Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Associazioni
In vigore dal 02/09/2010
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 15/06/2020, 02/09/2008, 31/07/2007, 26/07/2000

7 Fusioni e incorporazioni di associazioni

a) In caso di fusione, anche per incorporazione, le associazioni interessate dovranno depositare presso la segreteria della LCFC:
• i verbali attestanti la fusione,
• gli statuti,
• il libro o l’elenco dei soci.
b) L’associazione che nasce dalla fusione assume, nei confronti della LCFC, debiti, crediti e diritti sportivi acquisiti dalle associazioni originarie.
c) La LCFC potrà insindacabilmente rigettare la domanda d’iscrizione di un’associazione quando la fusione possa far ritenere che sia stata preordinata all’acquisizione dei diritti sportivi.
d) Le fusioni non sono riconosciute dalla LCFC se avvengono durante una manifestazione in corso.

7 Fusioni e incorporazioni di associazioni

a) In caso di fusione, anche per incorporazione, le associazioni interessate dovranno depositare presso la segreteria della LCFC:
• i verbali attestanti la fusione;
• gli statuti;
• il libro o l’elenco dei soci.
b) L’associazione che nasce dalla fusione di due associazioni o che incorpora un’altra associazione assume, nei confronti della LCFC, debiti e crediti delle associazioni originarie.
c) La squadra dell’associazione incorporante acquisisce i migliori diritti sportivi dell’associazione incorporata solo nel caso in cui la maggioranza dei tesserati dell’incorporata confluiscano nella lista d’iscrizione dell’incorporante. Qualora l’incorporante mantenga la propria squadra e quella dell’incorporata i diritti sportivi rimangono in capo a ciascuna squadra.
In ogni caso la LCFC può insindacabilmente rigettare la domanda d’iscrizione quando la fusione possa far ritenere che sia stata preordinata all’acquisizione dei diritti sportivi.
d) Le fusioni non sono riconosciute dalla LCFC se avvengono durante una manifestazione in corso.

7 Fusioni e incorporazioni di associazioni

a) In caso di fusione, anche per incorporazione, le associazioni interessate dovranno depositare presso la segreteria della LCFC:
• i verbali attestanti la fusione,
• gli statuti,
• il libro o l’elenco dei soci.
b) L’associazione che nasce dalla fusione di due associazioni o che incorpora un’altra associazione assume, nei confronti della LCFC, debiti e crediti delle associazioni originarie.
c) La squadra dell’associazione incorporante acquisisce i migliori diritti sportivi dell’associazione incorporata solo nel caso in cui la maggioranza dei tesserati dell’incorporata confluiscano nella lista d’iscrizione dell’incorporante. Qualora l’incorporante mantenga la propria squadra e quella dell’incorporante i diritti sportivi rimangono in capo a ciascuna squadra. In ogni caso la LCFC può insindacabilmente rigettare la domanda d’iscrizione quando la fusione possa far ritenere che sia stata preordinata all’acquisizione dei diritti sportivi.
d) Le fusioni non sono riconosciute dalla LCFC se avvengono durante una manifestazione in corso.

7 Fusione di associazioni

a) In caso di fusione le Associazioni interessate dovranno allegare alla comunicazione i verbali delle assemblee attestanti la relativa delibera ed i loro Statuti, se modificati.
b) L’Associazione che nasce dalla fusione assume, nei confronti della LCFC, debiti, crediti e diritti sportivi acquisiti dalle Associazioni originarie.
c) La LCFC potrà insindacabilmente rigettare la domanda d’iscrizione di un’Associazione, in particolare quando la fusione tra l' Associazione richiedente ed un' altra possa far sospettare l' esistenza di una compravemdita di diritti sportivi.
d) Le fusioni fra Associazioni non sono riconosciute dalla LCFC se avvengono durante una manifestazione in corso.

7 Fusione di associazioni

a) In caso di fusione le Associazioni interessate dovranno allegare alla comunicazione i verbali delle assemblee attestanti la relativa delibera ed i loro Statuti, se modificati.
b) L’Associazione che nasce dalla fusione assume, nei confronti della LCFC, debiti, crediti e diritti sportivi acquisiti dalle Associazioni originarie.
c) La LCFC potrà insindacabilmente rigettare la domanda d’iscrizione di un’Associazione, in particolare quando la fusione tra l' Associazione richiedente ed un' altra possa far sospettare l' esistenza di una compravemdita di diritti sportivi.
d) Sono ammesse solo fusioni tra Associazioni con sede nello stesso Comune o in Comuni con termini.
e) Le fusioni fra Associazioni non sono riconosciute dalla LCFC se avvengono durante una manifestazione in corso.

7 Fusione di associazioni

a) In caso di fusione le Associazioni interessate dovranno allegare alla comunicazione i verbali delle assemblee attestanti la relativa delibera ed i loro Statuti, se modificati.
b) L’Associazione che nasce dalla fusione assume, nei confronti della LCFC, debiti, crediti e diritti sportivi acquisiti dalle Associazioni originarie.
c) Sono ammesse solo fusioni tra Associazioni con sede nello stesso Comune o in Comuni con termini.
d) Le fusioni fra Associazioni non sono riconosciute dalla LCFC se avvengono durante una manifestazione in corso.
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