Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Iscrizione a una manifestazione e durata del rapporto sportivo
In vigore dal 05/09/2013
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20 Scioglimento del rapporto sportivo con l'associazione d'appartenenza da parte dei tesserati durante la stagione sportiva

Tesserati che svolgono attività nella LCFC possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:
a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del tesserato.
L'atleta o il dirigente può recedere dal rapporto sportivo con un'associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista.
In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l’atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall’inizio ufficiale della manifestazione.
Il socio può invece recedere in qualsiasi momento e incondizionatamente.
Il tesserato deve consegnare alla segreteria LCFC la dichiarazaione sottoscritta di recesso, con la presa d'atto del recesso da parte dell'associazione di provenienza.
Le sanzioni per gli inadempimenti a quanto sopra previsto sono indicate dagli articolo 91,99 e 132 RD
b) Esclusione dell'associazione. Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai tesserati la cui associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli organi della LCFC.

20 Costituzione e scioglimento del rapporto sportivo

a) Con l’inserimento del nominativo nella lista d’iscrizione l’atleta o il dirigente instaura un rapporto sportivo della durata della manifestazione con la squadra con cui è iscritto.
b) Nel caso in cui un'associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione, l'atleta mantiene il rapporto sportivo e può giocare con la sola squadra con cui è indicato nella lista di iscrizione. Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con ogni squadra.
c) Gli atleti non possono partecipare contemporaneamente con più di una squadra nella stessa manifestazione.
d) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la prima squadra con la quale è risultato presente (art. 66 RA lettera B) dal referto gara.
e) Il rapporto sportivo può essere risolto in qualsiasi momento, eccetto il caso previsto dalla lettera H del presente articolo.
f) La risoluzione del rapporto non comporta alcun diritto a ottenere da parte della LCFC rimborsi di spese sostenute.
g) Il rapporto sportivo può essere risolto per: recesso, rinuncia o esclusione.
- RECESSO: l'atleta o il dirigente può recedere inviando la richiesta a [email protected]. L’email si considera ricevuta solo se viene riscontrata dalla LCFC, a cui compete l’onere di avvisare la squadra interessata con comunicazione nell’area riservata.
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla lettera h), il nominativo del tesserato sarà cancellato dalla lista di iscrizione.
Non è consentito all’atleta recedente partecipare con altra squadra nella stessa manifestazione, salvo che il recesso sia comunicato alla LCFC entro data indicata dalle norme di partecipazione.
- RINUNCIA: l'associazione può rinunciare alle prestazioni di un suo atleta o socio in relazione a una o più sue squadre, inviando la richiesta di cancellazione del nominativo dalla lista a [email protected]. È onere della LCFC adempiere tempestivamente. L’atleta può giocare nella stessa manifestazione con altre squadre solo se la rinuncia è comunicata prima del termine per i tesseramenti integrativi indicato nelle norme di partecipazione.
- ESCLUSIONE: qualora un'associazione venga esclusa dall'attività o una squadra dalla manifestazione i dirigenti e gli atleti non responsabili dei fatti che hanno determinato l'esclusione risolvono di diritto il rapporto sportivo con squadra d’appartenenza con effetto dalla pubblicazione del provvedimento. L’atleta può giocare nella stessa manifestazione con altre squadre solo se l’esclusione è stata disposta prima del termine per i tesseramenti integrativi indicato nelle norme di partecipazione.
h) In ogni caso il numero minimo di atleti iscritti nella lista di una squadra non può essere inferiore a 16 per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5. Al raggiungimento di tale soglia minima non sarà consentito alcun ulteriore recesso o rinuncia.

