Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Comunicazioni della LCFC
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 13/05/2020, 26/07/2000

57 Regolamento del gioco del calcio

a) Sono adottate le regole di gioco del calcio a 11 e a 5 approvate dal consiglio direttivo della LCFC. Le stesse o le loro modifiche devono essere pubblicate sul comunicato ufficiale.
b) La LCFC può adottare regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'attività amatoriale ricreativa e per le categorie giovani.

57 Regolamento del gioco del calcio

a) La LCFC può in ogni momento disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali che si rendessero necessarie.
b) Tali comunicazioni devono essere pubblicate nelle sezioni del portale della LCFC relative alla materia trattata e nell'area riservata della squadra e non possono avere effetto retroattivo.
c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza mediante comunicazioni inviate per email o messaggistica istantanea o per telefono, in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere pubblicate con tempestività secondo le modalità sopra riportate.

57 Regolamento del gioco del calcio

A) Le regole di gioco di ciascuna disciplina devono essere pubblicate nella sezione “normativa” del portale della LCFC, mentre le modifiche devono essere pubblicate nella medesima sezione e comunicate nell'area squadre.
B) La LCFC può adottare regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'attività amatoriale ricreativa e per le categorie giovani.

57 Regolamento del calcio

a) Sono adottate le Regole di gioco del calcio a 11, a 7 e a 5 approvate dal Consiglio direttivo della LCFC. Le stesse o le loro modifiche devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.
b) La LCFC può adottare Regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'attività amatoriale ricreativa e per le categorie giovani.
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