Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Ricorso e istanza
In vigore dal 31/07/2007
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61 Forma del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono avere - a pena d’improcedibilità - la forma scritta e deve contenere:
a) il nominativo del Tesserato o dell’Associazione ricorrente;
b) l’indicazione dell’Organo disciplinare adito;
c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
e) l’esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
f) l’indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
g) la formulazione delle conclusioni;
h) la data del reclamo, del ricorso o dell’istanza;
i) la sottoscrizione del ricorrente;
j) l’eventuale copia dell’avviso di ricevimento inviata alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall’art. 66 RD;
k) l’importo cauzionale, facoltativo per le sole Associazioni (art. 67 RD).
La mancanza dei predetti requisiti, eccetto quello previsto dalla lettera b), è condizione d’inammissibilità del reclamo o del ricorso. La mancata presentazione dell’avviso di ricevimento di cui alla lettera j) non costituisce vizio di forma se dell’avviso stesso viene prodotta copia prima dell’emissione della decisione.

61 Forma del reclamo o del ricorso

A pena d'improcedibilità l’istanza o il ricorso devono essere redatti per iscritto.
L'organo disciplinare può dichiarare inammissibile l’istanza o il ricorso se risultano assolutamente indeterminati e indeterminabili:
a) il proponente;
b) il provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
c) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
d) l'esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
e) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
f) la formulazione delle conclusioni.

61 Forma del reclamo o del ricorso

A pena d'improcedibilità il reclamo o il ricorso deve essere redatto per iscritto e deve essere sottoscritto da chi lo propone.
L'organo disciplinare può dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso se risultano assolutamente indeterminati e indeterminabili:
A) il nominativo del tesserato o dell'associazione ricorrente;
B) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
C) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
D) l'esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
E) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
F) la formulazione delle conclusioni.

61 Forma del reclamo o del ricorso

A pena d'improcedibilità il reclamo o il ricorso deve essere redatto per iscritto e deve essere sottoscritto da chi lo propone. Determina altresì l'improcedibilità, sanabiile fino all'emissione della decisione, il mancato deposito dell'importo cauzionale se l'impugnativa è proposta da un tesserato.
L'organo disciplinare può dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso se risultano assolutamente indeterminati e indeterminabili:
A) il nominativo del tesserato o dell'associazione ricorrente;
B) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
C) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
D) l'esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
E) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
F) la formulazione delle conclusioni.

61 Forma del reclamo o del ricorso

A pena d'improcedibilità il reclamo o il ricorso deve essere redatto per iscritto e deve essere sottoscritto da chi lo propone. Determina altresì l'improcedibilità, sanabiile fino all'emissione della decisione, il mancato deposito dell'importo cauzionale se l'impugnativa è proposta da un tesserato.
L'organo disciplinare può dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso se risultano assolutamente indeterminati e indeterminabili:
a) il nominativo del tesserato o dell'associazione ricorrente;
b) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
c) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
d) l'esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
e) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
f) la formulazione delle conclusioni.
È causa di inammissibilità la mancata produzione prima della emissione della decisione dell'avviso attestante la notifica dell'impugnativa alla parte controinteressata nel termine previsto dall'art. 66 RD Il vizio di forma è sanato in caso di ricevimento di controricorso.
L'inammissibilità è sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e non è stato compromesso il diritto al contraddittorio.

61 Forma del reclamo o del ricorso

A pena d'improcedibilità il reclamo o il ricorso deve essere redatto per iscritto e deve essere sottoscritto da chi lo propone. Determina altresì l'improcedibilità il mancato deposito dell'importo cauzionale se l'impugnativa è proposta da un tesserato.
L'organo disciplinare può dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso se risultano assolutamente indeterminati e indeterminabili:
a) il nominativo del tesserato o dell'associazione ricorrente;
b) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
c) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
d) l'esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
e) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
f) la formulazione delle conclusioni.
È causa di inammissibilità la mancata produzione prima della emissione della decisione dell'avviso attestante la notifica dell'impugnativa alla parte controinteressata nel termine previsto dall'art. 66 RD Il vizio di forma è sanato in caso di ricevimento di controricorso.

61 Interesse a proporre ricorso-esposto o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Presidente della LCFC, mentre il Responsabile del Settore arbitrale ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Arbitro,Guardalinee Ufficiale. In ordine all’omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del ricorso-esposto o del ricorso solo le Associazioni e/o i Tesserati partecipanti. In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Tesserati o le Associazioni i cui tesserati le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie hanno interesse le Associazioni che le hanno subite.
Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare partecipazione alla gara di Tesserati, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

61 Interesse a proporre ricorso-esposto o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Presidente della LCFC, mentre il Responsabile del Settore arbitrale ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Arbitro,Guardalinee Ufficiale e/o Osservatore speciale. In ordine all’omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del ricorso-esposto o del ricorso solo le Associazioni e/o i Tesserati partecipanti. In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Tesserati o le Associazioni i cui tesserati le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie hanno interesse le Associazioni che le hanno subite.
Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare partecipazione alla gara di Tesserati, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.
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