Tra le ultime disposizioni della Commissione Finanze si evidenzia l’esonero da
fatturazione elettronica per le Associazioni Sportive in regime forfetario 398/1991.
L’esclusione dal nuovo obbligo è subordinato all’ammontare dei proventi commerciali
realizzati nel periodo d’imposta precedente. Se i proventi commerciali realizzati nell’anno
2018 non supereranno l’importo di 65.000 euro, le fatture potranno essere emesse in
forma cartacea.
Nel caso di superamento di tale soglia la fattura dovrà essere emessa unicamente in
formato elettronico ma, novità, non più emessa direttamente dall’ASD o SSD, ma, per
conto dei predetti enti, dal cessionario o committente (il cliente!). Non potrà quindi
provvedervi né l’Associazione o Società Sportiva, né altro soggetto delegato,
ma esclusivamente il cessionario o committente.
Rimangono in carico alle ASD o SSD gli obblighi di emissione di fatturazione elettronica
nel caso di Pubblica Amministrazione quale controparte.
Le stesse disposizioni della Commissione Finanze hanno ampliato ulteriormente il ricorso
all’inversione contabile (reverse charge), prevedendo che gli obblighi di fatturazione relativi
ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità dei soggetti che si avvalgono del regime
forfetario di cui alla Legge n. 398/1991 (indipendentemente dall’importo dei proventi), sono
adempiuti dai cessionari (il cliente), a condizione che il destinatario della prestazione sia
un soggetto stabilito nel territorio dello Stato.
Rimane comunque fermo il limite di proventi commerciali fino a 400.000 euro per fruire
dell’applicazione del regime forfetario in argomento.
Fatturazione elettronica – Esonero associazioni sportive