Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 26/07/2000

25 Criteri di applicazione della sanzione

La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.
La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso.
Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta.
Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 21 RD) o rispettivamente di aggravanti (artt. 23 RD e 24 RD).

25 Criteri di applicazione della sanzione

La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo se previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.
La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso.
Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere dell’offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta.
Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 21 RD) o rispettivamente di aggravanti (artt. 23 RD e 24 RD).

25 Criteri di applicazione della sanzione

La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto. La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell’atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l’eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art.21 RD) o rispettivamente di aggravanti (artt.23 e 24 RD).
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