Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Tutele
In vigore dal 19/10/2018
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22 Tutela sanitaria: certificati medici

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le associazioni sono tenute a far sottoporre i propri atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
- il certificato di idoneità fisica al gioco del calcio di tipo non agonistico rilasciata dal medico o il pediatra di base;
- il certificato di idoneità specifica al gioco del calcio di tipo agonistico.
d) Il presidente dell'associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le associazioni e il loro presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni presidente dell'associazione cui il tesserato è iscritto.
h) Il presidente ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata dell'associazione, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza di valido certificato medico di idoneità al gioco del calcio e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD Il presidente ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico, l'associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 100 RD, l'atleta e il dirigente accompagnatore ai sensi dell'art. 130 RD Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del Presidente.
l) È facoltà della LCFC richiedere alle associazioni l'esibizione dei certificati medici degli atleti. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli atleti comporta le sanzioni previste dall'art. 93 RD per ogni gara prevista in calendario successivamente al termine in parola.

22 Tutela sanitaria: certificati medici

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le associazioni sono tenute a far sottoporre i propri atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti, tenendo presente che per svolgere attività agonistica è necessario il certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio (D.M. Salute 18.2.1982), mentre per l’attività ricreativa è necessario un certificato attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria (art. 7 D.L. nr. 158/2012 e artt. 2 - 3 D.M. Salute 24.4.2013).
d) Il presidente dell'associazione deve conservare i certificati medici rilasciati ai suoi associati per la durata del certificato. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le associazioni e il loro presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di iscrizione di un atleta per due o più associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni presidente dell'associazione cui lo stesso è iscritto.
h) Il presidente dell’associazione, o il suo delegato, ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata della squadra, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza del certificato medico e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD. È inoltre obbligatorio tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico:
- l’atleta e il dirigente accompagnatore saranno sanzionati ai sensi dell’art. 130 RD.
- l’arbitro che avesse consentito a un atleta di giocare nonostante risulti dalla lista gara che il certificato medico è scaduto sarà sanzionato ai sensi dell’art. 154 RD.
- l’associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 100 RD.
Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del presidente.

22 Tutela sanitaria: certificati medici

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le associazioni sono tenute a far sottoporre i propri atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti.
d) Il presidente dell'associazione deve conservare i certificati medici rilasciati ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le associazioni e il loro presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di iscrizione di un atleta per due o più associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni presidente dell'associazione cui lo stesso è iscritto.
h) Il presidente dell’associazione, o il suo delegato, ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata della squadra, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza del certificato medico e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD È inoltre obbligatorio tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico:
- l’atleta e il dirigente accompagnatore saranno sanzionati ai sensi dell’art. 130 RD
- l’arbitro che avesse consentito a un atleta di giocare nonostante risulti dalla lista gara che il certificato medico è scaduto sarà sanzionato ai sensi dell’art. 154 RD
- l’associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 100 RD
Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del Presidente.
l) È facoltà della LCFC richiedere alle associazioni l'esibizione dei certificati medici degli atleti. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli atleti comporta le sanzioni previste dall'art. 93 RD per ogni gara prevista in calendario successivamente al termine in parola.

22 Tutela sanitaria: certificati medici

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le associazioni sono tenute a far sottoporre i propri atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
- il certificato di idoneità fisica al gioco del calcio di tipo non agonistico rilasciata dal medico o il pediatra di base;
- il certificato di idoneità specifica al gioco del calcio di tipo agonistico.
d) Il presidente dell'associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le associazioni e il loro presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni presidente dell'associazione cui il tesserato è iscritto.
h) Il presidente dell’associazione, o il suo delegato, ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata della squadra, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza di valido certificato medico di idoneità al gioco del calcio e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD È inoltre obbligatorio tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico:
- l’atleta e il dirigente accompagnatore saranno sanzionati ai sensi dell’art. 130 RD
- l’arbitro che avesse consentito a un atleta di giocare nonostante risulti dalla lista gara che il certificato medico è scaduto sarà sanzionato ai sensi dell’art. 154 RD
- l’associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 100 RD,
Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del Presidente.
l) È facoltà della LCFC richiedere alle associazioni l'esibizione dei certificati medici degli atleti. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli atleti comporta le sanzioni previste dall'art. 93 RD per ogni gara prevista in calendario successivamente al termine in parola.

