Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 20/06/2013
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23 Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di capitano, dirigente, arbitro, guardalinee ufficiale o di parte;
b) aver commesso l'atto illecito con recidiva. Per "recidiva" si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione, per fatti di razzismo o di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell'atto illecito;
e) aver commesso l'atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera;
h) non aver consentito l'identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall'art. 145 RD

23 Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di capitano, dirigente, arbitro, guardalinee di parte;
b) aver commesso l'atto illecito con recidiva (art. 13 DEF);
c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell'atto illecito;
e) aver commesso l'atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi discriminatori (razzisti, sessisti, omofobi, ecc.) antisportivi o contrari ai principi di solidarietà;
h) non aver consentito l'identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall'art. 145 RD.
Tali aggravanti non si applicano nei casi di protesta prevista dall’art. 17/c/1/2 C11 o C5.

23 Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di capitano, dirigente, arbitro, guardalinee di parte;
b) aver commesso l'atto illecito con recidiva (art. 13 DEF);
c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell'atto illecito;
e) aver commesso l'atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera;
h) non aver consentito l'identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall'art. 145 RD.
Tali aggravanti non si applicano nei casi di protesta prevista dall’art. 17/c/1/2 C11 o C5.

23 Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di capitano, dirigente, arbitro, guardalinee di parte;
b) aver commesso l'atto illecito con recidiva (art. 13 DEF);
c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell'atto illecito;
e) aver commesso l'atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera;
h) non aver consentito l'identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall'art. 145 RD

23 Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l’atto illecito ricoprendo le funzioni di Capitano, Dirigente, Arbitro, Guardalinee ufficiale o di parte;
b) aver commesso l’atto illecito con recidiva. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione, per fatti di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
c) aver commesso l’atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell’atto illecito;
e) aver commesso l’atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l’atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera;
h) non aver consentito l’identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall’art. 145 RD.

23 Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l’atto illecito ricoprendo le funzioni di Capitano, Dirigente, Guardalinee di parte;
b) aver commesso l’atto illecito con recidiva. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione, per fatti di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
c) aver commesso l’atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell’atto illecito;
e) aver commesso l’atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l’atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera;
h) non aver consentito l’identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall’art. 145 RD.

23 Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l’atto illecito ricoprendo le funzioni di Capitano, Dirigente, Guardalinee di parte;
b) aver commesso l’atto illecito con recidiva. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione, per fatti di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
c) aver commesso l’atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell’atto illecito;
e) aver commesso l’atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l’atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera.
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