Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Associazioni
In vigore dal 30/06/2012
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9 Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo

a) Ogni Associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
In caso di inadempimento, la LCFC intima all'interessata di pagare entro un termine perentorio mediante avviso pubblicato sull'area personale dell'associato interessato, il quale non potrà procedere oltre senza aver assunto l'impegno di saldare il debito.
b) In difetto di adempimento nel termine concesso, la Lega può alternativamente disporre:
• la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
• il prelievo coattivo, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, mediante un incaricato della LCFC munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della LCFC, l'arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.

9 Inadempimenti economici. Procedura per il recupero del credito

a) Ogni associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
b) Nella sezione “norme di partecipazione” del portale della LCFC devono essere pubblicati la quota sociale, il costo delle tessere, il costo dell'iscrizione a una manifestazione, l’importo della cauzione, nonché i termini per il pagamento di tali voci.
La variazione dell’importo della cauzione, in ragione degli addebiti subiti, è invece pubblicata nell'area riservata della squadra.
c) Qualora un’associazione non avesse pagato nel termine previsto un importo dovuto alla LCFC o il deposito cauzionale della squadra si riducesse sotto la soglia di € 100,00, la LCFC attiverà immediatamente la procedura di recupero del credito di seguito prevista.
d) ABROGATO.
e) La procedura prevede che nell'area personale della squadra sia pubblicata l’intimazione di versare l'importo dovuto entro il termine perentorio di 7 giorni, con la precisazione che in caso di mancato pagamento non potrà essere giocata la gara successiva al termine in parola.
Tale avviso deve consentire di operare nell'area riservata solo dopo l’assunzione dell'impegno di saldare il debito nel termine di cui sopra, mediante spunta dell'apposita casella.
L’intimazione di pagamento sarà trasmessa alla squadra anche per email, mentre ai tesserati l’intimazione sarà inviata per messaggio istantaneo alla scadenza del predetto termine solo nel caso di persistenza del debito.
f) Entro il predetto termine di 7 giorni nell'area riservata della squadra deve essere caricata copia scansionata della contabile del bonifico effettuato e, nell'apposito spazio, indicato l’importo versato, che dovrà corrispondere a quello dovuto.
La contraffazione della copia della contabile del bonifico o la mendace dichiarazione sull'importo versato è sanzionata dall'art. 139 RD
In mancanza di uno o entrambi tali adempimenti la squadra non potrà giocare ogni gara successiva al predetto termine e sarà considerata rinunciataria alla stessa ai sensi dell’art. 94 RD, fino all’avvenuto saldo del dovuto. I tesserati saranno squalificati ai sensi dell’art. 137 RD qualora l'inadempimento perdurasse per oltre un mese dal primo avviso.
G) ABROGATO.
h) È competenza del Responsabile amministrativo seguire fino alla conclusione la procedura di recupero del credito, accertandosi dell’avvenuto o incompleto pagamento, comunicando al giudice disciplinare l’eventuale contraffazione della copia del bonifico o l'indicazione di un importo diverso da quello dovuto o versato, emanando o revocando le disposizioni in merito alla sospensione delle gare.
i) ABROGATO.

9 Inadempimenti economici. Procedura per il recupero del credito

a) Ogni associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
b) Nella sezione “norme di partecipazione” del portale della LCFC devono essere pubblicati la quota sociale, il costo delle tessere, il costo dell'iscrizione a una manifestazione, l’importo della cauzione, nonché i termini per il pagamento di tali voci.
La variazione dell’importo della cauzione, in ragione degli addebiti subiti, è invece pubblicata nell'area riservata della squadra.
c) Qualora un’associazione non avesse pagato nel termine previsto un importo dovuto alla LCFC o il deposito cauzionale della squadra si riducesse sotto la soglia di € 100,00, la LCFC attiverà immediatamente la procedura di recupero del credito di seguito prevista.
d) ABROGATO.
e) La procedura prevede che nell'area personale della squadra sia pubblicata l’intimazione di versare l'importo dovuto entro il termine perentorio di 7 giorni, con la precisazione che in caso di mancato pagamento non potrà essere giocata la gara successiva al termine in parola.
Tale avviso deve consentire di operare nell'area riservata solo dopo l’assunzione dell'impegno di saldare il debito nel termine di cui sopra, mediante spunta dell'apposita casella.
L’intimazione di pagamento sarà anche trasmessa all'associazione per email e messaggio istantaneo solo con scopo meramente collaborativo, per cui il difetto d’invio o di ricezione non giustificano il mancato, parziale o ritardato pagamento, né danno diritto a rimessione in termine.
f) Entro il predetto termine di 7 giorni nell'area riservata della squadra deve essere caricata copia scansionata della contabile del bonifico effettuato e, nell'apposito spazio, indicato l’importo versato, che dovrà corrispondere a quello dovuto.
La contraffazione della copia della contabile del bonifico o la mendace dichiarazione sull'importo versato è sanzionata dall'art. 139 RD
In mancanza di uno o entrambi tali adempimenti la squadra non potrà giocare le gare successive al predetto termine e sarà considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 94 RD.
g) Qualora il versamento fosse accreditato in favore della LCFC entro il secondo giorno lavorativo utile successivo alla data riportata nella ricevuta del bonifico sarà disposta la sanzione di cui all'art. 94 RD per tutte le partite giocate illegittimamente dalla squadra.
h) È competenza del Responsabile amministrativo seguire fino alla conclusione la procedura di recupero del credito, accertandosi dell’avvenuto o incompleto pagamento, comunicando al giudice disciplinare l’eventuale contraffazione della copia del bonifico o l'indicazione di un importo diverso da quello dovuto o versato, emanando o revocando le disposizioni in merito alla sospensione delle gare.
i) ABROGATO.