20 Costituzione e scioglimento del rapporto sportivo

a) Con l’inserimento del nominativo nella lista d’iscrizione l’atleta o il dirigente instaura un rapporto sportivo della durata della manifestazione con la squadra con cui è iscritto.
b) Nel caso in cui un'associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione, l'atleta mantiene il rapporto sportivo e può giocare con la sola squadra con cui è indicato nella lista di iscrizione. Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con ogni squadra.
c) Gli atleti non possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione.
d) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la prima squadra con la quale è risultato presente (art. 66 RA lettera B) dal referto gara.
e) Il rapporto sportivo del dirigente può essere risolto in qualsiasi momento, mentre quello dell'atleta può essere risolto solo se lo stesso non è risultato presente (art. 66 RA lettera B) nel referto gara. Nelle manifestazioni che prevedono un numero di partite superiore a 9 nella prima fase o nella fase unica il rapporto dell'atleta può essere risolto non oltre il secondo mese dalla prima partita di calendario o nel termine indicato nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
f) La risoluzione del rapporto non comporta alcun diritto a ottenere da parte della LCFC rimborsi di spese sostenute.
g) Il rapporto sportivo può essere risolto per: recesso, rinuncia o esclusione dell'associazione.
- RECESSO: l'atleta o il dirigente può recedere inviando la richiesta a [email protected]. L’email si ha per ricevuta solo se viene riscontrata dalla LCFC, a cui compete l’onere di avvisare la squadra interessata con comunicazione nell’area riservata.
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla lettera e), il nominativo del tesserato sarà cancellato dalla lista di iscrizione.
- RINUNCIA: l'associazione può rinunciare alle prestazioni di un suo atleta o socio in relazione a una o più sue squadre, inviando la richiesta di cancellazione del nominativo dalla lista a [email protected]. È onere della LCFC adempiere tempestivamente.
- ESCLUSIONE DELL'ASSOCIAZIONE O DI UNA SQUADRA: qualora un'associazione o una squadra venga esclusa dall'attività o rispettivamente da una manifestazione i dirigenti e gli atleti non responsabili dei fatti che hanno determinato l'esclusione risolvono di diritto il rapporto sportivo con squadra d’appartenenza con effetto dalla pubblicazione del provvedimento.

20 Costituzione e scioglimento del rapporto sportivo

a) Con l’inserimento del nominativo nella lista squadra l’atleta o il dirigente instaura un rapporto sportivo della durata della manifestazione con la squadra con cui è iscritto.
b) Nel caso in cui un'associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione, l'atleta mantiene il rapporto sportivo e può giocare con la sola squadra con cui è indicato nella lista di iscrizione. Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con ogni squadra.
c) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
d) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale:
- per il calcio a 11 ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa,
- per il calcio a 5 o calcio a 11 over è stato per primo iscritto nella lista gara in una partita disputata o valida ai fini della classifica.
e) Il rapporto sportivo del dirigente può essere risolto in qualsiasi momento, mentre quello dell'atleta può essere risolto solo se lo stesso non ha preso parte ad alcuna gara o frazione di essa nella manifestazione. Nelle manifestazioni che prevedono un numero di partite superiore a 9 nella prima fase o nella fase unica il rapporto dell'atleta può essere anche risolto ma entro il secondo mese dalla prima partita di calendario o nel termine indicato nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
f) La risoluzione del rapporto non comporta alcun diritto a ottenere da parte della LCFC rimborsi di spese sostenute.
g) Il rapporto sportivo può essere risolto per: recesso, rinuncia o esclusione dell'associazione.
- RECESSO. L'atleta o il dirigente può recedere inviando una comunicazione anche per e-mail alla LCFC ([email protected]). L’email si ha per ricevuta solo se viene riscontrata dalla LCFC, a cui compete l’onere di avvisare la squadra interessata con comunicazione nell’area riservata
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla lettera e), il nominativo del tesserato sarà cancellato dalla lista di iscrizione.
- RINUNCIA. L'Associazione può rinunciare alle prestazioni di un suo atleta o socio in relazione a una o più sue squadre, chiedendo per e-mail alla LCFC di cancellare il nominativo dalla lista. È onere della LCFC adempiere tempestivamente alla richiesta.
- ESCLUSIONE DELL'ASSOCIAZIONE O DI UNA SQUADRA. Qualora un'associazione o una squadra venga esclusa dall'attività o rispettivamente da una manifestazione i dirigenti e gli atleti non responsabili dei fatti che hanno determinato l'esclusione risolvono di diritto il rapporto sportivo con squadra d’appartenenza.

