Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 19/10/2018
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60 Anticipi, posticipi e recuperi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
b) Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Le gare devono essere comunque disputate entro il temine previsto dalla lettera c) del presente articolo. In difetto, la squadra si considera rinunciataria.
c) Pena la sanzione di cui all'art. 94 RD, le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L'ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
d) Solo l'associazione prima nominata può richiedere l'anticipo, il posticipo o la variazione della data, ora o luogo della gara esclusivamente mediante il completamento della procedura telematica prevista.
e) Anticipo: si ha quando la gara non è stata ancora disputata e si vuole giocarla in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario.
Le gare possono essere anticipate purchè l'associazione seconda nominata approvi la richiesta mediante la procedura telematica.
f) Posticipo: si ha quando la gara non è stata ancora disputata e si vuole giocarla in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario.
La prima nominata può fissare la nuova data senza necessità d'approvazione da parte della seconda nominata purchè completi la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa della partita .
Qualora la procedura sia completata da 14 giorni fino a 3 ore prima della data prevista in calendario, la prima nominata - pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD - deve indicare due date distinte. La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto la data prevista in calendario, mentre la seconda deve essere indicata non prima del giorno seguente la prima data.
La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine, si considera accettata la seconda data.
La gara non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata.
Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare una data in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD
g) Recupero: si ha quando la gara non si è disputata per ragioni non imputabili alle squadre ed è stato redatto referto arbitrale.
La prima nominata ha tempo 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa per attivare la procedura prevista dal comma f), pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD
Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'associazione prima nominata.
h) La prima nominata può variare il luogo dove si disputerà la gara fino a 3 ore prima della stessa mediante procedura telematica. La variazione sarà efficace solo a seguito dell'accettazione telematica della seconda nominata.
i) Su concorde richiesta scritta delle associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
l) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo l'approvazione da parte della LCFC. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo comunicato ufficiale utile successivo.
m) Per ogni variazione sarà addebitato il costo di euro 3,00.
n) Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dalla precedente lettera f).
Interpretazione autentica:
C.D. del 13.02.2014

60 Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
b) Le partite fissate d’ufficio dalla LCFC e le gare a eliminazione diretta non possono essere anticipate o posticipate senza autorizzazione del responsabile della manifestazione.
c) Su concorde richiesta scritta delle squadre interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
d) Ogni variazione deve essere pubblicata nell'area riservata delle squadre del relativo girone.
e) Le squadre possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi. f) Le variazioni sono valide solo dopo la loro pubblicazione a seguito della conclusione della procedura telematica o dell’approvazione da parte della LCFC (art. 60 bis RA, lettera b.2 ultimo comma).
g) Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o non disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
h) Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
i) Qualora non ci fosse la disponibilità sufficiente di arbitri per dirigere le gare di una giornata, non verrà designato l’arbitro per la gara a cui partecipa la squadra che ha chiesto il maggior numero di rinvii e, in caso di parità di rinvii, a quella in cui gioca la squadra che ha recuperato più tardi la gara rinviata.
l) La responsabilità della mancata disputa della gara rinviata è a carico della squadra che per prima ha chiesto il rinvio. Se la partita rinviata non fosse disputata per qualsiasi causa, compresa la forza maggiore, in deroga all’art. 62 RA, o la mancata presenza dell’arbitro, la squadra che per prima ha chiesto il rinvio sarà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD. È il responsabile della manifestazione che deve comunicare al Giudice disciplinare la squadra responsabile della mancata disputa della gara.
La sanzione non si applicherà nel caso di assenza dell’arbitro se le squadre si accorderanno per far dirigere la gara da propri dirigenti secondo le norme Calcionovus, a condizione che gli stessi abbiano superato lo specifico test.
m) Tutte le gare devono essere giocate entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD.n) Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico della squadra prima nominata, salvo diverso accordo tra le parti.

