Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico dei tesserati
In vigore dal 03/09/2009
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 07/09/2023, 17/09/2022, 01/09/2021, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

117 Proteste o/e comportamenti irriguardosi o/e provocatori nei confronti di tesserati o pubblico (art. 11 R.D.)

da 1 a 3 giornate di squalifica.
Interpretazione autentica:

117 Proteste nei confronti dell'arbitro (art. 11 RD), comportamenti irriguardosi o/e provocatori nei confronti di tesserati o pubblico (art. 11 bis RD)

da 1 a 3 giornate di squalifica.

117 Proteste o/e comportamenti irriguardosi o/e provocatori nei confronti di tesserati o pubblico (art. 11 RD secondo comma)

da 1 a 3 giornate di squalifica.

117 Proteste o/e comportamenti irriguardosi o/e provocatori nei confronti di tesserati o pubblico (art. 11 RD)

da 1 a 3 giornate di squalifica.

117 Proteste o/e comportamenti irriguardosi o/e provocatori nei confronti di tesserati o pubblico (art. 11 R.D.)

• da 1 a 2 giornate di squalifica.

117 Atti di violenza nei confronti dei tesserati o del pubblico da parte di più tesserati in concorso tra loro (art. 15 RD)

a) ammenda di euro 25,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora l'atto sia commesso nei confronti di dirigenti della LCFC o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
d) perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
e) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

117 Atti di violenza nei confronti dei tesserati o del pubblico da parte di più tesserati in concorso tra loro (art. 15 RD)

a) ammenda di lire 150.000 (€77.47);
b) 1a recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di lire 200.000 (€103.29);
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora l'atto sia commesso nei confronti di dirigenti della LCFC o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
d) perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di lire 200.000 (€103.29);
e) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
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