22 Tutela sanitaria

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le associazioni sono tenute a far sottoporre i propri atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
- il certificato di idoneità fisica al gioco del calcio di tipo non agonistico rilasciata dal medico o il pediatra di base;
- il certificato di idoneità specifica al gioco del calcio di tipo agonistico.
d) Il presidente dell'associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le associazioni e il loro presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni presidente dell'associazione cui il tesserato è iscritto.
h) Il presidente ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata dell'associazione, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza di valido certificato medico di idoneità al gioco del calcio e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD Il presidente ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico, l'associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 100 RD, l'atleta e il dirigente accompagnatore ai sensi dell'art. 130 RD Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del Presidente.
l) È facoltà della LCFC richiedere alle associazioni l'esibizione dei certificati medici degli atleti. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli atleti comporta le sanzioni previste dall'art. 93 RD per ogni gara prevista in calendario successivamente al termine in parola.

22 Tutela sanitaria

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le associazioni sono tenute a far sottoporre i propri soci-atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
- il certificato di idoneità generica per gli atleti partecipanti all'attività non ufficiale;
- il certificato di idoneità specifica (agonistica) per i calciatori partecipanti all'attività ufficiale.
d) Il presidente dell'associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le associazioni e il loro presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni presidente dell'associazione cui il tesserato è iscritto.
h) Il presidente ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata dell'associazione, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza di valido certificato medico di idoneità al gioco del calcio e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD Il presidente ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico, l'associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 100 RD, l'atleta e il dirigente accompagnatore ai sensi dell'art. 130 RD Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del Presidente.
l) È facoltà della LCFC richiedere alle associazioni l'esibizione dei certificati medici degli atleti. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli atleti comporta le sanzioni previste dall'art. 93 RD per ogni gara prevista in calendario successivamente al termine in parola.

22 Tutela sanitaria

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri soci-atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
- il certificato di idoneità generica per gli Atleti partecipanti all'attività non ufficiale;
- il certificato di idoneità specifica (agonistica) per i calciatori partecipanti all'attività ufficiale.
d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più Associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni Presidente dell'Associazione cui il Tesserato è iscritto.
h) Il Presidente ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata dell'associazione, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza di valido certificato medico di idoneità al gioco del calcio e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD. Il Presidente ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico, l'Associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 97 RD, l'atleta e il dirigente accompagnatore ai sensi dell'art. 129 RD. Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del Presidente.
l) E' facoltà della LCFC richiedere alle associazioni l'esibizione dei certificati medici degli atleti. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli atleti comporta le sanzioni previste dall'art. 93 RD per ogni gara prevista in calendario successivamente al termine in parola.

22 Tutela sanitaria

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri soci-atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
- il certificato di idoneità generica per gli Atleti partecipanti all'attività non ufficiale;
- il certificato di idoneità specifica (agonistica) per i calciatori partecipanti all'attività ufficiale.
d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più Associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni Presidente dell'Associazione cui il Tesserato è iscritto.
h) Il Presidente ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata dell'associazione, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza di valido certificato medico di idoneità al gioco del calcio e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD. Il Presidente ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico, l'Associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 97 RD, l'atleta e il dirigente accompagnatore ai sensi dell'art. 129 RD. Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del Presidente.
l) E' facoltà della LCFC richiedere alle associazioni l'esibizione dei certificati medici degli atleti. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli atleti comporta le sanzioni previste dall'art. 94 RD per ogni gara prevista in calendario successivamente al termine in parola.

22 Tutela Sanitaria

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri soci-atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
- il certificato di idoneità generica per gli Atleti partecipanti all'attività non ufficiale;
- il certificato di idoneità specifica (agonistica) per i calciatori partecipanti all'attività ufficiale.
d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più Associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni Presidente dell'Associazione cui il Tesserato è iscritto.

22 Tutela sanitaria (Ex Art.25RA)

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri soci-atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
- il certificato di idoneità generica per gli Atleti partecipanti all'attività non ufficiale;
- il certificato di idoneità specifica (agonistica) per i calciatori partecipanti all'attività ufficiale.
d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più Associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni Presidente dell'Associazione cui il Tesserato è iscritto.

22 Tutela assicurativa (Ex Art.27RA)

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le Associazioni sportive e i loro tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento della LCFC all'atto dell'adesione stessa. Le Associazioni sportive e i Tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative.
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