60 Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
b) Le partite fissate d’ufficio dalla LCFC e le gare a eliminazione diretta non possono essere anticipate o posticipate senza autorizzazione del responsabile della manifestazione.
c) Su concorde richiesta scritta delle squadre interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
d) Ogni variazione deve essere pubblicata nell'area riservata delle squadre del relativo girone.
e) Le squadre possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi. f) Le variazioni sono valide solo dopo la loro pubblicazione a seguito della conclusione della procedura telematica o dell’approvazione da parte della LCFC (art. 60 bis RA, lettera b.2 ultimo comma).
g) Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o non disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
h) Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
i) Qualora non ci fosse la disponibilità sufficiente di arbitri per dirigere le gare di una giornata, non verrà designato l’arbitro per la gara a cui partecipa la squadra che ha chiesto il maggior numero di rinvii e, in caso di parità di rinvii, a quella in cui gioca la squadra che ha recuperato più tardi la gara rinviata.
l) La responsabilità della mancata disputa della gara rinviata è a carico della squadra che per prima ha chiesto il rinvio. Se la partita rinviata non fosse disputata per qualsiasi causa, compresa la forza maggiore o la mancata designazione arbitrale, la squadra che per prima ha chiesto il rinvio sarà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD. È il responsabile della manifestazione che deve comunicare al Giudice disciplinare la squadra responsabile della mancata disputa della gara.
m) Tutte le gare devono essere giocate entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD.n) Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico della squadra prima nominata, salvo diverso accordo tra le parti.

60 Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
b) Le partite fissate d’ufficio dalla LCFC e le gare a eliminazione diretta non possono essere anticipate o posticipate senza autorizzazione del responsabile della manifestazione.
c) Su concorde richiesta scritta delle squadre interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
d) Ogni variazione deve essere pubblicata nell'area riservata delle squadre del relativo girone.
e) Le squadre possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi.
f) Le variazioni sono valide solo dopo la loro pubblicazione a seguito della conclusione della procedura telematica o dell’approvazione da parte della LCFC (art. 60 bis RA, lettera b.2 ultimo comma).
g) Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o non disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
h) Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
i) In ogni caso, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L’ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
l) Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico della squadra prima nominata, salvo diverso accordo tra le parti.

60 Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
b) Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d’ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta senza autorizzazione della LCFC.
c) Su concorde richiesta scritta delle squadre interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
d) Ogni variazione deve essere pubblicata nell'area riservata delle squadre del relativo girone.
e) Le squadre possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi.
f) Le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo l’approvazione da parte della LCFC. In difetto si applica la sanzione di cui all'art. 93 RD
g) Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
h) Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
i) In ogni caso, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L’ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
l) Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico della squadra prima nominata, salvo diverso accordo tra le parti.

60 Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
b) Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d’ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta senza autorizzazione della LCFC.
c) Su concorde richiesta scritta delle associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
d) Ogni variazione deve essere pubblicata nell'area riservata delle squadre del relativo girone.
e) Le associazioni possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi.
f) Le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo l’approvazione da parte della LCFC. In difetto si applica la sanzione di cui all'art. 93 RD
g) Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
h) Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
i) In ogni caso, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L’ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
l) Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico dell’associazione prima nominata, salvo diverso accordo delle squadre.

60 Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

1. La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
2. Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d’ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta senza autorizzazione della LCFC.
3. Su concorde richiesta scritta delle associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
4. Ogni variazione deve essere pubblicata nell'area riservata delle squadre del relativo girone.
5. Le associazioni possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi.
6. Le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo l’approvazione da parte della LCFC. In difetto si applica la sanzione di cui all'art. 93 RD
7. Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
8. Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
9. In ogni caso, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L’ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
10. Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico dell’associazione prima nominata, salvo diverso accordo delle squadre.

60 Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

1. La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
2. Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d’ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta senza autorizzazione della LCFC.
3. Su concorde richiesta scritta delle associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
4. Ogni variazione deve essere pubblicata sul primo comunicato utile successivo.
5. Le associazioni possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi.
6. Le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo l’approvazione da parte della LCFC. In difetto si applica la sanzione di cui all'art. 93 RD
7. Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
8. Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
9. In ogni caso, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L’ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
10. Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico dell’associazione prima nominata, salvo diverso accordo delle squadre.

60 Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

1. La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
2. Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d’ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta senza autorizzazione della LCFC.
3. Su concorde richiesta scritta delle associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall’art. 59 RA
4. Ogni variazione deve essere pubblicata sul primo comunicato utile successivo.
5. Le associazioni possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi.
6. Le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo l’approvazione da parte della LCFC. In difetto si applica la sanzione di cui all’art. 93 RD
7. Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
8. Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
9. In ogni caso, pena la sanzione di cui all’art. 93 RD, le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L’ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
10. Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico dell’associazione prima nominata, salvo diverso accordo delle squadre.

