Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara, visionatori, componenti dell'ufficio presidenza e consiglieri LCFC
In vigore dal 03/09/2009
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 02/09/2022, 01/09/2021, 21/09/2017, 31/07/2007

56 Procuratore di Lega

Il procuratore di Lega ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'incolpato.
Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il procuratore deve comunicare, in forma ricettizia, all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico. Il procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al temine della stessa, deve presentare all'organo giudicante competente ovvero al consiglio direttivo in caso di procedimenti a carico di responsabili di settore o consiglieri della LCFC, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato.
Al fine di fare emergere atti illeciti che violano gravemente i principi della Carta, il procuratore di Lega può concordare uno sconto di pena, per atti compiuti in relazione al fatto denunciato, con tesserati che abbiano collaborato fattivamente all'accertamento dei medesimi fatti.
La pena sarà disposta dal giudice, il quale dovrà motivare la sanzione nel solo caso di aggravamento della stessa rispetto alla pena proposta.
La carica di responsabile del settore arbitrale è incompatibile con quella di procuratore di Lega.
Se quest'ultimo è interdetto dall'attività o indagato, il responsabile dell'ufficio presidenza svolgerà ad interim le funzioni dello stesso procuratore di Lega.

56 Procuratore di Lega

Il procuratore di Lega ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'incolpato.
Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il procuratore deve comunicare, in forma ricettizia, all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico. Il procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'organo giudicante competente ovvero al consiglio direttivo in caso di procedimenti a carico di componenti dell’ufficio presidenza o consiglieri della LCFC, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato.
Al fine di fare emergere atti illeciti che violano gravemente i principi della Carta, il procuratore di Lega può concordare uno sconto di pena, per atti compiuti in relazione al fatto denunciato, con tesserati che abbiano collaborato fattivamente all'accertamento dei medesimi fatti.
La pena sarà disposta dal giudice, il quale dovrà motivare la sanzione nel solo caso di aggravamento della stessa rispetto alla pena proposta.
Se il procuratore di Lega è interdetto dall'attività o indagato, il Consiglio direttivo nominerà eventualmente anche ad interim un suo sostituto.

56 Procuratore di Lega

Il procuratore di Lega ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'incolpato.
Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il procuratore deve comunicare, in forma ricettizia, all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico. Il procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'organo giudicante competente ovvero al consiglio direttivo in caso di procedimenti a carico di responsabili di settore o consiglieri della LCFC, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato.
Al fine di fare emergere atti illeciti che violano gravemente i principi della Carta, il procuratore di Lega può concordare uno sconto di pena, per atti compiuti in relazione al fatto denunciato, con tesserati che abbiano collaborato fattivamente all'accertamento dei medesimi fatti.
La pena sarà disposta dal giudice, il quale dovrà motivare la sanzione nel solo caso di aggravamento della stessa rispetto alla pena proposta.
Se il procuratore di Lega è interdetto dall'attività o indagato, il Consiglio direttivo nominerà eventualmente anche ad interim un suo sostituto.

56 Procuratore di Lega

Il procuratore di Lega ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'incolpato.
Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il procuratore deve comunicare, in forma ricettizia, all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico. Il procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al temine della stessa, deve presentare all'organo giudicante competente ovvero al consiglio direttivo in caso di procedimenti a carico di responsabili di settore o consiglieri della LCFC, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato.
Al fine di fare emergere atti illeciti che violano gravemente i principi della Carta, il procuratore di Lega può concordare uno sconto di pena, per atti compiuti in relazione al fatto denunciato, con tesserati che abbiano collaborato fattivamente all'accertamento dei medesimi fatti.
La pena sarà disposta dal giudice, il quale dovrà motivare la sanzione nel solo caso di aggravamento della stessa rispetto alla pena proposta.
Se quest'ultimo è interdetto dall'attività o indagato, il responsabile dell'ufficio presidenza svolgerà ad interim le funzioni dello stesso procuratore di Lega.

56 Procuratore di lega

Il Procuratore di Lega ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell’incolpato.
Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il Procuratore deve comunicare, in forma ricettizia, all’incolpato l’inizio del procedimento a suo carico. Il Procuratore deve concludere l’istruttoria il più rapidamente possibile e, al temine della stessa, deve presentare all’Organo giudicante competente ovvero al Consiglio direttivo in caso di procedimenti a carico di Responsabili di Settore o Consiglieri della LCFC, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell’incolpato.
La carica di Responsabile del Settore arbitrale è incompatibile con quella di Procuratore di Lega.
Se quest’ultimo è interdetto dall’attività o indagato, il Responsabile dell'Ufficio Presidenza svolgerà ad interim le funzioni dello stesso Procuratore di Lega.
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