Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 26/07/2000
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021

21 Attenuanti

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:
a) essersi subito attivato per ovviare al proprio comportamento illecito;
b) aver agito a seguito di provocazione, purché in maniera proporzionata alla stessa;
c) aver commesso il fatto illecito, non violento, in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui.
Non può essere mai considerato "provocazione" o "fatto altrui" qualsiasi provvedimento assunto da parte degli ufficiali di gara.

21 Attenuanti

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:
a) essersi subito attivato per ovviare al proprio comportamento illecito;
b) aver agito a seguito di provocazione, purché in maniera proporzionata alla stessa;
c) aver commesso il fatto illecito, non violento, in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui.
Non può essere mai considerato "fatto altrui" o "provocazione" qualsiasi provvedimento assunto da parte dell’arbitro.
Articolo precedente: 20 Tipicità della sanzione
Articolo successivo: 22 Tentativo di illecito
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