 ed 8 l' esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia. Se gli incontri sono compresi fra 2 e 4 la prima rinuncia comporta l' esclusione dalla manifestazione.
e) La rinuncia ad una partita ad eliminazione diretta da parte di una Associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (artt. 94 o 95 RD).
f) Qualora un' Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tener conto dell' esito delle gare disputate da tale Associazione.
In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata.
La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle Associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in coppa disciplina.
g) Entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio della prima gara a cui non parteciperà l'Associazione ritirata, il Presidente di quest'ultima deve comunicare alla LCFC i nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'articolo 96.bis RD.
Se i tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dall’art. 137 RD.
h) La LCFC deve corrispondere un rimborso forfettario di euro 25,00 alle Associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o del l'esclusione di una squadra dalla manifestazione.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
b) L' Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata subisce le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (artt. 94 o 95 RD).
c) l' Associazione che rinuncia per tre volte ad una gara nel corso di una manifestazione è esclusa di diritto da questa (artt. 94 o 95 RD); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
d) Il numero di 3 rinunce a gare vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite.Se le gare sono comprese fra 5 ed 8 l' esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia. Se gli incontri sono compresi fra 2 e 4 la prima rinuncia comporta l' esclusione dalla manifestazione.
e) La rinuncia ad una partita ad eliminazione diretta da parte di una Associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (artt. 94 o 95 RD).
f) Qualora un' Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tener conto dell' esito delle gare disputate da tale Associazione.
In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata.
La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle Associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in coppa disciplina.
g) Entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio della prima gara a cui non parteciperà l'Associazione ritirata, il Presidente di quest'ultima deve comunicare alla LCFC i nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'articolo 96.bis RD.
Se i Tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (art. 137 RD).
E' considerato "numero sufficiente": 16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5 (interpretazione autentica del Consiglio Direttivo 3 Settembre 2009, verbale punto 1).
h) La LCFC deve corrispondere un rimborso forfettario di euro 25,00 alle Associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
b) L' Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata subisce le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (artt. 94 o 95 RD).
c) l' Associazione che rinuncia per tre volte ad una gara nel corso di una manifestazione è esclusa di diritto da questa (artt. 94 o 95 RD); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
d) Il numero di 3 rinunce a gare vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite.Se le gare sono comprese fra 5 ed 8 l' esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia. Se gli incontri sono compresi fra 2 e 4 la prima rinuncia comporta l' esclusione dalla manifestazione.
e) La rinuncia ad una partita ad eliminazione diretta da parte di una Associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (artt. 94 o 95 RD).
f) Qualora un' Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tener conto dell' esito delle gare disputate da tale Associazione.
In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata.
La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle Associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in coppa disciplina.
g) Se i Tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (art. 137 RD).
h) La LCFC deve corrispondere un rimborso forfettario di euro 25,00 alle Associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione.

61 Recupero delle gare

a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate entro il turno successivo in calendario in accordo con entrambe le Associazioni interessate.Tale accordo-sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre-deve pervenire alla Segreteria dlla LCFC almeno 48 ore prima della disputa della partita.
b) Il termine per effetuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre un mese dalla data fissata in calendario, pena la sanzione di cui all'art. 98 RD, che deve essere disposta d'ufficio nei confronti della prima nominata.Qualora i termini di recupero cadessero tra il 20 dicembre e l'8 gennaio potranno essere differiti, ma non oltre il 20 gennaio succssivo.
c) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC puo' determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata).
d) Qualora le squadre che devono recuperare una gara non raggiungano un accordo sulla data della aprtita (che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 24 ore da altri incontri ufficiali), la squadra prima nominata deve comunicare per fax, almeno 10 gioenri prima della data prevista per la disputa della gara,la data,l'ora e il luogo del recupero alla Segreteria della LCFC, che a sua volta inoltrerà all'altra associazione interessata tale comunicazione entro 48 ore dalla ricezione.Il mancato rispetto del termine o la non completa comunicazione dei dati su indicati comporterà la nullità della comunicazione con le conseguenze previste dall'art. 97RD.La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella giornata indicata.Il termine delle 48 ore è imposto alle sole associazioni al fine di evitare che le stesse fissino dei termini a loro convenienti, e cioè a ridosso delle partite giocate dalle squadre avversarie (interpretazione autentica del Consiglio direttivo di data 04.03.2004 verbale punto 13).e) Una volta stabilita la data della partita di recupero, questa non puo' più essere rinviata, salvo su decisione della LCFC o dell'arbitro, qualora sul campo sussistano le condizioni tali da rendere impossibile la disputa della gara.
f) I recuperi possono effettuarsi nei giorni feriali (da lunedi' a venerdi') con le seguenti modalità:
o diurno per le categorie Giovani;
o notturno per le categorie Uomini o Donne;
Il sabato, la domenica o negli altri giori festivi, i recuperi possono effettuarsi con le seguenti modalità: o diurno per le categorie Giovani; o diurno per le categorie Uomini o Donne.
g) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o cominciata, la squadra prima nominata ha il diritto di decidere la data, l'ora e il luogo previsti per il recupero, con l'obbligo di comunicarli al Direttore di gara e all'altra squadra.Tale comunicazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di ambedue le Associazioni interessate alla presenza dell'Arbitro, il quale allegherà al referto di gara, e telefonicamente preavviserà le Segreteria della LCFC e il Designatore arbitrale.Il recupero deve effettuarsi entro il mercoledi' immediatamente successivo.
h) Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la Segreteria della LCFC, che, insindacabilmente, reperirà un terreno di gioco su cui disputare l'incontro.La LCFC deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, a entrambe le Associazioni.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a carico dell'Associazione prima nominata.
i) Le Associazioni inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono ritenute d'ufficio rinunciatarie alla gara.

61 Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
b) L' Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata subisce le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (artt. 98 o 99 RD).
c) l' Associazione che rinuncia per tre volte ad una gara nel corso di una manifestazione è esclusa di diritto da questa (artt. 98 o 99 RD); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
d) Il numero di 3 rinunce a gare vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite.Se le gare sono comprese fra 5 ed 8 l' esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia. Se gli incontri sono compresi fra 2 e 4 la prima rinuncia comporta l' esclusione dalla manifestazione.
e) La rinuncia ad una partita ad eliminazione diretta da parte di una Associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (artt. 98 o 99 RD).
f) Qualora un' Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 100 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tener conto dell' esito delle gare disputate da tale Associazione.
g) Qualora un'Associazione si ritiri o venga esclusa dalla manifestazione o raggiunga il numero di rinunce previsto dal comma c) e d), quando manchino tre gare o meno alla conclusione della manifestazione, l'Associazione è considerata rinunicataria solo alle gare che non disputa.
h) Se i tesserati all'Associazione ritirata dalla manifestazione siano in numero sufficiente a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (art. 140 RD).
i) La LCFC deve corrispondere un rimborso forfettario di euro 25,00 alle Associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione.
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