9 Inadempimenti economici. Procedura per il recupero del credito

a) Ogni associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
b) Nella sezione “norme di partecipazione” del portale della LCFC devono essere pubblicati la quota sociale, il costo delle tessere, il costo dell'iscrizione a una manifestazione, l’importo della cauzione, nonché i termini per il pagamento di tali voci.
La variazione dell’importo della cauzione, in ragione degli addebiti subiti, è invece pubblicata nell'area riservata della squadra.
c) Qualora un’associazione avesse un debito scaduto di qualsiasi titolo o causa nei confronti della LCFC o il deposito cauzionale della squadra fosse sotto la soglia di € 100,00, la LCFC attiverà la procedura di recupero del credito di seguito prevista.
d) ABROGATO.
e) La procedura prevede che nell'area personale della squadra sia pubblicata l’intimazione di versare l'importo dovuto entro il termine perentorio di 7 giorni, con la precisazione delle conseguenze derivanti dal mancato puntuale pagamento.
Tale avviso deve consentire di operare nell'area riservata solo dopo l’assunzione dell'impegno di saldare il debito nel termine di cui sopra, mediante spunta dell'apposita casella.
L’intimazione di pagamento sarà anche trasmessa all'associazione per email e messaggio istantaneo solo con scopo meramente collaborativo, per cui il difetto d’invio o di ricezione non giustificano il mancato, parziale o ritardato pagamento, né danno diritto a rimessione in termine.
f) Entro il predetto termine di 7 giorni nell'area riservata della squadra deve essere caricata copia scansionata della contabile del bonifico effettuato e, nell'apposito spazio, indicato l’importo versato, che dovrà corrispondere a quello dovuto.
La contraffazione della copia della contabile del bonifico o la mendace dichiarazione sull'importo versato è sanzionata dall'art. 139 RD
In mancanza di uno o entrambi tali adempimenti la squadra non potrà giocare le gare successive al predetto termine e sarà sanzionata ai sensi dell’art. 94 RD
g) Qualora il versamento fosse accreditato in favore della LCFC entro il secondo giorno lavorativo utile successivo alla data riportata nella ricevuta del bonifico sarà disposta la sanzione di cui all'art. 94 RD per tutte le partite giocate illegittimamente dalla squadra.
h) È competenza del Responsabile amministrativo seguire fino alla conclusione la procedura di recupero del credito, accertandosi dell’avvenuto o incompleto pagamento, comunicando al giudice disciplinare l’eventuale contraffazione della copia del bonifico o l'indicazione di un importo diverso da quello dovuto o versato, emanando o revocando le disposizioni in merito alla sospensione delle gare.
i) ABROGATO.

9 Inadempimenti economici. Procedura per il recupero del credito

A) Ogni associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
B) Nella sezione “norme di partecipazione” del portale della LCFC devono essere pubblicati la quota sociale, il costo delle tessere, il costo dell'iscrizione a una manifestazione, l’importo della cauzione, nonché i termini per il pagamento di tali voci.
La variazione dell’importo della cauzione, in ragione degli addebiti subiti, è invece pubblicata nell'area riservata della squadra.
C) Qualora un’associazione avesse un debito scaduto di qualsiasi titolo o causa nei confronti della LCFC o il deposito cauzionale della squadra fosse sotto la soglia di € 100,00, la LCFC attiverà la procedura di recupero del credito di seguito prevista.
D) ABROGATO.
E) La procedura prevede che nell'area personale della squadra sia pubblicata l’intimazione di versare l'importo dovuto entro il termine perentorio di 7 giorni, con la precisazione delle conseguenze derivanti dal mancato puntuale pagamento.
Tale avviso deve consentire di operare nell'area riservata solo dopo l’assunzione dell'impegno di saldare il debito nel termine di cui sopra, mediante spunta dell'apposita casella.
L’intimazione di pagamento sarà anche trasmessa all'associazione per email e messaggio istantaneo solo con scopo meramente collaborativo, per cui il difetto d’invio o di ricezione non giustificano il mancato, parziale o ritardato pagamento, né danno diritto a rimessione in termine.
F) Entro il predetto termine di 7 giorni nell'area riservata della squadra deve essere caricata copia scansionata della contabile del bonifico effettuato e, nell'apposito spazio, indicato l’importo versato, che dovrà corrispondere a quello dovuto.
La contraffazione della copia della contabile del bonifico o la mendace dichiarazione sull'importo versato è sanzionata dall'art. 139 RD
In mancanza di uno o entrambi tali adempimenti la squadra non potrà giocare le gare successive al predetto termine e sarà sanzionata ai sensi dell’art. 94 RD
G) Qualora il versamento fosse accreditato in favore della LCFC entro il secondo giorno lavorativo utile successivo alla data riportata nella ricevuta del bonifico sarà disposta la sanzione di cui all'art. 94 RD per tutte le partite giocate illegittimamente dalla squadra.
H) È competenza del Responsabile amministrativo seguire fino alla conclusione la procedura di recupero del credito, accertandosi dell’avvenuto o incompleto pagamento, comunicando al giudice disciplinare l’eventuale contraffazione della copia del bonifico o l'indicazione di un importo diverso da quello dovuto o versato, emanando o revocando le disposizioni in merito alla sospensione delle gare.
I) ABROGATO.

