Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Tesserati
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 15/06/2020, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000, 01/01/1970

13 Arbitri (art. 36 r.a.)

Sono arbitri coloro che:
a) hanno sottoscritto la relativa tessera dirigenti;
b) sono iscritti all'apposito albo;
c) hanno compiuto il 18° anno di età;
d) hanno superato l'esame di abilitazione;
e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalle normativa vigente.
Gli arbitri devono indicare la preferenza per la disciplina in cui intendono dirigere.

13 Arbitri (artt. 36 e seguenti RA)

a) Sono arbitri coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e hanno superato l'esame di abilitazione, previa frequentazione del corso. Dopo un anno di inattività dalla direzione di gare di una disciplina, per riprendere l’attività l’arbitro deve sostenere un esame sulle regole del gioco.
b) Gli arbitri devono sottoscrivere la specifica tessera prevista dall’ente di promozione sportiva cui la LCFC è affiliata.
c) Gli arbitri non possono dirigere le gare senza essere in possesso di un valido certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio.
d) Gli arbitri devono indicare la preferenza per la disciplina in cui intendono dirigere e i giorni della settimana in cui sono disponibili ad arbitrare, con la precisazione che le modifiche alla disponibilità indicata non saranno efficaci per le designazioni già ricevute. In caso di indisponibilità sopravvenuta l’arbitro dovrà indicarlo tempestivamente nell’area personale. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionata dall’art. 146 RD
e) Gli arbitri possono ricoprire funzioni di guardalinee se designati a collaborare con il direttore di gara e a coadiuvarlo nello svolgimento degli adempimenti preliminari e successivi alla gara (art. 67 RA).
f) Gli arbitri possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale o collaborativa presso associazioni calcistiche affiliate alla LCFC, purché rispettino le disposizioni di cui all’art. 49 RA
Gli arbitri, per partecipare come atleti alle manifestazioni, devono sottoscrivere la relativa tessera.

13 Arbitri (artt. 36 e seguenti R.A.)

a) Sono arbitri coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e hanno superato l'esame di abilitazione, previa frequentazione del corso.
b) Gli arbitri devono sottoscrivere la specifica tessera prevista dall’Ente di Promozione Sportiva cui la LCFC è affiliata.
c) Gli arbitri non possono dirigere le gare senza essere in possesso di un valido certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio.
d) Gli arbitri devono indicare la preferenza per la disciplina in cui intendono dirigere.
e) Sono guardalinee ufficiali gli arbitri designati a collaborare con il direttore di gara.
f) Gli arbitri e i guardalinee ufficiali sono ufficiali di gara.
g) Gli arbitri non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale o collaborativa presso associazioni calcistiche affiliate alla LCFC, salvo che non lo richiedano per scritto al responsabile del settore arbitrale. In tal caso non possono dirigere le partite della stessa manifestazione alla quale la loro squadra partecipa.
Gli arbitri, per partecipare come atleti alle manifestazioni, devono sottoscrivere la relativa tessera.

13 Arbitri (art. 36 r.a.)

Sono Arbitri coloro che:
a) hanno sottoscritto la relativa tessera dirigenti;
b) sono iscritti all'apposito albo;
c) hanno compiuto il 18° anno di età;
d) hanno superato l'esame di abilitazione;
e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalle normativa vigente.
Gli Arbitri devono indicare la disciplina le cui partite intendono dirigere.

13 Atleti

a) Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata nelle varie manifestazioni organizzate dalla LCFC.
b) Gli Atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla singola manifestazione.
c) Gli atleti possono tesserarsi anche come Dirigenti per la medesima Associazione o per altra Associazione partecipante ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti, purchè maggiorenni e in regola con la Dichiarazione d'informazione (articolo 24 RA).

13 Atleti

a) Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata nelle varie manifestazioni organizzate dalla LCFC.
b) Gli Atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla singola manifestazione.
c) Gli atleti possono tesserarsi anche come Dirigenti per la medesima Associazione o per altra Associazione partecipante ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti, purchè maggiorenni e in regola con la Dichiarazione d'informazione (articolo 25 RA).

13 Arbitri (art. 36 r.a.)

Sono arbitri coloro che:
a) hanno sottoscritto la relativa tessera dirigenti;
b) sono iscritti all'apposito albo;
c) hanno compiuto il 18° anno di età;
d) hanno superato l'esame di abilitazione;
e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalle normativa vigente.
Gli arbitri devono indicare la preferenza per la disciplina in cui intendono dirigere.
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