Norme particolari e deroghe
Art. 29/a RA: la data del 1° novembre deve intendersi 1° gennaio 2019.
Art. 3/c RA: possono partecipare giocatrici e giocatori che abbiano compiuto 16 anni. I minorenni potranno partecipare solo con l’autorizzazione sottoscritta dai soggetti esercenti la potestà genitoriale.
Art. 58 RA: 35 minuti per tempo deve intendersi 40 per “ambito giovani dai 16 ai 18 anni”