Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico dei tesserati
In vigore dal 02/09/2010
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 20/06/2013, 03/09/2009, 31/07/2007, 26/07/2000

129 Aver fatto disputare o aver disputato una o più gare non in regola con le norme di partecipazione, anche a titolo di colpa

É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 3 giornate a 6 mesi di squalifica.

129 Aver fatto disputare o aver disputato una o più gare non in regola con gli articoli 29 o 65/B o 66/D o del regolamento attività o con le previsioni delle norme di partecipazione a una manifestazione che richiamino la sanzione prevista dal presente articolo, anche a titolo di colpa

da 1 giornata a 6 mesi di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.

129 Aver fatto disputare o aver disputato una o più gare non in regola con le norme di partecipazione, anche a titolo di colpa

da 1 giornata a 6 mesi di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
É facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.

129 Aver fatto disputare una o più gare ad atleti non in regola con le norme di partecipazione, anche a titolo di colpa.

É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 1 a 6 mesi di squalifica.

129 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare-anche con funzioni di guardalinee di parte-pur non essendo in regola con le norme di partecipazione e/o di tesseramento,anche a titolo di colpa

É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 1 a 6 mesi di squalifica.

129 Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione (art. 15 RD)

- da 2 a 4 anni di squalifica.
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