Normativa

Normativa - Carta dei Principi
In vigore dal 02/09/2010
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6 Principi della giustizia disciplinare

a) Princìpio di autonomia e indipendenza: la LCFC deve garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative e non influenzabili da esigenze diverse da quelle di giustizia.
b) Princìpio di esclusività della giurisdizione: spetta solo ed esclusivamente agli organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
c) Princìpio di diritto alla difesa: a ogni socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a 1 mese di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle norme di partecipazione.
d) Princìpio di efficienza: l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza paritetica dei singoli settori. È da favorire la circolazione dei giudici in più ambiti territoriali.
e) Princìpio di incompatibilità: il giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
f) Princìpio di tipicità: nessun socio può essere punito per un fatto o comportamento che non sia espressamente previsto come illecito dalla Normativa o dalle disposizioni del consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione. Nessun socio può subire una pena che non sia espressamente prevista dalla Normativa o dalle disposizioni del consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione.

6 Principi della giustizia disciplinare

a) Princìpio di autonomia e indipendenza: la LCFC deve garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative e non influenzabili da esigenze diverse da quelle di giustizia.
b) Princìpio di esclusività della giurisdizione: spetta solo ed esclusivamente agli organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
c) Princìpio di diritto alla difesa: a ogni socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a 1 mese di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle norme di partecipazione.
d) Princìpio di efficienza: l’organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli organi giudicanti devono essere scelti solo in ragione delle loro competenze e non in ragione di meccanismi di rappresentanza delle componenti della LCFC. È da favorire la circolazione dei giudici in più ambiti territoriali.
e) Princìpio di incompatibilità: il giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
f) Princìpio di tipicità: nessun socio può essere punito per un fatto o comportamento che non sia espressamente previsto come illecito dalla Normativa o dalle disposizioni del consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione. Nessun socio può subire una pena che non sia espressamente prevista dalla Normativa o dalle disposizioni del consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione.

6 Principi della giustizia disciplinare

a) Princìpio di autonomia e indipendenza: la LCFC deve garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative e non influenzabili da esigenze diverse da quelle di giustizia.
b) Princìpio di esclusività della giurisdizione: spetta solo ed esclusivamente agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
c) Princìpio di diritto alla difesa: a ogni socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a 4 giornate di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione.
d) Princìpio di efficienza: l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza paritetica dei singoli settori. È da favorire la circolazione dei giudici in più ambiti territoriali.
e) Princìpio di incompatibilità: il giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
f) Princìpio di tipicità: nessun socio può essere punito per un fatto o comportamento che non sia espressamente previsto come illecito dalla Normativa o dalle disposizioni del Consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione. Nessun socio può subire una pena che non sia espressamente prevista dalla Normativa o dalle disposizioni del Consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione.

6 Principi della giustizia disciplinare

a) Princìpio di autonomia e indipendenza: la LCFC deve garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative e non influenzabili da esigenze diverse da quelle di giustizia.
b) Princìpio di esclusività della giurisdizione: spetta solo ed esclusivamente agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
c) Princìpio di diritto alla difesa: a ogni socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a 4 giornate di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione.
d) Princìpio di efficienza: l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza paritetica dei singoli settori. È da favorire la circolazione dei giudici in più ambiti territoriali.
e) Princìpio di incompatibilità: il giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
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