Norme defibrillatori

Estratto del Decreto Legge n. 158/12 (cosiddetto Decreto Balduzzi)

Art. 7 comma 11

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.


Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013
Regolamento attuativo dell’art. 7, comma 11 del D.L. 158/2012

Art. 1 Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Art. 2 Definizione dell’attività amatoriale. Certificazione

1. Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
2. Coloro che praticano attività ludico – motoria in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici
periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell’allegato A.
3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, e’ rilasciata dal medico certificatore su
apposito modello predefinito (allegato B).
4. All’atto dell’iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all’incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l’attività ludico – motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità  o fino alla cessazione dell’attività stessa.
5. Non sono tenuti all’obbligo della certificazione:
a) coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all’obbligo di certificazione, e’ comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. Nell’ambito delle campagne di comunicazione di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni.

Art. 3 Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione

1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo
medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
3. E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Art. 4 Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva

1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato e’ rilasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D).

Art. 5 Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita

1. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente decreto (vedi nota sull’obbligo posto a carico delle associazioni). La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
4. Le società professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
5. Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 40 mesi e 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (vedi nota sull’entrata in vigoer dell’obbligo).
6. L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli
scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della
manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”, le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Il CONI, nell’ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.

Art. 6 Educazione allo sport in sicurezza

1. Il Ministero della salute concorda annualmente con il Ministro delegato allo sport e con il CONI i contenuti di una campagna di comunicazione dedicata allo svolgimento dello “sport in sicurezza”.
Alla campagna di informazione possono anche collaborare le Societa’ scientifiche di settore.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si attuano con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 “Norme per la tutela sanitaria dell’attivita’ sportiva non agonistica” e’ abrogato.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nota sull’obbligo del defibrillatore a carico delle associazioni

È giunta notizia che qualche associazione ritiene che il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 attuativo dell’art. 7, comma 11 del D.L. 158/2012, che prevede l’obbligo di dotarsi di defibrillatori, non riguarderebbe le associazioni in quanto il decreto attuativo parla solo di “società dilettantistiche”.
Anche se è di palmare evidenza che le associazioni sono cosa diversa dalle società, una appena più attenta lettura dell’articolo 5 ci consente di comprendere che l’accezione “società dilettantistiche” ricomprende anche le associazioni. Proprio il primo comma dell’articolo in parola specifica infatti che: “Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.” La norma richiamata precisa che: “Le società e associazioni sportive dilettantistiche … possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; … ”
Ma anche se tale richiamo esplicativo non ci fosse stato, una corretta interpretazione normativa ci porterebbe alla medesima conclusione.
Non ci si può infatti limitare a un’interpretazione che si fonda esclusivamente sul tenore letterale del testo, e non solo per il mancato tecnicismo con cui vengono scritte le norme. Per comprendere la portata di una norma si deve infatti far riferimento anche alle imprescindibili interpretazioni sistematica e teleologica. In altre parole la norma deve essere letta nel contesto normativo e tenendo conto dello scopo che si è proposto il legislatore.
Dal punto di vista sistematico è bene ricordare che il legislatore (e non solo) ha sempre usato in ambito sportivo l’accezione “società dilettantistiche” in modo così approssimativo e generico da far ragionevolmente ritenere che in tale definizione rientrino anche le associazioni. Del resto la quasi assoluta maggioranza delle cosiddette società dilettantistiche sono in realtà associazioni.
Da un punto di vista eziologico è di tutta evidenza che il legislatore abbia inteso imporre l’obbligo dell’uso del defibrillatore a tutto lo sport organizzato e quindi anche a carico delle associazioni. Del resto la distinzione tra associazioni e società riguarda prevalentemente aspetti di carattere patrimoniale, che, non avendo alcun rilievo nella materia in esame, non possono essere certamente posti a fondamento dell’asserita scelta che avrebbe fatto il legislatore di escludere le associazioni dall’obbligo di avere a disposizione il defibrillatore.
In conclusione consigliamo vivamente di non seguire l’azzardata tesi sopra descritta non solo per quanto abbiamo avuto modo di scrivere, ma anche per ragioni cautelative, viste le rilevanti responsabilità che possono derivare dal mancato rispetto dell’obbligo di dotarsi di defibrillatori.

Nota sull’entrata in vigore dell’obbligo del defibrillatore

La decorrenza dell’obbligo di dotarsi di defibrillatori, disposto dall’art. 5, punto 3, è stata prorogata varie volte (leggi qui le ragioni delle proroghe) fino al 30 giugno 2017 (Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016).

Decreto Ministero della Salute 26 giugno 2017.
Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

Art. 1. Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche

1. L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:
a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Art. 2. Obblighi

1. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l’impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’
articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

Art. 3. Inadempimento dell’obbligo

1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’articolo 1.

Art. 4. Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche:
a) relative alle attività sportive di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’allegato A al presente decreto;
b) al di fuori degli impianti sportivi.


Art. 90, comma 17 L. 27 dicembre 2002, n. 289

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

 

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