60 Anticipi, posticipi e recuperi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
b) Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Le gare devono essere comunque disputate entro il temine previsto dalla lettera c) del presente articolo. In difetto, la squadra si considera rinunciataria.
c) Pena la sanzione di cui all'art. 94 RD, le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L'ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
d) Solo l'associazione prima nominata può richiedere l'anticipo, il posticipo o la variazione della data, ora o luogo della gara esclusivamente mediante il completamento della procedura telematica prevista.
e) Anticipo (quando si vuole fissare la gara prima della data di calendario): le gare possono essere anticipate purchè l'associazione seconda nominata approvi la richiesta mediante la procedura telematica;
f) Posticipo (quando si vuole fissare la gara dopo della data di calendario): la comunicazione effettuata almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita non necessita dell'approvazione da parte dell'associazione seconda nominata. Qualora la comunicazione si effettuata da 14 giorni fino a 3 ore prima della gara la prima nominata deve proporre due date distinte, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto la proposta. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda.
La gara non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare una data in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto. La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD
g) Recupero: entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa la prima nominata deve proporre due date distinte, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD Si applicherà la procedura prevista dalla precedente lettera.
Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'associazione prima nominata.
h) Su concorde richiesta scritta delle associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
i) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo l'approvazione da parte della LCFC. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo comunicato ufficiale utile successivo. Per ogni variazione saràaddebitato il costo di euro 3,00.
l) Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dalla precedente lettera f).

60 Anticipi e posticipi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purchè completino la procedura telematica almeno 8 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
c) [abrogato]
d) Le associazioni possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 3 ore prima della gara, mediante la procedura telematica. In tal caso all'associazione richiedente sara imputato il costo di euro 5,00. La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD
e) Su concorde richiesta scritta delle associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
f) Pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L'ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme della manifestazione stessa pubblicate sul comunicato ufficiale.
g) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della LCFC. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo comunicato ufficiale utile successivo.
h) Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto d).

60 Anticipi e posticipi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché completino la procedura telematica almeno 8 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
c) ABROGATO
d) Le associazioni possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 3 ore prima della gara, mediante la procedura telematica. In tal caso all'associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 5,00. La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD.
e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
f) Pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre l'ultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare;
g) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della LCFC. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo Comunicato ufficiale utile successivo.
h) Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

60 Anticipi e posticipi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché completino la procedura telematica almeno 3 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
c) ABROGATO
d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 3 ore prima della gara, mediante la procedura telematica, che potrà insindacabilmente essere riattivata dalla Segretaria della LCFC, che dovrà quindi essere precedentemente contattata. In tal caso all’Associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 3,00.
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD.
e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
f) Pena la sanzione di cui all’art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre l’ultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare;
g) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della LCFC. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo Comunicato ufficiale utile successivo.
h) Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

60 Anticipi e posticipi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché completino la procedura telematica almeno 3 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro, completando la procedura telematica entro il termine perentorio di 3 giorni dalla disputa della gara.
d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 3 ore prima della gara, mediante la procedura telematica, che potrà insindacabilmente essere riattivata dalla Segretaria della LCFC, che dovrà quindi essere precedentemente contattata. In tal caso all’Associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 3,00.
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD.
e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
f) Pena la sanzione di cui all’art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre l’ultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare;
g) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della LCFC. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo Comunicato ufficiale utile successivo.
h) Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

60 Anticipi e posticipi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché completino la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro, completando la procedura telematica entro il termine perentorio di tre giorni dalla disputa della gara.
d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 6 ore prima della gara, mediante la procedura telematica, che potrà insindacabilmente essere riattivata dalla Segretaria della LCFC, che dovrà quindi essere precedentemente contattata. In tal caso all’Associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 3,00.
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD.
e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
f) Pena la sanzione di cui all’art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate:
• per il calcio a 11 entro e non oltre l’ultimo martedì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare;
• per il calcio a 5 entro e non oltre l’ultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare.
Per le fasi a gironi, dove siano previste almeno 16 partite, le gare devono essere recuperate o posticipate entro e non oltre il:
• martedì immediatamente successivo alla terz'ultima gara prevista dal calendario, per il calcio a 11;
• mercoledì immediatamente successivo alla terz'ultima gara prevista dal calendario, per il calcio a 5.
Salvo il termine ultimo previsto dalle norme di partecipazione, le partite delle ultime tre giornate devono essere recuperate entro e non oltre il giovedì immediatamente successivo alla gara da recuperare.
g) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della LCFC. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo Comunicato ufficiale utile successivo.
h) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto delle partite stabilite d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