20 Scioglimento del rapporto sportivo

a) L'inserimento nella lista d'iscrizione alla manifestazione del nominativo di un tesserato (atleta, socio, dirigente) comporta l'instaurazione di un rapporto sportivo tra questi e l'associazione che si mantiene per tutta la durata della manifestazione per la quale è stata depositata tale lista.
b) Il rapporto sportivo del socio può essere risolto in qualsiasi momento, mentre quello dell'atleta può essere risolto se lo stesso non ha preso parte ad alcuna gara o frazione di essa nella manifestazione. Nelle manifestazioni che prevedono un numero di partite superiore a 9 nella prima fase o nella fase unica il rapporto dell'atleta può essere anche risolto ma entro il secondo mese dalla prima partita di calendario o nel termine indicato nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
c) La risoluzione del rapporto non comporta alcun diritto a ottenere da parte della LCFC rimborsi di spese sostenute.
d) Il rapporto sportivo può essere risolto per: recesso, rinuncia o esclusione dell'associazione.
- RECESSO. L'atleta o il socio può recedere inviando una comunicazione anche per e-mail alla LCFC ([email protected]). La LCFC avviserà per e-mail l'associazione interessata, concedendo termine di una settimana per osservazioni. Trascorso tale termine e accertata la sussistenza dei requisiti per il recesso, il nominativo del tesserato sarà cancellato dalla lista di iscrizione.
- RINUNCIA. L'Associazione può rinunciare alle prestazioni di un suo atleta o socio chiedendo per e-mail alla LCFC di cancellare il nominativo dalla lista. La LCFC adempirà entro una settimana dalla richiesta.
- ESCLUSIONE DELL'ASSOCIAZIONE. Qualora l'associazione venga esclusa dalla manifestazione o dall'attività i tesserati non responsabili dei fatti che hanno determinato l'esclusione risolvono di diritto il rapporto sportivo con l'associazione stessa.

20 Scioglimento del rapporto sportivo

a) Il tesserato (atleta, socio, dirigente) instaura un rapporto sportivo con l'associazione che lo ha inserito nella lista d'iscrizione alla manifestazione.
b) Il un rapporto sportivo si mantiene per tutta la durata della manifestazione.
c) In deroga al punto b) il socio può risolvere il rapporto sportivo in qualsiasi momento.
d) In deroga al punto b) il l'atleta può risolvere Il rapporto sportivo
- se non ha preso parte ad alcuna gara o frazione di essa o non sia stato in lista gara nelle manifestazioni di calcio a 5
- in ogni caso entro il secondo mese dall'inizio della manifestazione che prevede un numero di partite superiore a 9.
i) La risoluzione del rapporto non comporta alcun diritto a ottenere da parte della LCFC rimborsi di spese sostenute.
e) Il rapporto sportivo può essere risolto per: recesso, rinuncia o esclusione dell'associazione.
f) Recesso.
L'atleta o il socio può recedere inviando una email alla LCFC all'indirizzo [email protected].
La LCFC accerterà che l'interessato ha diritto di recedere e avviserà sempre per email l'associazione interessata, concedendo termine di una settimana per osservazioni. Trascorso tale termine e accertata la sussistenza dei requisiti per il recesso il nominativo del tesserato sarà cancellato dalla lista di iscrizione.
g) Rinuncia.
L'Associazione può rinunciare alle prestazioni di un suo atleta o socio chiedendo alla LCFC di cancellare il nominativo dalla lista.
La LCFC adempirà entro una settimana dalla richiesta.
h) Esclusione dell'Associazione.
Qualora l'associazione venga esclusa dalla manifestazione o dall'attività i tesserati non responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione risolvono il rapporto sportivo.

20 Scioglimento del rapporto sportivo con l'associazione d'appartenenza da parte dei tesserati durante la stagione sportiva

Tesserati che svolgono attività nella LCFC possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:
a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del tesserato.
L'Atleta o il Dirigente può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5.
In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l’atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall’inizio ufficiale della manifestazione.
Il Socio può invece recedere in qualsiasi momento e incondizionatamente.
Il tesserato deve consegnare alla Segreteria lcfc la dichiarazaione sottoscritta di recesso, con la presa d'atto del recesso da parte dell'associazione di provenienza.
Le sanzioni per gli inadempimenti a quanto sopra previsto sono indicate dagli articolo 91,99 e 132 RD
b) Esclusione dell'Associazione. Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della LCFC, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione.

