Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Tutele
In vigore dal 19/10/2018
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 15/06/2020

22bis Tutela sanitaria: defibrillatore

a) Il Consiglio direttivo della LCFC sensibilizza con varie iniziative tesserati e associazioni sul rispetto delle previsioni di legge in tema di defibrillatore.
b) Per consentire a tutti i tesserati di sapere se l’impianto sportivo è dotato di defibrillatore, il relativo dato deve essere indicato al momento dell’iscrizione nell'apposito form nell'area personale di ogni associazione.
c) Quanto riportato costituisce dichiarazione certificativa e la mendace dichiarazione è sanzionata ai sensi dell’art. 139 RD.
d) Prima dell’inizio della gara ogni squadra deve verificare se l'impianto è dotato di defibrillatore e che per tutta la partita ci sia una persona abilitata all'uso.
e) Qualora la squadra seconda nominata non intendesse disputare la gara per la mancanza di defibrillatore o/e di persona abilitata all'uso, il dirigente accompagnatore della seconda nominata dovrà comunicarlo all'arbitro, che dovrà riportare tale decisione nel referto.
f) In tal caso la partita verrà rinviata senza alcuna conseguenza sportiva per le squadre e l'eventuale costo del noleggio della struttura sportiva sarà a carico della prima nominata.

22bis Tutela sanitaria: defibrillatore

a) La LCFC sensibilizza con varie iniziative il rispetto delle previsioni di legge in tema di defibrillatore.
b) Per consentire a tutti i tesserati di sapere se l’impianto sportivo è dotato di defibrillatore, il relativo dato deve essere indicato al momento dell’iscrizione nell'apposito spazio nell'area riservata di ogni squadra.
c) Quanto riportato costituisce dichiarazione certificativa e la mendace dichiarazione è sanzionata ai sensi dell’art. 139 RD.
d) La squadra prima nominata deve verificare prima dell’inizio della gara se il defibrillatore è funzionante e deve garantire per tutta la partita la presenza di una persona abilitata all'uso (art. 65 RA - lettera e).
e) Qualora la squadra seconda nominata non intendesse disputare la gara per la mancanza di defibrillatore o/e di persona abilitata all'uso, il suo dirigente accompagnatore dovrà comunicarlo all'arbitro, che dovrà riportare tale decisione nel referto.
In tal caso la partita verrà rinviata senza alcuna conseguenza sportiva per le squadre e l'eventuale costo del noleggio della struttura sportiva sarà a carico della prima nominata.

22bis Tutela sanitaria: defibrillatore

a) La LCFC sensibilizza con varie iniziative il rispetto delle previsioni di legge in tema di defibrillatore.
b) Per consentire a tutti i tesserati di sapere se l’impianto sportivo è dotato di defibrillatore, il relativo dato deve essere indicato al momento dell’iscrizione nell'apposito spazio nell'area riservata di ogni squadra.
c) Quanto riportato costituisce dichiarazione certificativa e la mendace dichiarazione è sanzionata ai sensi dell’art. 139 RD.
d) La squadra prima nominata deve verificare prima dell’inizio della gara se il defibrillatore è funzionante e deve garantire per tutta la partita la presenza di una persona abilitata all'uso.
e) Qualora la squadra seconda nominata non intendesse disputare la gara per la mancanza di defibrillatore o/e di persona abilitata all'uso, il suo dirigente accompagnatore dovrà comunicarlo all'arbitro, che dovrà riportare tale decisione nel referto.
In tal caso la partita verrà rinviata senza alcuna conseguenza sportiva per le squadre e l'eventuale costo del noleggio della struttura sportiva sarà a carico della prima nominata.
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