9 Inadempimenti economici. Procedura per il recupero del credito

A) Ogni associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
B) Sul Comunicato devono essere pubblicati i termini per il pagamento della quota sociale, del costo di iscrizione e delle tessere e di quant'altro collegato all'iscrizione a una manifestazione.
C) Entro una settimana dalla scadenza di un termine previsto dal precedente comma il Responsabile amministrativo o il Cassiere devono comunicare al Responsabile dell'Ufficio presidenza quali associazioni non hanno adempiuto, indicando le somme da recuperare. Di un tanto il Responsabile dell'Ufficio presidenza relazionerà al primo Consiglio direttivo utile.
D) Il Responsabile amministrativo o il Cassiere in coordinamento con il Responsabile dell'Ufficio presidenza attivano e seguono fino alla conclusione la procedura di recupero del credito.
E) La procedura prevede un avviso da pubblicare nell'area personale dell'associazione debitrice, con il quale la LCFC intima di versare l'importo dovuto entro un termine perentorio non inferiore a 5 giorni. Tale avviso deve consentire di operare nell'area personale solo dopo che l'incaricato dell'associazione ha assunto l'impegno di saldare il debito, cliccando l'apposita spunta.
F) In caso di mancato pagamento nel termine concesso, il Responsabile dell'Ufficio presidenza dispone la non effettuazione di ogni gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD per ogni gara non disputata.
G) Il Responsabile dell'Ufficio presidenza revoca la disposizione di cui al comma precedente nel giorno in cui il versamento del dovuto viene accreditato sul conto corrente della LCFC.
H) Il Responsabile dell'Ufficio presidenza comunica tempestivamente per telefono le proprie disposizioni alle squadre interessate e all'arbitro dell'incontro. Tali disposizioni devono anche essere pubblicate nell'area personale delle squadre interessate e sul Comunicato ufficiale.
I) La procedura sopra prescritta si applica, per quanto compatibile, in ogni caso di recupero del credito.

9 Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo

a) Ogni associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
In caso di inadempimento, la LCFC intima all'interessata di pagare entro un termine perentorio mediante avviso pubblicato sull'area personale dell'associazione interessata, la quale non potrà procedere oltre senza aver assunto l'impegno di saldare il debito.
b) In difetto di adempimento nel termine concesso, la LCFC può alternativamente disporre:
• la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD;
• il prelievo coattivo, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, mediante un incaricato della LCFC munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della LCFC, l'arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'associazione è sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD

9 Inadempimenti economici, diffida e prelievo coattivo

a) Ogni Associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
In caso di inadempimento, la LCFC intima all'interessata di pagare entro un termine perentorio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
b) In difetto di adempimento nel termine concesso, la Lega può alternativamente disporre:
• la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
• il prelievo coattivo, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, mediante un incaricato della LCFC munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della LCFC, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.

9 Inadempimenti economici.Diffida e prelievo coattivo

a) Ogni Associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
In caso di inadempimento, la LCFC intima all'interessata di pagare entro un termine perentorio mediante raccomandata con avviso di ricevimento da pubblicarsi sul Comunicato ufficiale.
b) In difetto di adempimento nel termine concesso, la Lega può alternativamente disporre:
• la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
• il prelievo coattivo, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, mediante un incaricato della LCFC munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della LCFC, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.

9 Inadempimenti economici.Diffida e prelievo coattivo

a) Ogni Associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
Qualora un'associazione non ottemperi tali obbligazioni, la LCFC deve darne notizia all'interessata direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e tramite pubblicazione della diffida ad adempiere sul Comunicato ufficiale, indicandone il termine perentorio entro il quale il pagamento deve essere effettuato.
b) In difetto di adempimento nel termine concesso, la Lega può alternativamente disporre:
• la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
• il prelievo coattivo, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, mediante un incaricato della LCFC munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della LCFC, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.
Articolo precedente: 8 Rappresentanza dell'associazione
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