Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 06/10/2016
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63 Recupero delle gare

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Le gare devono essere comunque disputate entro il temine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD
La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico.
Entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa la prima nominata deve proporre due date, pena la sanzione prevista dall'art. 88 ter RD Dalla proposta devono trascorrere almeno 2 giorni per la prima data e 3 per la successiva. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda. Il recupero non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare il recupero in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.
Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'associazione prima nominata.

63 Facoltà delle associazioni di giocare la gara data persa

a) Qualora una gara non fosse disputata per colpa di una o di entrambe le partecipanti, le stesse possono chiedere alla LCFC di giocare comunque la partita. b) La delibera di accoglimento è di competenza del responsabile della manifestazione e deve essere emessa a condizione che la richiesta sia formulata da entrambe le squadre e pervenga entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti disciplinari relativi alla gara non giocata. c) L’accoglimento comporta automaticamente la revoca del solo risultato fissato dal provvedimento disciplinare, mentre le altre sanzioni disposte nei confronti dei tesserati e squadre restano efficaci. d) Il risultato della gara ha valore a condizione che la stessa sia disputata e conclusa entro il termine della fase in cui era prevista.

63 Facoltà delle associazioni di giocare la gara data persa

A. Qualora una gara non fosse disputata per colpa di una o di entrambe le partecipanti, le stesse possono chiedere alla LCFC di giocare comunque la partita,
B. La delibera di accoglimento è di competenza del responsabile della manifestazione ed è emessa a condizione che sia formulata da entrambe le associazioni e pervenga entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti disciplinari relativi alla gara non giocata nell'area riservata della squadra.
C. L’accoglimento comporta automaticamente la revoca del risultato come determinato a seguito del provvedimento della perdita della gara, mentre altre sanzioni disposte nei confronti dei tesserati e associazioni restano efficaci.
D. Il risultato della gara ha valore a condizione che la stessa sia disputata e conclusa entro il termine della fase in cui era prevista.

63 Facoltà delle associazioni di giocare la gara data persa

A. Qualora una gara non fosse disputata per colpa di una o di entrambe le partecipanti, le stesse possono chiedere alla LCFC di giocare comunque la partita,
B. La delibera di accoglimento è di competenza del responsabile della manifestazione ed è emessa a condizione che sia formulata da entrambe le associazioni e pervenga entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato dei provvedimenti disciplinari relativi alla gara non giocata.
C. L’accoglimento comporta automaticamente la revoca del risultato come determinato a seguito del provvedimento della perdita della gara, mentre altre sanzioni disposte nei confronti dei tesserati e associazioni restano efficaci.
D. Il risultato della gara ha valore a condizione che la stessa sia disputata e conclusa entro il termine della fase in cui era prevista.

63 Recupero delle gare

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Le gare devono essere comunque disputate entro il temine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD.
Qualora la partita fosse giocata dopo tale termine , ma non oltre 15 giorni dallo stesso, la sanzione sarà limitata alla perdita della gara non disputata. In tal caso la partita non comporterà esiti sportivi, eccetto per le eventuali sanzioni disciplinari subite, che non saranno efficaci ai fini della Coppa disciplina. La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico.
Entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa la prima nominata deve proporre due date, pena la sanzione prevista dall'art. 88 ter RD Dalla proposta devono trascorrere almeno 2 giorni per la prima data e 3 per la successiva. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda. Il recupero non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare il recupero in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.
Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

63 Recupero delle gare

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Le gare devono essere disputate entro il temine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all’art. 93 RD.
Qualora le squadre si accordino per recuperare la partita dopo tale termine, ma non oltre 15 giorni dallo stesso, la sanzione sarà limitata alla perdita della gara non disputata. La partita da disputare non comporterà esiti sportivi, eccetto per le eventuali sanzioni disciplinari subite, che non saranno efficaci ai fini della Coppa disciplina.
La data, l’ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico.
La prima nominata deve proporre due date. Dalla proposta devono trascorrere almeno 2 giorni per la prima data e 3 per la successiva. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda. Il recupero non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare il recupero in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.
Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

63 Recupero delle gare

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Le gare devono essere disputate entro il temine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all’art. 93 RD.
Qualora le squadre si accordino per recuperare la partita dopo tale termine, ma non oltre 15 giorni dallo stesso, la sanzione sarà limitata alla perdita della gara non disputata. La partita da disputare non comporterà esiti sportivi, eccetto per le eventuali sanzioni disciplinari subite, che non saranno efficaci ai fini della Coppa disciplina. Tutte le ultime date per l'effettuazione di recuperi saranno pubblicate sul C.U. sul quale vengono rese note le date della manifestazione.
La data, l’ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico e rispettando, per entrambe le squadre, il termine di cui all’art. 73 RA.
La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella data, ora e luogo indicati dalla prima nominata, purché il modulo telematico sia compilato e inviato dalla prima nominata almeno 15 giorni prima della data del recupero.
Il termine di cui sopra può essere abbreviato fino a 2 giorni non festivi, solo previa autorizzazione telematica dell’altra squadra. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

