Normativa

Modifiche stagione 2018-2019

1 LDega Calcino Friuli Collminarzione

È costituita un'Associazione non riconosciuta sportiva, amatoriale, dilettantistica denominata "Associazione sportiva, amatoriale, dilettantistica Lega Calcio Friuli Collinare".

4 Scopo

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive, amatoriali dilettantistiche, compresa l'attività didattica. IAl fine partdi indicolare hdi massima le attività che possono essere svolte per il raggiungimento dello scopo e senza che il successivo elenco possa essere considerato tassativo, l’associazione promuovere, attraverso l'organizzazione, la gestione, la direzione arbitrale di campionati e tornei, l'organizzazione e gestione di squadre "rappresentative" e qualsiasi altra attività formativa, didattica e sportiva, il gioco del calcio amatoriale nell'ambito di tutte le sue discipline, al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di esprimere il bisogno di fare sport secondo le proprie motivazioni e necessità. Promuove inoltre i contatti e realizza accordi con altre Aassociazioni per lo sviluppo della disciplina calcistica.
A tal fine l'Associazione può assume i compitire, sottoelmprencati a mero scopo esemplificativo, i compiti sottoelencati:
- acquistare, vendere, costruire e gestire immobili e impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere. Ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
- partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- gestire e promuovere corsi sulla tutela sanitaria di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli enti locali, regionali e statali, pubblici e privati;
- gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari destinate esclusivamente agli associati;
- svolgere ogni altra attività lecita strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

5 AssSociati

GliI associati si distinguono in “fondatori” e “ordinari”.
Sono fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo.
Sono ordinari i soci collettivi e cioè le Associazioni sportive che praticano il gioco del calcio e quelli individuali cioè tutti coloro che, a seguito della loroi domanda, saranono ammessi a far parte di tale categoria con deliberazione del consiglio direttivo.
I soci individuali, se in numero superiore a tre, costituiranno, previo provvedimento del consiglio direttivo, il settore di appartenenza, tra quelli individuati da apposito regolamento. Il numero degli associati è illimitato.
È esclusa la temporaneità della partecipazione.
Ogni carica sociale deve essere esercitata in forma gratuita. Non sono ammessi compensi in favore di amministratori e dirigenti.

6 Diritti e doveri degli associati

La qualità di associato dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi nelle forme previste dallo Statuto;
- ad accedere a ogni carica sociale.
GliI associati devono:
- osservare lo Statuto, la Carta dei Principi, i regolamenti e ogni delibera assunta dagli organi sociali;
- adempiere ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Associazione.
Lo Statuto dei soci collettivi deve essere compatibile con quello
dell'Associazione.

7 Domanda di ammissione

Il socio deve presentare ogni anno la domanda di ammissione, in difetto perde tale qualifica.
Da tale obbligo sono esenti i soci fondatori.
La domanda è rivolta al consiglio direttivo con le modalità stabilite da quest’ultimo.
Entro 30 giorni il Consiglio dDirettivo può accogliere o non la domanda o non deliberare in merito. In tale ultimo caso, trascorso il predetto termine, la domanda si considera accolta con effetto dalla data di sua presentazione. In caso invece di rigetto l’istante può chiedere al cConsiglio dDirettivo stesso di rivalutare la sua domanda. La conseguente decisione, che non necessita di motivazione, non è sindacabile in alcuna sede.
Unitamente alla domanda i soci sono obbligati a versare, anche per tramite dell’associazione con cui hanno presentato domanda di associazione, un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del cConsiglio dDirettivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

8 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancata presentazione della domanda di ammissione o per causa di morte.
L'asIl sociato può recedere dall'Associazione in qualunque momento con comunicazione scritta al consiglio direttivo e il recesso stesso non avrà effetto se non sarà accettato dal consiglio direttivo previo adempimento di tutte le obbligazioni dell'as sociato verso l'Associazione o da lui assunte verso terzi per conto dell'Associazione stessa.
L'esclusione si ha quando:
-
il'as sociato è inadempiente alle obbligazioni derivanti in tale sua qualità dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi della Lega, ’Assoppurciazione; quando
-
siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo,; ovvero
-
quando il'as sociato abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione,; oppure
-
quando il'as sociato svolga una qualsiasi attività concorrente o in contrasto con quella dell'Associazione,; oppure
-
quando il'as sociato abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti.
L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo che può sentire l'interessato;. La relativale declisionbera è impugnsindacabile davanti al Collegio dei Probiviri.
I nominativi di tutti gli associati con l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio sono riportaenuti dalla LCFC in appmositdo libro tenuto dal consiglio dicurettivo.

