Normativa - Regolamento Disciplina - Illeciti
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 26/07/2000
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15 Atto di violenza
Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (artt. 114, 123, 124, 125 e 126 RD).
15 Atto di violenza
Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire in modo grave e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (artt. 114 RD, 123 RD, 124 RD, 125 RD, 126 RD).
15 Atto di violenza
Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l’integrità fisica di altro soggetto (artt.117, 126, 127, 128 e 129 RD).