Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Singole ipotesi di ricorso
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 02/11/2022, 01/09/2021, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

73 Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di ricusazione nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque nei confronti del giudice ritenuto parziale. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.
L'istanza di ricusazione deve essere presentata al giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.
Il predetto giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.
La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all'organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi.
La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito.
Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso da altro giudice del medesimo grado del giudice sostituito.
Nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il giudice deve astenersi dal giudizio rimettendo la decisione dal responsabile del settore disciplinare affinché affidi la decisione ad altro giudice di medesimo grado.

73 Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di ricusazione nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque nei confronti del giudice ritenuto non obiettivo. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.
L'istanza di ricusazione deve essere presentata al giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.
Il predetto giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.
La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso sino alla decisione in merito.
Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso da altro giudice del medesimo grado del giudice sostituito.
Nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il giudice deve astenersi dal giudizio rimettendo la decisione al responsabile disciplinare affinché affidi la decisione ad altro giudice di medesimo grado.

73 Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di ricusazione nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque nei confronti del giudice ritenuto non obiettivo. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.
L'istanza di ricusazione deve essere presentata al giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.
Il predetto giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.
La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso sino alla decisione in merito.
Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso da altro giudice del medesimo grado del giudice sostituito.
Nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il giudice deve astenersi dal giudizio rimettendo la decisione al responsabile del settore disciplinare affinché affidi la decisione ad altro giudice di medesimo grado.

73 Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di ricusazione nei casi previsti dall’art. 49 RD e comunque nei confronti del Giudice che non possa/no essere ritenuto imparziale.
In questo secondo caso l’istanza deve essere fondata su gravi motivi. L’istanza di ricusazione deve essere presentata al Giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell’adozione della decisione.
Il predetto giudice deve immediatamente trasmettere l’istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.
La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all’Organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi.
La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito. Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso da altro Giudice del medesimo grado del Giudice sostituito.
Nei casi previsti dall’art. 49 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il Giudice deve astenersi dal giudizio rimettendo la decisione dal Responsabile del Settore disciplinare affinché affidi la decisione ad altro Giudice di medesimo grado.

73 Rinuncia al ricorso innanzi all'Organo giudicante

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell’adozione della decisione. Non è ammessa la rinuncia al ricorso-esposto. La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.

73 Rinuncia al ricorso innanzi all'Organo giudicante di primo e di secondo grado

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell’adozione della decisione. Non è ammessa la rinuncia al ricorso-esposto. La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.
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