Seduta intensa quella del Consiglio direttivo del 16 ottobre 2018 che, dopo lungo dibattito, ha approvato le seguenti modifiche normative agli articoli del regolamento attività 5, 16, 19, 60, 67. Inoltre è stato modificato il titolo dell’articolo 22. Sono stati creati due nuovi articoli: il 22 bis e il 23 bis. Queste le novità.
Iniziamo dalle novità.
L’art 22 bis indica i comportamenti da tenere nel caso di impianto sportivo sprovvisto di defibrillatore e/o di assenza di persona abilitata all’uso del defibrillatore. In questo articolo viene approfondito il tema.
A seguito della nuova disciplina in materia di protezione dei dati (GDPR) – in vigore dal 25 maggio 2018 i in tutti i paesi della Comunità europea – e a seguito delle indicazioni dell’avvocato Claudio Nadalin a cui il Consiglio si è rivolto, il CD ha introdotto il nuovo articolo 23 bis. http://www.lcfc.it/normativa/?articolo=RA-23bis-20181019
Vediamo ora le modifiche apportate.
Regolamento attività art 5: è stato modificato il comma B che ora prevede che la domanda d’iscrizione debba essere sottoscritta solo dal presidente dell’Associazione e consegnata dallo stesso alla LCFC unitamente all’informativa sui dati sulla privacy, eliminando l’obbligo di far sottoscrivere ai propri soci la lista della domanda di iscrizione. Il riflesso organizzativo è che, da questa stagione, il Presidente dell’associazione deve far firmare a tutti i propri soci il modello relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali e conservarli tutti per l’intera stagione. Per queste importanti informazioni vi invitiamo a leggere anche il nuovo articolo 23 bis dedicato alla tutela dei dati personali. http://www.lcfc.it/normativa/?articolo=RA-23bis-20181019
Art. 16: la piccola variazione riguarda la parte (comma c 1 e 2 ) in cui si specifica come deve essere richiesto il tesseramento di atleti e dirigenti. http://www.lcfc.it/normativa/?articolo=RA-16-20181019
Art. 19: questa modifica regala una bella novità alle associazioni visto che il costo del cartellino è stato diminuito da 3 a 1 euro. La scelta è dovuta al progetto di rendere telematica l’identificazione del partecipante a una gara. http://www.lcfc.it/normativa/?articolo=RA-19-20181019
Art. 22: l’introduzione di nuovi articoli in tema di tutele ha comportato la necessità di specificare nel titolo che la norma riguarda le visite mediche.
http://www.lcfc.it/normativa/?articolo=RA-22-20181019
http://www.lcfc.it/normativa/?articolo=RA-22bis-20181019
http://www.lcfc.it/normativa/?articolo=RA-23bis-20181019
Art. 60: la disciplina su anticipi, posticipi e recuperi ha sempre comportato la necessità di precisazioni. Sicuramente questo miglioramento non sarà l’ultimo, ma il Consiglio ritiene di aver specificato meglio le varie fattispecie. http://www.lcfc.it/normativa/?articolo=RA-60-20181019
Art. 66:la piccola integrazione riguarda l’inserimento nella lista gara dell’indicazione della persona abilitata all’uso del defibrillatore. Tale argomento viene approfondito, come detto, in altro articolo. http://www.lcfc.it/normativa/?articolo=RA-66-20181019