63 Recupero delle gare

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
Entro il mercoledi' successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, che formalizza la mancata disputa della partita, la squadra prima nominata dovraà comunicazre la data del recupero, pena la sanzione di 10,00 euro.
Le gare devono essere disputate entro il temine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all’art. 93 RD.
Tutte le ultime date per l' effettuazione di recuperi saranno pubblicate sul C.U. sul quale vengono rese note le date della manifestazione.
La data, l’ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico e rispettando, per entrambe le squadre, il termine di cui all’art. 73 RA.
La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella data, ora e luogo indicati dalla prima nominata, purché il modulo telematico sia compilato e inviato dalla prima nominata almeno 15 giorni prima della data del recupero.
Il termine di cui sopra può essere abbreviato fino a 2 giorni non festivi, solo previa autorizzazione telematica dell’altra squadra. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

63 Recupero delle gare

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
Entro il mercoledi' successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, che formalizza la mancata disputa della partita, la squadra prima nominata dovraà comunicazre la data del recupero, pena la sanzione di 25 ,00 euro.
Le gare devono essere disputate entro il temine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all’art. 93 RD.
Tutte le ultime date per l' effettuazione di recuperi saranno pubblicate sul C.U. sul quale vengono rese note le date della manifestazione (nr. 3).
La data, l’ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico e rispettando, per entrambe le squadre, il termine di cui all’art. 73 RA.
La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella data, ora e luogo indicati dalla prima nominata, purché il modulo telematico sia compilato e inviato dalla prima nominata almeno 25 giorni prima della data del recupero.
Il termine di cui sopra può essere abbreviato fino a 2 giorni non festivi, solo previa autorizzazione telematica dell’altra squadra. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

63 Recupero delle gare

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
Nel caso di fase con partite di andata e ritorno, le gare rinviate nell'andata devono essere recuperate entro un mese dopo il termine di tale fase; quelle rinviate nel ritorno devono essere recuperate prima della terz'ultima o quart'ultima giornata ai sensi dell'art.60/e RA. Nelle ultime partite previste dall'art.60/ e RA, nelle fasi finali o a eliminazione diretta, il recupero deve effettuarsi entro il martedì immediatamente successivo per il calcio a 11 e, per il calcio a 5, entro il mercoledì. La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico e rispettando, per entrambe le squadre, il termine di cui all'art.73 RA.
La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella data, ora e luogo indicati dalla prima nominata. Il modulo telematico deve essere compilato e inviato almeno 20 giorni prima della data del recupero. Il termine di cui sopra puo' essere abbreviato fino a 2 giorni non festivi, solo previa autorizzazione telematica dell'altra squadra.
Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC puo' determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata). Una volta stabilita la data della partita di recupero, questa non puo' più essere rinviata, salvo su decisione della LCFC o dell'arbitro, qualora sul campo sussistano le condizioni tali da rendere impossibile la disputa della gara.
Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la Segreteria della LCFC, che, insindacabilmente, reperirà un terreno di gioco su cui disputare l'incontro.
La LCFC deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, a entrambe le Associazioni. Tale termine puo' essere ridotto solo nelle fasi di play-off. Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a carico dell'Associazione prima nominata. Le Associazioni inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi dell'art. 93 RD.

63 Recupero delle gare

a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate entro il turno successivo in calendario in accordo con entrambe le Associazioni interessate.Tale accordo-sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre-deve pervenire alla Segreteria dlla LCFC almeno 48 ore prima della disputa della partita.
b) Il termine per effetuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre un mese dalla data fissata in calendario, pena la sanzione di cui all'art. 94 RD, che deve essere disposta d'ufficio nei confronti della prima nominata.Qualora i termini di recupero cadessero tra il 20 dicembre e l'8 gennaio potranno essere differiti, ma non oltre il 20 gennaio succssivo.
c) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC puo' determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata).
d) Qualora le squadre che devono recuperare una gara non raggiungano un accordo sulla data della partita (che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 24 ore da altri incontri ufficiali), la squadra prima nominata deve inviare via fax, almeno 10 giorni prima della data prevista per la disputa della gara, comunicazione sottocritta con l'indicazione della data,l'ora e il luogo del recupero alla Segreteria della LCFC, che a sua volta inoltrerà all'altra associazione interessata tale comunicazione entro 48 ore dalla ricezione.Il mancato rispetto del termine o la non completa comunicazione dei dati su indicati comporterà la nullità della comunicazione con le conseguenze previste dall'art. 93 RD.La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella giornata indicata.
La LCFC non ha l'obbligo del rispetto delle 48 ore previsto dal presente punto.
Il termine delle 48 ore è imposto alle sole associazioni al fine di evitare che le stesse fissino dei termini a loro convenienti, e cioè a ridosso delle partite giocate dalle squadre avversarie (interpretazione autentica del Consiglio direttivo di data 04.03.2004 verbale punto 13).e) Una volta stabilita la data della partita di recupero, questa non puo' più essere rinviata, salvo su decisione della LCFC o dell'arbitro, qualora sul campo sussistano le condizioni tali da rendere impossibile la disputa della gara.
f) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o cominciata, la squadra prima nominata ha il diritto di decidere la data, l'ora e il luogo previsti per il recupero, con l'obbligo di comunicarli al Direttore di gara e all'altra squadra.Tale comunicazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di ambedue le Associazioni interessate alla presenza dell'Arbitro, il quale allegherà al referto di gara, e telefonicamente preavviserà le Segreteria della LCFC e il Designatore arbitrale.Il recupero deve effettuarsi entro martedì per il calcio a 11 e, per il calcio a 5, il mercoledi' immediatamente successivo.
h) Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la Segreteria della LCFC, che, insindacabilmente, reperirà un terreno di gioco su cui disputare l'incontro.La LCFC deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, a entrambe le Associazioni.
Tale termine può essere ridotto solo nelle fasi di play-off.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a carico dell'Associazione prima nominata.
i) Le Associazioni inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono ritenute d'ufficio rinunciatarie alla gara.

