Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Tutele
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 13/05/2020, 10/08/2006, 26/07/2000

23 Tutela assicurativa

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le associazioni sportive e i loro tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento della LCFC all'atto dell'adesione stessa. Le associazioni sportive e i tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative.

23 Tutela assicurativa

Al momento della richiesta di affiliazione e di tesseramento, le associazioni sportive e i loro tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati all'atto dell'affiliazione stessa da parte dell’ente di promozione sportiva a cui la LCFC è affiliata. Le associazioni sportive e i tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative.

23 Tutela assicurativa

Al momento della richiesta di affiliazione e di tesseramento, le associazioni sportive e i loro tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento della LCFC all'atto dell'affiliazione stessa. Le associazioni sportive e i tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative.

23 Tutela assicurativa (Ex Art.26RA)

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le Associazioni sportive e i loro tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento della LCFC all'atto dell'adesione stessa. Le Associazioni sportive e i Tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative.

23 Congedo temporaneo dell'arbitro (Ex Art.24RA)

Ogni Arbitro in attività può richiedere, per iscritto, il congedo temporaneo al Responsabile del Settore arbitrale territorialmente competente, il quale può accettare o no tale richiesta.Il diniego deve obbligatoriamente essere motivato in forma scritta e ricettizia.
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