9 Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle quote di iscrizione alle mani festaziornei organizzatie dall'Associazione, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva e da contributi versati a qualsiasi titolo dagli associati, da soci, enti e da chiunque altro.
Non è consentito distribuire agli associati, anche in modo indiretto, proventi dell’attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

10 Esercizio sociale

L'esercizio sociale avrà durata dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
Il rendiconto consuntivo e il bilancio economico e finanziapreventivo deveono essere approvatoi annualmente dall'Assemblea nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

11 Assemblea

L'aAssemblea generale degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci ed è sempre validamente costituita dqualunque sia til nuttmero dei gli apressociaenti fondatori .
L’Ass
e Oordinmbleari; è convocata dal presidente.
In caso di richiesta di convocazione sottoscritta da almeno un quarto dei soci, l’adunanza deve essere fissata non oltre un mese del ricevimento dell’istanza, che deve pervenire nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, salvo che l’ordine del giorno preveda l’elezione di nuovi presidente e
consiglio direttivo:
- in sede ordinaria
, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dqual termine dell'esercizio asoci l’assemble, e pera discuteovrà pre su ognvi argomento attinente alla vita dell'Associazione gge per nominare il presidente dell'Assoemblea stessa, ciazionhe gestirà i mlavori assembleari fino all’elezione del consigliuo direttivo al teprmine sidel loro mandato,e. i
I
n tale sede ORDINARIA l’Assemblea delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
-
. L’Assemblea elegge inl preseide straordinariate, i componernti deliberare su modifiche onstatutarie,glio direttivo, il collaegio Carta dei Pprobivirincipi e il revisuore dei conti, approva illo scioglimrendiconto dconsuntivo e il bil'Assoanciazio prevene, in talivo e sede la delibera èsu ogni assurgomento attinente alla vita dell'Associazione. In sede STRAORDINARIA l’Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.\r\n L'Assemblea delibera su modifiche dello Statuto o della Carta dei Principi, nonchè sullo scioglimento dell'Associazione.
La
convocazione, approvata dal pconsiglio direttivo, deve essere pubblicata sul sideto inte o su richiesta di un terzot degli al’Associatzione almeno quindici giorni presso lima sedell'adunanza sociale o altrodeve con avviso contenentdicare l'ordine del giorno, il luogo (anche non fisico), la data e l'orario della coriunvocazione, pubblicato sul sito internet e sull’morgdanolità di partecipazionfore ed eventualmaente quelle di elezione dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza; essa è validamente costituita qualunque sia il numerovo deConsigli associati, e delibera con il voto faDirettivorevole d.
D
ella maggriunioranza degli associati presenti.
L'Assemblea
deve essere redatto verbale nel quale sono riportati sinteticamente gli interventi e le delibere convocat la entro 4 mesi dal tpermcificazione dell'i voti eseprcizio socialessi.

13 Consiglio direttivo

Il cConsiglio dDirettivo è formato da un minimo di 7 a un massimo di 21 associati eletti dall'assemblea ordinaria.
Il cConsiglio dDirettivo dura in carica 3 anni.\r\nIl consiglio direttivo uscente stabilisce le modalità di votazione dell'aL’Assemblea generale per l'elezione del nuovo cConsiglio direttivo, che devonoe essere fissata non oltre 3 mesi dal termine del mandato del Consiglio uscente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un suo delegato, almeno tre volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri in carica, con avviso
comunicato ai consiglieri telematicamente o anche telefonicamente almeno tuttre giorni gprima dell'adunanza e/o pubblicato asul sito dell'Associazione almeno tre giorni nprima dell'avvdunanza, con l'isndicazione dell'ordine di data, orario e luogo (anche non fisico) dell’inconvtrocazione.
Il cConsiglio dDirettivo della LCFC attribuisce gli incarichi necessari al corretn il voto funzavorevole dei conamsiglieri presento dell'Associazione.
Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso consiglio direttivo con delibera a maggioranza relativa. TL’interessalto può impugnare la decisione èal colleginso deindaca probileviri.
Se tra esclusioni e dimissioni o morte oltre la metà dei componenti originari dovesse venir meno, l’Assemblea per la nomina del cnuovo Consiglio dDirettivo deve rimettenersi entro tre mesi dall’evento propriche ha fatto mandato all'Assemblea.
Il
consiglio direttivo può nominare nel suo seno una maggiunta esecutiva, composta da 3 a 5 membri, delegandole tutti o pzarte dei scomponenti. Le modalità di elezione del nuovo Consiglio e quelle di partecipazione devono corrispondere a quelle dell’ultima elezione. È invece il Presidente a determinare data, orario e luogo (anche non fisico) dell’adunanza. In caso di mancanza di Presidente e Vicepresidente il presidente facente funzioni è il consigliere più anziano.

16 Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di dimiassienza oni, impedimento di quest’ultimo.
In caso di dimissioni
o morte del pPresidente, il consViglio dicepresidenttivoe deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo cConsiglio dDirettivo.\r\nIn tal caso il vicepresidente, nominato dal consiglio direttivo uscente, ricoprirà le funzioni di presidente fino all’elezione del nuovo presidente.

18 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'aAssemblea straordinaria nomineràa uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolveranno ogni eventuale eccedenza ad associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

19 Collegio dei pProbiviri

QuIl Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri, è eletto dalunqul'Assemblea e dura in carica 6 anni.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere ogni
controversia insorgesseta fra orglani dell’associazione, soci e dirigenti sarà rim.
L
e decissaioni adel un cCollegio di probiviri composto di 3 membri, nominati per la durata di 6 anni dall'assemblea, anche fra i non sono impugnabili, né sono soggette ad altra giurisdizione
Il Collegio non ha giurisdizione dis
ciplinare.

21 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme che regolano la materia con particolare riguardo al diritto vigente nella regolamentazione di attività sportive.
In particolare sussiste l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate dell’Ente di promozione sportiva o cui l’associazione si affilia.
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