63 Tesserati ammessi all' interno del campo da gioco

Sono ammessi all' interno del campo di gioco, per ogni squadra,purchè regolarmente Tesserati, riportati sulla lista gara e identificati dall' Arbitro:
a) giocatori (titolari e riserve) 18 per il calcio a 11, 12 per il calcio a 5;
b) Guardalinee di parte, se previsto;
c) fino a tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore Ufficiale;
d) Medico sociale che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
e) Massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica.
Nel campionato Friuli collinare di calcio a 5 e a 11 è obbligatoria la presenza di almeno un dirigente non giocatore.
Nei tornei ricreativi (over) non è obbligatoria la presenz di un dirigente non giocatore.In tal caso l'associazione è rappresentata dal capitano della squadra.

63 Recupero delle gare

a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate entro il turno successivo in calendario in accordo con entrambe le Associazioni interessate.Tale accordo-sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre-deve pervenire alla Segreteria dlla LCFC almeno 48 ore prima della disputa della partita.
b) Il termine per effetuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre un mese dalla data fissata in calendario.
c) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC puo' determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata).
d) Qualora le squadre che devono recuperare una gara non raggiungano un accordo sulla data della partita (che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 48 ore da altri incontri ufficiali), la squadra prima nominata deve comunicare in forma scritta la data del recupero, sia all'Associazione avversaria sia alla Segreteria della LCFC, allegando la prova della ricezione della comunicazione ella predetta Associazione.La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella giornata indicata, purchè tale comunicazione pervenga alle destinatarie almeno 7 giorni prima della gara stessa.
e) i recuperi possono effettuarsi nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) con le seguenti modalità:
- diurno per le categorie Giovani;
- notturno per le categorie Uomini o Donne;
Il sabato, la domenica o negli altri giorni festivi, i recuperi possono effettuarsi con le seguenti modalità:
- diurno per le categorie Giovani;
- diurno o notturno per le categorie Uomini o Donne;
f) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o cominciata, la squadra prima nominata ha il diritto di decidere la data, l'ora e il luogo previsti per il recupero, con l'obbligo di comunicarli al Direttore di gara e all'altra squadra.Tale comunicazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di ambedue le Associazioni interessate alla presenza dell'Arbitro, il quale allegherà al referto di gara, e telefonicamente preavviserà le Segreteria della LCFC e il Designatore arbitrale.Il recupero deve effettuarsi entro il mercoledi' immediatamente successivo.
h) Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la Segreteria della LCFC, che, insindacabilmente, reperirà un terreno di gioco su cui disputare l'incontro.La LCFC deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, a entrambe le Associazioni.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a carico dell'Associazione prima nominata.
i) Le Associazioni inadempienti alle disposizioni di cui alla lettera b) sono ritenute rinunciatarie alla gara solo su ricorso di parte; quelle inadempienti ai punti c),d),f),g) anche d'ufficio.

63 Recupero delle gare

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Le gare devono essere comunque disputate entro il temine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all’art. 93 RD.
Qualora la partita fosse giocata dopo tale termine , ma non oltre 15 giorni dallo stesso, la sanzione sarà limitata alla perdita della gara non disputata. In tal caso la partita non comporterà esiti sportivi, eccetto per le eventuali sanzioni disciplinari subite, che non saranno efficaci ai fini della Coppa disciplina. La data, l’ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico.
Entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa la prima nominata deve proporre due date, pena la sanzione prevista dall'art. 88 ter RD Dalla proposta devono trascorrere almeno 2 giorni per la prima data e 3 per la successiva. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda. Il recupero non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare il recupero in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.
Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.
Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.
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