20 Scioglimento del rapporto sportivo con l'associazione d'appartenenza da parte dei tesserati durante la stagione sportiva

I Tesserati che svolgono attività nella LCFC possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:
a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del tesserato.
L'Atleta o il Dirigente può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5.
In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l’atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall’inizio ufficiale della manifestazione.
Il Socio può invece recedere in qualsiasi momento e incondizionatamente.
In caso di recesso dal rapporto sportivo, l'associazione di provenienza deve consegnargli la dichiarazione con cui attesta la non partecipazione a nessuna gara ufficiale (per il solo atleta).
Il tesserato deve consegnare alla Segreteria lcfc la dichiarazaione sottoscritta di recesso.
L'atleta deve inoltre cosegnare:
1)la dichiarazione con cui l'associazione di provenienza attesta che l'atleta o il dirigente non ha preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5;
2)l'eventuale dichiarazione con cui l'associazione con cui va a tesserarsi, attestante che l'atleta o il dirigente si trova nelle condizioni sopra previste.
Il socio deve consegnare anche la dichiarazione con cui l'associazione di provenienza attesta che il socio stesso ha comunicato il proprio recesso.Qualora risulti che l'atleta non abbia i requisiti previsti, sono disposte le seguenti sanzioni:
- per l'associazione di provenienza, e di nuova destinazione dall'articolo 99 RD;
- per i dirigenti dell'associazione di provenienza e di nuova destinazione, nonchè l'atleta, dall'articolo 132 RD.
b) Rinuncia dell'Associazione. L'Associazione puo' rinunciare alle prestazioni di un suo Atleta o Dirigente se questi non ha preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5, mentre puo' in qualsiasi momento e incondizionatamente, rinunciare alle prestazioni di un suo Socio.
In tal caso, l'Associazione deve consegnare alla Segreteria della LCFC:
1)la dichiarazione, redatta in duplice copia su carta intestata e firmata dal Presidente, che attesti che l'atleta o il dirigente non ha preso parte ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa;
2)la prova dell'avvenuta comunicazione al tesserato della richiesta di risoluzione del rapporto.
L'interessato può quindi tesserarsi con altra associazione, dopo aver consegnato, se atleta o dirigente, anche le documentazioni previste del punto a) del seguente articolo.
Qualora risulti che il giocatore abbia disputato partite o frazioni di esse con l'associazione che ha rinunciato alle sue prestazioni, sono disposte le sanzioni di seguito indicate:
-per l'Associazione di provenienza e di nuova destinazione, dall'articolo 99 RD
-per i Dirigenti dell'Associazione di provenienza e di nuova destinazione, nonchè l'Atleta o il Dirigente, dall'articolo 132 RD.
c) Esclusione dell'Associazione. Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della LCFC, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione.

20 Scioglimento del rapporto sportivo con l'associazione di appartenenza da parte dei tesserati durante la stagione sportiva

I Tesserati che svolgono attività nella LCFC possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:
a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del tesserato.
L'Atleta o il Dirigente può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5.
In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l’atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall’inizio ufficiale della manifestazione.
Il Socio può invece recedere in qualsiasi momento e incondizionatamente.
In caso di recesso dal rapporto sportivo, l'Associazione di provenienza deve:
-restituire al recedente la sua tessera sociale, pena le sanzioni previste dall'articolo 90 RD;
-consegnargli la dichiarazione con cui attesta la non partecipazione a nessuna gara ufficiale (per il solo Atleta).
Il Tesserato deve quindi consegnare alla Segreteria della LCFC:
-per tutti i Tesserati: la dichiarazione scritta di recesso;
-per tutti i Tesserati: la propria tessera sociale;
-per l'Atleta:
1)la dichiarazione con cui l'Associazione di provenienza attesta che l'Atleta o il Dirigente non ha preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5;
2)L'eventuale dichiarazione dell'Associazione con cui va a tesserarsi, attestante che l'Atleta o il Dirigente si trova nelle condizioni sopra previste;
-per il Socio: la dichiarazione con cui l'Associazione di provenienza attesta che il Socio ha comunicato il proprio recesso.
Eseguite tali formalità, il Tesserato puo' ritirare la tessera sociale aggiornata.
Qualora risulti che l'Atleta non abbia i requisiti previsti, sono disposte le seguenti sanzioni:
-per l'Associazione di provenienza, e di nuova destinazione dall'articolo 99 RD;
-per i Dirigenti dell'Associazione di provenienza e di nuova destinazione, nonchè l'Atleta, dall'articolo 132 RD.
b) Rinuncia dell'Associazione. L'Associazione puo' rinunciare alle prestazioni di un suo Atleta o Dirigente se questi non ha preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5, mentre puo' in qualsiasi momento e incondizionatamente, rinunciare alle prestazioni di un suo Socio.
In tal caso, l'Associazione deve consegnare alla Segreteria della LCFC:
1) la tessera sociale del Tesserato;
2) la dichiarazione, redatta in duplice copia su carta intestata e firmata dal Presidente, che attesti che l'Atleta o il Dirigente non ha preso parte ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa;
3) la prova dell'avvenuta comunicazione al Tesserato della richiesta di risoluzione del rapporto. L'interessato puo' quindi tesserarsi con altra Associazione ritirando dalla LCFC la tessera sociale opportunamente modificata dopo aver consegnato, se Atleta o Dirigente, anche le documentazioni previste dal punto a) del presente articolo.
Qualora risulti che il giocatore abbia disputato partite o frazioni di esse con l'Associazione che ha rinunciato alle sue prestazioni, sono disposte le sanzioni di seguito indicate:
-per l'Associazione di provenienza e di nuova destinazione, dall'articolo 99 RD
-per i Dirigenti dell'Associazione di provenienza e di nuova destinazione, nonchè l'Atleta o il Dirigente, dall'articolo 132 RD.
c) Esclusione dell'Associazione. Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della LCFC, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione.

