Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico di arbitri e visionatori
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 10/08/2006, 26/07/2000

149 Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa

ammenda da euro 5,00 a 25,00.
Qualora a seguito del ritardo dell’arbitro designato ne venisse designato un altro, ai sensi dell’articolo 51/a RA, il rimborso spese deve essere diviso al 50% tra i due direttori di gara, se giunti entrambi sul campo.
La gara deve essere diretta dal primo arbitro giunto sul campo di gioco.

149 Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa

ammenda di euro 5,00 fino a 10 minuti dopo l’orario di presentazione (art. 36 RA lettera B/1);
ammenda di euro 10,00 fino a 15 minuti;
ammenda di euro 20,00 oltre 20 minuti;
tali ammende devono essere aumentate della metà in caso di conseguente ritardo dell’inizio della partita rispetto all’orario previsto.
Ammenda di euro 100,00 se a causa del ritardo la partita non si fosse disputata o conclusa.

149 Direzione di gare non ufficiali della Lcfc senza autorizzazione del responsabile del settore arbitrale o del suo sostituto o mancata comunicazione della propria indisponibilità al designatore arbitrale. Partecipazione alla gara come atleta o dirigente senza la comunicazione prevista dall'art. 47 R.A., anche a titolo di colpa.

a) ammenda da euro 10,00 a 25,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nell’anno sportivo in corso;
b) 1a recidiva: interdizione dall’attività da 1 a 6 mesi e ammenda da euro 20,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC per 1 anno;
c) 2a recidiva: interdizione dall’attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all’importo dovuto dalla LCFC all’interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

149 Direzione di gare non ufficiali della Lcfc senza autorizzazione del responsabile del settore arbitrale o del suo sostituto o mancata comunicazione della propria indisponibilità al designatore arbitrale. Partecipazione alla gara come atleta o dirigente senza la comunicazione prevista dall'art. 49 R.A., anche a titolo di colpa.

a) ammenda da lire 20.000 (€10.33) a lire 50.000 (€25.82) ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nell’anno sportivo in corso;
b) 1a recidiva: interdizione dall’attività da 1 a 6 mesi e ammenda da da lire 40.000 (€20.66) a lire 100.000 (€51.65) ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC per 1 anno;
c) 2a recidiva: interdizione dall’attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all’importo dovuto dalla LCFC all’interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.
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