60 Anticipi e posticipi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché completino la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro, completando la procedura telematica entro il termine perentorio di tre giorni dalla disputa della gara.
d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 6 ore prima della gara, mediante la procedura telematica, che potrà insindacabilmente essere riattivata dalla Segretaria della LCFC, che dovrà quindi essere precedentemente contattata. In tal caso all’Associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 10,00.
e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
f) Pena la sanzione di cui all’art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate:
• per il calcio a 11 entro e non oltre l’ultimo martedì immediatamente successivo all' ultima gara prevista dal calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare;
• per il calcio a 5 entro e non oltre l’ultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare.
g) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della LCFC. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo Comunicato ufficiale utile successivo.
h) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto delle partite stabilite d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

60 Anticipi e posticipi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita sia dell'Associazione avversaria sia alla Segreteria della LCFC, allegando la prova della ricezione della comunicazione alla predetta Associazione.
La prova dell'avvenuta comunicazione è a carico dell'Associazione richiedente.
c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione sottoscritta alla Segreteria della LCFC. Tale richiesta deve pervenire a quest'ultima entro il termine perentorio di tre giorni dalla disputa della gara
d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni,purchè vi sia stata la preventiva autorizzazione della LCFC, con cui sarà altresì comunicato l'orario e il luogo della partita previsti dal calendario. In caso di utilizzo di tale procedura alla squadra richiedente sarà imputato il costo di euro 10,00.
e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
Salvo autorizzazione scritta della LCFC, è consentito posticipare o anticipare le partite relative all'ultima parte della manifestazione, secondo il seguente prospetto:
numero gare della manifestazione o della fase ultima parte
oltre 10 4 partite
da 1 a 10 3 partite
La partita posticipata deve essere disputata entro il martedì della giornata di gare successiva, pena la sanzione prevista dall'art.93 RD.
f) In ogni caso la LCFC deve dare il proprio assenso, pubblicando la modifica sul Comunicato ufficiale, dopo aver verificato la regolarità della procedura e che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
g) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale. In caso di urgenza la variazione è efficace dalla comunicazione telefonica della stessa da parte della LCFC ai dirigenti dell'associazione interessata. La variazione deve comunque essere pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale utile successivo.
h) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto delle partite stabilite d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

60 Anticipi e posticipi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita sia dell'Associazione avversaria sia alla Segreteria della LCFC, allegando la prova della ricezione della comunicazione alla predetta Associazione.
La prova dell'avvenuta comunicazione è a carico dell'Associazione richiedente.
c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione sottoscritta alla Segreteria della LCFC. Tale richiesta deve pervenire a quest'ultima entro il termine perentorio di tre giorni dalla disputa della gara
d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni,purchè vi sia stata la preventiva autorizzazione della LCFC, con cui sarà altresì comunicato l'orario e il luogo della partita previsti dal calendario. In caso di utilizzo di tale procedura alla squadra richiedente sarà imputato il costo di euro 5,00.
e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
Salvo autorizzazione scritta della LCFC, è consentito posticipare o anticipare le partite relative all'ultima parte della manifestazione, secondo il seguente prospetto:
numero gare della manifestazione o della fase ultima parte
oltre 10 5 partite
da 5 a 10 3 partite
da 1 a 4 2 parite
f) In ogni caso la LCFC deve dare il proprio assenso, pubblicando la modifica sul Comunicato ufficiale, dopo aver verificato la regolarità della procedura e che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
g) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale. In caso di urgenza la variazione è efficace dalla comunicazione telefonica della stessa da parte della LCFC ai dirigenti dell'associazione interessata. La variazione deve comunque essere pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale utile successivo.
h) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto delle partite stabilite d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

60 Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie.
L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla Segreteria della LCFC entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere sottoscritta e trasmessa a mezzo di telegramma o fax.
b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla Segreteria della LCFC entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

60 Anticipi e posticipi delle gare

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita sia dell'Associazione avversaria sia alla Segreteria della LCFC, allegando la prova della ricezione della comunicazione alla predetta Associazione.
La prova dell'avvenuta comunicazione è a carico dell'Associazione richiedente.
c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione sottoscritta alla Segreteria della LCFC. Tale richiesta deve pervenire a quest'ultima entro il termine perentorio di tre giorni dalla disputa della gara.
d) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA, purchè la partita sia giocata entro un turno successivo prevosto dal calendario.
e) In ogni caso la LCFC deve dare il proprio assenso, pubblicando la modifica sul Comunicato ufficiale, dopo aver verificato la regolarità della procedura e che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
f) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale.
g) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto delle partite stabilite d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).
h)Tutte le richieste di variazione, qualora non corredate di una giustificazione scritta di Amministrazioni o di Enti responsabili dei campi da gioco, devono essere accompagnate da una sanzione di lire 20.000.
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