Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Comunicazioni della LCFC
In vigore dal 21/09/2017
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 13/05/2020, 13/04/2017, 30/06/2011, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

54 Comunicato ufficiale

a) Il comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni della LCFC.
b) La conoscenza del comunicato ufficiale deve essere garantita a tutti i soci mediante la pubblicazione sul sito internet della LCFC, che deve avvenire entro le ore 20 di ogni giovedì.
c) Quanto pubblicato sul comunicato ufficiale è efficace dal momento della sua pubblicazione, salvo diversa esplicita previsione.
d) Tutti i tesserati sono tenuti a conoscere il comunicato ufficiale dal momento della sua pubblicazione. La sua mancata conoscenza non può essere invocata a scusante.

54 Obbligo di pubblicazione degli atti della LCFC e modalità.

a) A pena di nullità, ogni informazione - quali le norme, le comunicazioni, i provvedimenti anche disciplinari o altro - deve essere pubblicata secondo le modalità indicate nell'articolo seguente.
b) Tali modalità devono garantire la conoscenza da parte di tutti i tesserati interessati.
c) Ogni informazione è efficace dal momento della sua pubblicazione, salvo diversa esplicita previsione.
d) I tesserati sono tenuti a verificare le informazioni contenute nel sito.
d) Il responsabile di ciascuna squadra è tenuto ad accedere all'area riservata della squadra stessa il giorno della gara da disputare per verificare ogni informazione pubblicata.
f) L’arbitro deve accedere alla propria area riservata almeno una volta la settimana e in ogni caso deve farlo il giorno della gara da dirigere, prima dell’orario di inizio previsto.
g) L’inadempimento del dovere di conoscenza a carico dei tesserati secondo quanto sopra disposto impedisce all’interessato di eccepire l’ignoranza delle informazioni di cui alla lettera a).

54 Obbligo di pubblicazione degli atti della LCFC e modalità.

A) A pena di nullità ogni informazione - quali le norme, le comunicazioni, i provvedimenti anche disciplinari o altro - deve essere pubblicata secondo le modalità indicate nell'articolo seguente.
B) Tali modalità devono garantire la conoscenza da parte di tutti i tesserati interessati.
C) Ogni informazione è efficace dal momento della sua pubblicazione, salvo diversa esplicita previsione.
D) I tesserati sono tenuti a verificare settimanalmente le informazioni contenute nel sito.
E) Il responsabile di ciascuna squadra è tenuto ad accedere all'area riservata della squadra stessa il giorno della gara da disputare per verificare ogni informazione pubblicata.
F) L’arbitro deve accedere alla propria area riservata almeno una volta la settimana e in ogni caso deve farlo il giorno della gara da dirigere, prima dell’orario di inizio previsto.

54 Comunicato ufficiale

a) Il comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni della LCFC.
b) La conoscenza del comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le associazioni partecipanti all'attività mediante la pubblicazione sul sito internet della LCFC, che deve avvenire entro le ore 20 di ogni giovedì.
c) Quanto pubblicato sul comunicato ufficiale è efficace dal momento della sua pubblicazione, salvo diversa esplicita previsione.
d) Tutti i tesserati sono tenuti a conoscere il comunicato ufficiale dal momento della sua pubblicazione. La sua mancata conoscenza non può essere invocata a scusante.

54 Comunicato ufficiale

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni della LCFC.
La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività mediante la pubblicazione sul sito internet della LCFC.

54 Comunicato Ufficiale

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni della LCFC.
La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività mediante la pubblicazione sul sito internet della LCFC.
Le Associazioni potranno ritirare il Comunicato Ufficiale presso la Segreteria della LCFC al prezzo di euro 5,00.

54 Comunicazione di variazioni operative

a) La LCFC può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.
b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza mediante comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

54 Comunicato Ufficiale

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni della LCFC.
Qualora le Norme di partecipazione non riportino la data di pubblicazione del Comunicato ufficiale, esso si presume pubblicato dopo 48 ore dalla disputa dell'ultima gara del turno di calendario.
La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività tramite alternativamente:
- il ritiro dello stesso, da parte dei Tesserati delle Associazioni, presso la Segreteria della LCFC o in altre sedi indicate nelle Norme di partecipazione qualora sia fatta esplicita richiesta di rinuncia di invio del medesimo con mezzo idoneo da parte della LCFC;
- l'invio del medesimo con mezzo idoneo alle Associazioni, da parte della LCFC.
I Comunicati ufficiali si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (art.53/d RA), che avviene tramite affissione nella sede della LCFC.
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