20 Scioglimento del rapporto sportivo con l'associazione d'appartenenza da parte dei tesserati durante la stagione sportiva (Ex Art.22RA)

I Tesserati che svolgono attività nella LCFC possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:
1) recesso del Tesserato;
2) rinuncia dell'Associazione;
3) inattività, scioglimento o esclusione dell'Associazione.
a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del tesserato.
L'Atleta può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5.
In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l’atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall’inizio ufficiale della manifestazione.
Il Dirigente e il Socio possono invece recedere in qualsiasi momento e incondizionatamente.
In caso di recesso dal rapporto sportivo, l'Associazione di provenienza deve:
-restituire al recedente la sua tessera sociale, pena le sanzioni previste dall'articolo 94 RD;
-consegnargli la dichiarazione con cui attesta la non partecipazione a nessuna gara ufficiale (per il solo Atleta).
Il Tesserato deve quindi consegnare alla Segreteria della LCFC:
-per tutti i Tesserati: la dichiarazione scritta di recesso;
-per tutti i Tesserati: la propria tessera sociale;
-per l'Atleta:
1)la dichiarazione con cui l'Associazione di provenienza attesta che l'Atleta o il Dirigente non ha preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5;
2)L'eventuale dichiarazione dell'Associazione con cui va a tesserarsi, attestante che l'Atleta o il Dirigente si trova nelle condizioni sopra previste;
-per il Dirigente ed il Socio: la dichiarazione con cui l'Associazione di provenienza attesta che il Socio ha comunicato il proprio recesso.
Eseguite tali formalità, il Tesserato puo' ritirare la tessera sociale aggiornata.
Qualora risulti che l'Atleta non abbia i requisiti previsti, sono disposte le seguenti sanzioni:
-per l'Associazione di provenienza, e di nuova destinazione dall'articolo 106 RD;
-per i Dirigenti dell'Associazione di provenienza e l'atleta dall'articolo 137 RD;
-per l'Associazione di nuova destinazione dall'articolo 101 RD;
-per i Dirigenti dell'Associazione di nuova destinazione, dall'articolo 142 RD.
b) Rinuncia dell'Associazione.
L'Associazione puo' rinunciare alle prestazioni di un suo Atleta se questi non ha preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5, mentre puo' in qualsiasi momento e incondizionatamente, rinunciare alle prestazioni di un suo Dirigente o Socio.
In tal caso, l'Associazione deve consegnare alla Segreteria della LCFC:
1) la tessera sociale del Tesserato;
2) la dichiarazione, redatta in duplice copia su carta intestata e firmata dal Presidente, che attesti che l'Atleta o il Dirigente non ha preso parte ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa;
3) la prova dell'avvenuta comunicazione al Tesserato della richiesta di risoluzione del rapporto. L'interessato puo' quindi tesserarsi con altra Associazione ritirando dalla LCFC di competenza la tessera sociale opportunamente modificata dopo aver consegnato, se Atleta, anche le documentazioni previste dal punto a) del presente articolo.
Qualora risulti che il giocatore abbia disputato partite o frazioni di esse con l'Associazione che ha rinunciato alle sue prestazioni, sono disposte le sanzioni di seguito indicate:
-per l'Associazione di provenienza e di nuova destinazione, dall'articolo 106 RD
-per i Dirigenti dell'Associazione di provenienza dall'articolo 136 RD;
-per l'Associazione di nuova destinazione dall'articolo 101 RD;
-per l'Atleta, dall'articolo 142 RD.
c) Inattività o esclusione dell'Associazione.
Si intende per inattività la non iscrizione a una manifestazione. Non è inattività la mancata partecipazione a una fase della manifestazione per esclusione dalla stessa.In caso di inattività dell'Associazione, i Tesserati di questa hanno diritto allo scioglimento del rapporto sportivo.Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della LCFC, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione.

