Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Direzione delle gare
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 20/04/2023, 02/11/2022, 01/09/2021, 10/08/2006, 26/07/2000

48 Direzione di gare non rientranti nell'attività della LCFC

Qualora un arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla LCFC deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del responsabile del settore arbitrale della LCFC, pena le sanzioni previste dall'articolo 146 RD

48 DIREZIONE DI GARE NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DELLA LCFC E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

a) Qualora un arbitro intenda dirigere con continuità gare non organizzate dalla LCFC, deve comunicare la propria volontà all’inizio di ogni nuova stagione sportiva nell’area riservata, mantenendo i campi della propria indisponibilità costantemente aggiornati (art. 36 RA - nr. 7), pena le sanzioni previste dall’art. 146 RD.
Tale comunicazione comporta la decurtazione del rimborso spese, per l’attività organizzata della LCFC, del 15%.
b) L’arbitro che intenda dirigere a titolo occasionale gare non organizzate dalla LCFC deve informare con almeno 20 giorni di anticipo il responsabile arbitrale e aggiornare la propria indisponibilità nell’area personale, pena le sanzioni previste dall'art. 146 RD.

48 Direzione di gare non rientranti nell'attività della LCFC

Qualora un arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla LCFC deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del responsabile arbitrale, pena le sanzioni previste dall'art. 146 RD.

48 Direzione di gare non rientranti nell'attività della LCFC

Qualora un arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla LCFC deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del responsabile del settore arbitrale, pena le sanzioni previste dall'art. 146 RD.

48 Diaria e rimborso spese

La LCFC stabilisce, a inizio di ogni stagione agonistica o della singola manifestazione, l' importo dovuto ad Arbitri, Guardalinee ufficiali ed Osservatori speciali di Lega a titolo di diaria e di rimborso spese.I rimborsi vengono corrisposti solo all'interessato durante le Assemblee informative nelle date indicate dalla LCFC.L' interessato può in ogni caso ritirare l' assegno entro e non oltre un mese dalla sua emissione presso la Segreteria della LCFC nelle ore e nelle giornate comunicate da quest'ultima, oppure all'Assemblea informativa di fine stagione agonistica.
Il mancato ritiro della spettanza da parte dell' interessato, entro tale ultimo termine, comporterà la tacita rinuncia all' incasso della stessa.In tal caso la LCFC corrisponderà la predetta somma all' Associazione o Ente benefico.
La contestazione dell' entità dell' importo dell' assegno deve essere effettuata nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna dell' assegno stesso.La contestazione, a pena d' inammissibilità, deve avere la forma scritta ed essere motivata e deve pervenire alla Segreteria della LCFC a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con forme ricettizie similari.
Qualora il termine sopra indicato dovesse trascorrere senza che sia mossa alcuna contestazione, nelle forme previste nel precedente comma, la somma portata dall'assegno sarà considerata tacitamente accettata.

48 Direzione di gare non rientranti nell'attività della Lcfc

Qualora un Arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla LCFC deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore arbitrale della LCFC, pena le sanzioni previste dall'articolo 149 RD.
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