Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Iscrizione a una manifestazione e durata del rapporto sportivo
In vigore dal 21/09/2017
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

18 Tesseramento degli arbitri

Sono arbitri coloro che al momento della presentazione della domanda di associazione alla LCFC:
- hanno frequentato il corso,
- superato l'esame di abilitazione,
- compiuto il 18° anno di età,
Possono dirigere le gare solo se in possesso del certificato di idoneità specifica al gioco del calcio.
Gli arbitri devono indicare la preferenza per la disciplina in cui intendono dirigere.
Agli arbitri è rilasciata la tessera prevista per i dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della LCFC.
Sono guardalinee ufficiali gli arbitri designati a collaborare con il direttore di gara.
Gli arbitri e i guardalinee ufficiali sono ufficiali di gara.
Gli arbitri non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale o collaborativa presso associazioni calcistiche affiliate alla LCFC.
È consentito agli arbitri, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al responsabile del settore arbitrale, di partecipare alle manifestazioni sportive come atleti e/o dirigenti: in tal caso non possono dirigere le partite della stessa manifestazione alla quale la loro associazione partecipa.
Gli arbitri, per partecipare come atleti e/o dirigenti alle manifestazioni, devono sottoscrivere la relativa tessera.

18 Tesseramento degli arbitri

Agli arbitri è rilasciata la tessera prevista per i dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della LCFC.
Gli arbitri non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale o collaborativa presso associazioni calcistiche affiliate alla LCFC.
È consentito agli arbitri, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al responsabile del settore arbitrale, di partecipare alle manifestazioni sportive come atleti e/o dirigenti: in tal caso non possono dirigere le partite della stessa manifestazione alla quale la loro associazione partecipa.
Gli arbitri, per partecipare come atleti e/o dirigenti alle manifestazioni, devono sottoscrivere la relativa tessera.

18 Tesseramento dei soci-sostenitori, dei dirigenti e degli allenatori

Per il tesseramento dei Soci-sostenitori,dei dirigenti e degli allenatori valgono le stesse modalità previste per gli Atleti.
In ogni caso è ammesso:
a) il loro tesseramento anche se sono già tesserati per altre Organizzazioni sportive e ha preso parte effettiva all'attività;
b) il loro tesseramento in ogni momento della stagione sportiva;
c) lo scioglimento del loro rapporto sportivo contratto con l'Associazione d'appartenenza in qualsiasi momento della stagione sportiva;
d) la richiesta di tesseramento possa essere presentata anche prima dell'inizio della gara (almeno 15 minuti) alla quale intendono prendere parte.In tal caso il dirigente accompagnatore deve consegnare all'arbitro la relativa richiesta, che il direttore di gara deve allegare al suo referto. Il tesseramento così ottenuto consente all'interessato di partecipare legittimamente alla gara, mentre la copertura assicurativa decorre dal giorno feriale successivo al ricevimento della relativa domanda da parte della Segreteria della LCFC. E' onere dell'Associazione richiedente accertarsi del ricevimento della domanda da parte della LCFC.
e)Qualora un Dirigente o un Socio richieda di essere tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, la Segreteria della LCFC avviserà i responsabili delle stesse, i quali devono informare il tesserato.Quest'ultimo non può prendere parte ad alcuna gara, senza aver preventivamente dichiarato, in forma scritta, con quale associazione intende partecipare alla manifestazione.Tale dichiarazione deve pervenire alla Segreteria della LCFC che autorizza l'interessato a svolgere l'attività.

18 Tesseramento degli atleti

a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi alla stessa-fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21 RA- rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, tramite le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tuttele sue parti;
2) la richiesta deve essere presentata (o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o per fax) agli uffici della LCFC preposti alla vidimazione.
b) la data di presentazione o di ricevimento della richiesta stabilisce, a ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, che (ai soli fini della pratica sportiva) ha validità dalle ore 0.01 del giorno successivo a quello di emissione del cartellino tecnico.
c)l'emissione e la vidimazione del predetto cartellino avvengono nella specifica giornata prevista nelle norme di partecipazione.
d) La richiesta di tesseramento dei giocatori nell'attività ufficiale non può essere effettuata dopo l'ultima giornata della prima fase eliminatoria delle manifestazioni a più fasi o dopo la quartultima giornata di ritorno in caso di manifestazioni a fase unica.Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.
e) Qualora sia rilevato, in qualsiasi forma ufficiale, che la tessera contenga errori (relativamente a cognome, nome, data di nascita e sesso), l'associazione interessata, prima della disputa della gara successiva, deve regolarizzare la tessera stessa presso la sede della LCFC competente.In difetto il tesseramento è considerato nullo di diritto dal momento della rilevazione dell'errore, salvo il caso di illecito sportivo diveramente regolato.
f) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in discipline diverse e manifestazioni diverse, a manifestazioni di ambito amatoriale ricreativo ed ad attività non ufficiale, purchè in regola con la Dichiarazione d'informazione (art.25 RA).In tal caso devono regolarizzare la loro posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita tessera attività per ogni associazione con la quale partecipano a ogni manifestazione.
g) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
h) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
j) Qualora un Atleta richieda di essere tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, la Segreteria della LCFC avvisa i responsabili delle stesse, i quali devono informare il Tesserato. Quest'ultimo non puo' prendere parte ad alcuna gara, senza aver preventivamente dichiarato, in forma scritta, con quale Associazione intende partecipare alla manifestazione. Tale dichiarazione deve pervenire alla Segreteria della LCFC che autorizza l'interessato a svolgere l'attività.
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