20 Scioglimento del rapporto sportivo con l'associazione d'appartenenza da parte dei tesserati durante la stagione sportiva (Ex Art.23)

I Tesserati che svolgono attività nella LCFC possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:
1) recesso del Tesserato;
2) rinuncia dell'Associazione;
3) inattività, scioglimento o esclusione dell'Associazione.
a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del tesserato.
L'Atleta può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o a 7,mentre il Dirigente e il Socio possono recedere in qualsiasi momento e incondizionatamente.
In caso di recesso dal rapporto sportivo, l'Associazione di provenienza deve:
-restituire al recedente la sua tessera sociale, pena le sanzioni previste dall'articolo 94 RD;
-consegnargli la dichiarazione con cui attesta la non partecipazione a nessuna gara ufficiale (per il solo Atleta).
Il Tesserato deve quindi consegnare alla Segreteria della LCFC:
-per tutti i Tesserati: la dichiarazione scritta di recesso;
-per tutti i Tesserati: la propria tessera sociale;
-per l'Atleta:
a)la dichiarazione con cui l'Associazione di provenienza attesta che l'Atleta o il Dirigente non ha preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o a 7;
b)L'eventuale dichiarazione dell'Associazione con cui va a tesserarsi, attestante che l'Atleta si trova nelle condizioni sopra previste;
-per il Dirigente ed il Socio: la dichiarazione con cui l'Associazione di provenienza attesta che il Dirigente o il Socio ha comunicato il proprio recesso.
Eseguite tali formalità, il Tesserato puo' ritirare la tessera sociale aggiornata.
Qualora risulti che l'Atleta non abbia i requisiti previsti, sono disposte le seguenti sanzioni:
-per l'Associazione di provenienza, e di nuova destinazione dall'articolo 106 RD;
-per i Dirigenti dell'Associazione di provenienza e l'atleta dall'articolo 137 RD;
-per l'Associazione di nuova destinazione dall'articolo 101 RD;
-per i Dirigenti dell'Associazione di nuova destinazione, dall'articolo 142 RD.
b) Rinuncia dell'Associazione.
L'Associazione puo' rinunciare alle prestazioni di un suo Atleta se questi non ha preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o a 7, mentre puo' in qualsiasi momento e incondizionatamente, rinunciare alle prestazioni di un suo Dirigente o Socio.
In tal caso, l'Associazione deve consegnare alla Segreteria della LCFC:
1) la tessera sociale del Tesserato;
2) la dichiarazione, redatta in duplice copia su carta intestata e firmata dal Presidente, che attesti che l'Atleta o il Dirigente non ha preso parte ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa;
3) la prova dell'avvenuta comunicazione al Tesserato della richiesta di risoluzione del rapporto.
L'interessato puo' quindi tesserarsi con altra Associazione ritirando dalla LCFC di competenza la tessera sociale opportunamente modificata dopo aver consegnato, se Atleta, anche le documentazioni previste dal punto a) del presente articolo.
Qualora risulti che il giocatore abbia disputato partite o frazioni di esse con l'Associazione che ha rinunciato alle sue prestazioni, sono disposte le sanzioni di seguito indicate:
-per l'Associazione di provenienza e di nuova destinazione, dall'articolo 106 RD
-per i Dirigenti dell'Associazione di provenienza dall'articolo 136 RD;
-per l'Associazione di nuova destinazione dall'articolo 101 RD;
-per l'Atleta, dall'articolo 142 RD.
c) Inattività o esclusione dell'Associazione.
Si intende per inattività la non iscrizione a una manifestazione. Non è inattività la mancata partecipazione a una fase della manifestazione per esclusione dalla stessa.In caso di inattività dell'Associazione, i Tesserati di questa hanno diritto allo scioglimento del rapporto sportivo.Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della LCFC, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione.
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