Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Direzione delle gare
In vigore dal 30/06/2011
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 13/07/2023, 03/09/2009, 31/07/2007, 26/07/2000

50 Diaria e rimborso spese (Abrogato)

(vedi art. 23 RO.)

50 DIREZIONE DELLE GARE SECONDO LE NORME CALCIONOVUS (ART. 34 BIS RA).

Due squadre, i cui dirigenti avessero superato il test specifico, potranno accordarsi per fare dirigere la partita ai loro dirigenti secondo le norme Calcionovus (art. 34 bis RA), comunicandolo via mail al responsabile della manifestazione almeno 7 giorni prima dell’inizio della gara.
Solo nel caso sopra previsto sarà rimborsato il costo della direzione della gara diretta secondo le norme Calcionovus.

50 Diaria e rimborso spese

La LCFC stabilisce, a inizio di ogni stagione agonistica o della singola manifestazione, l' importo dovuto ad Arbitri, Guardalinee ufficiali ed Osservatori speciali di Lega a titolo di diaria e di rimborso spese.I rimborsi vengono corrisposti solo all'interessato durante le Assemblee informative nelle date indicate dalla LCFC.L' interessato può in ogni caso ritirare l' assegno entro e non oltre due mesi dalla sua emissione presso la Segreteria della LCFC nelle ore e nelle giornate comunicate da quest'ultima.
Il mancato ritiro della spettanza da parte dell' interessato, entro tale ultimo termine, comporterà la tacita rinuncia all' incasso della stessa.In tal caso la LCFC corrisponderà la predetta somma all' Associazione o Ente benefico.
La contestazione dell' entità dell' importo dell' assegno deve essere effettuata nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna dell' assegno stesso.La contestazione, a pena d' inammissibilità, deve avere la forma scritta ed essere motivata e deve pervenire alla Segreteria della LCFC a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con forme ricettizie similari.
Qualora il termine sopra indicato dovesse trascorrere senza che sia mossa alcuna contestazione, nelle forme previste nel precedente comma, la somma portata dall'assegno sarà considerata tacitamente accettata.

50 Diaria e rimborso spese

La LCFC stabilisce, a inizio di ogni stagione agonistica o della singola manifestazione, l' importo dovuto ad Arbitri, Guardalinee ufficiali ed Osservatori speciali di Lega a titolo di diaria e di rimborso spese.I rimborsi vengono corrisposti solo all'interessato durante le Assemblee informative nelle date indicate dalla LCFC.L' interessato può in ogni caso ritirare l' assegno entro e non oltre un mese dalla sua emissione presso la Segreteria della LCFC nelle ore e nelle giornate comunicate da quest'ultima, oppure all'Assemblea informativa di fine stagione agonistica.
Il mancato ritiro della spettanza da parte dell' interessato, entro tale ultimo termine, comporterà la tacita rinuncia all' incasso della stessa.In tal caso la LCFC corrisponderà la predetta somma all' Associazione o Ente benefico.
La contestazione dell' entità dell' importo dell' assegno deve essere effettuata nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna dell' assegno stesso.La contestazione, a pena d' inammissibilità, deve avere la forma scritta ed essere motivata e deve pervenire alla Segreteria della LCFC a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con forme ricettizie similari.
Qualora il termine sopra indicato dovesse trascorrere senza che sia mossa alcuna contestazione, nelle forme previste nel precedente comma, la somma portata dall'assegno sarà considerata tacitamente accettata.

50 Diaria e rimborso spese

La LCFC stabilisce, a inizio di ogni stagione agonistica o della singola manifestazione, l' importo dovuto ad Arbitri, Guardalinee ufficiali ed Osservatori speciali a titolo di diaria e di rimborso spese.I rimborsi vengono corrisposti solo all'interessato durante le Assemblee informative nelle date indicate dalla LCFC.L' interessato può in ogni caso ritirare l' assegno entro e non oltre un mese dalla sua emissione presso la Segreteria della LCFC nelle ore e nelle giornate comunicate da quest'ultima, oppure all'Assemblea informativa di fine stagione agonistica.
Il mancato ritiro della spettanza da parte dell' interessato, entro tale ultimo termine, comporterà la tacita rinuncia all' incasso della stessa.In tal caso la LCFC corrisponderà la predetta somma all' Associazione o Ente benefico.
La contestazione dell' entità dell' importo dell' assegno deve essere effettuata nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna dell' assegno stesso.La contestazione, a pena d' inammissibilità, deve avere la forma scritta ed essere motivata e deve pervenire alla Segreteria della LCFC a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con forme ricettizie similari.
Qualora il termine sopra indicato dovesse trascorrere senza che sia mossa alcuna contestazione, nelle forme previste nel precedente comma, la somma portata dall'assegno sarà considerata tacitamente accettata.
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