Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Iscrizione a una manifestazione e durata del rapporto sportivo
In vigore dal 19/10/2018
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16 Tesseramento degli atleti e dei dirigenti

a) Gli atleti e i dirigenti, all'atto del tesseramento per un'associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo in riferimento alla singola manifestazione.
b) I dirigenti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.
c) Gli atleti e i dirigenti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, mediante l'associazione d'appartenenza, la domanda di tesseramento mediante la procedura telematica prevista (lista iscrizione a inizio manifestazione e successivamente tesseramento integrativo) e compilando in tutte le sue parti obbligatorie il relativo modulo, che deve quindi essere stampato e sottoscritto dal presidente;
2) la richiesta di tesseramento integrativo deve pervenire alla LCFC entro la giornata di mercoledì perché sia lavorata entro il venerdì seguente.
d) Il tesseramento è comunque efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
e) Le norme di partecipazione possono prevedere un termine oltre al quale il tesseramento non è efficace per la manifestazione.
f) Qualora si rilevi che la richiesta di tesseramento sia errata, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d'ufficio il dato non corretto.
g) Nel caso in cui un'associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione, l'atleta mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo tesserato abbia contratto il rapporto sportivo. Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con entrambe le squadre.
h) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
i) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale:
- per il calcio a 11 ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa,
- per il calcio a 5 o calcio a 11 over è stato per primo iscritto nella lista gara in una partita disputata o valida ai fini della classifica,
Il mancato rispetto di quanto previsto da questa lettera è sanzionato ai sensi dell'art 132, 2 RD

16 Lista squadra di iscrizione a una manifestazione

a) La lista di iscrizione è l’elenco di atleti e dirigenti che possono prendere parte alle gare della manifestazione cui la loro squadra è iscritta.
b) La lista è integrabile nei termini indicati dalle norme di partecipazione della manifestazione.
c) La lista deve essere predisposta mediante l’apposita procedura telematica, compilata in tutte le sue parti obbligatorie e quindi stampata e sottoscritta dal presidente dell’associazione cui la squadra appartiene.
d) La richiesta di integrazione della lista deve pervenire alla LCFC entro la giornata di mercoledì.
e) L’iscrizione è effettiva dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
f) Salvo il caso di illecito sportivo (art. 17 RD) diversamente regolato, è compito della LCFC rettificare d'ufficio il dato non corretto inserito nella richiesta di iscrizione integrativa.

16 Iscrizione a una manifestazione

a) La lista di iscrizione è l’elenco di atleti e dirigenti che possono prendere parte alle gare della manifestazione cui la loro squadra è iscritta.
b) La lista è integrabile nei termini indicati dalle norme di partecipazione alla manifestazione.
c) La lista squadra deve essere predisposta mediante l’apposita procedura telematica, compilata in tutte le sue parti obbligatorie e quindi stampa e sottoscritta dal presidente dell’associazione cui la squadra appartiene.
d) La richiesta di integrazione della lista squadra deve pervenire alla LCFC entro la giornata di mercoledì perché sia lavorata entro il venerdì seguente.
e) L’iscrizione è effettiva dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
f) Salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, è compito della LCFC rettificare d'ufficio il dato non corretto inserito nella richiesta di iscrizione integrativa.

16 Tesseramento degli atleti e dei dirigenti

a) Gli atleti e i dirigenti, all'atto del tesseramento per un'associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla singola manifestazione.
b) I dirigenti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.
c) Gli atleti e i dirigenti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, mediante l'associazione d'appartenenza, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
2) la richiesta deve essere effettuata mediante la procedura telematica prevista e deve pervenire alla LCFC entro la giornata di mercoledì perché sia lavorata entro il venerdì seguente.
d) Il tesseramento è comunque efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
e) Le norme di partecipazione possono prevedere un termine oltre al quale il tesseramento non è efficace per la manifestazione.
f) Qualora si rilevi che la richiesta di tesseramento sia errata, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d'ufficio il dato non corretto.
g) Nel caso in cui un'associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione, l'atleta mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo tesserato abbia contratto il rapporto sportivo. Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con entrambe le squadre.
h) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
i) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale:
- per il calcio a 11 ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa,
- per il calcio a 5 o calcio a 11 over è stato per primo iscritto nella lista gara in una partita disputata o valida ai fini della classifica,
Il mancato rispetto di quanto previsto da questa lettera è sanzionato ai sensi dell'art 132, 2 RD

16 Tesseramento degli atleti e dei dirigenti

a) Gli atleti e i dirigenti, all'atto del tesseramento per un'associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla singola manifestazione.
b) I dirigenti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.
c) Gli atleti e i dirigenti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, mediante l'associazione d'appartenenza, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
2) la richiesta deve essere effettuata mediante la procedura telematica prevista e deve pervenire alla LCFC entro la giornata di mercoledì perché sia lavorata entro il venerdì seguente.
d) Il tesseramento è comunque efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
e) Le norme di partecipazione possono prevedere un termine oltre al quale il tesseramento non è efficace per la manifestazione.
f) Qualora si rilevi che la richiesta di tesseramento sia errata, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d'ufficio il dato non corretto.
g) Nel caso in cui un'associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), l'atleta mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo tesserato abbia contratto il rapporto sportivo. Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con entrambe le squadre.
h) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
i) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale:
- per il calcio a 11 ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa,
- per il calcio a 5 o calcio a 11 over è stato per primo iscritto nella lista gara in una partita disputata o valida ai fini della classifica,
Il mancato rispetto di quanto previsto da questa lettera è sanzionato ai sensi dell'art 132, 2 RD

16 Tesseramento degli atleti e dei dirigenti

a) Gli atleti e i dirigenti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, mediante l'associazione d'appartenenza, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
2) la richiesta deve essere effettuata mediante la procedura telematica prevista e deve pervenire alla LCFC entro la giornata di mercoledì perché sia lavorata entro il venerdì seguente.
b) Il tesseramento è comunque efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
c) Le norme di partecipazione possono prevedere un termine oltre al quale il tesseramento non è efficace per la manifestazione.
d) Qualora si rilevi che la richiesta di il tesseramento sia errata, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d'ufficio il dato non corretto.
e) (abrogato).
f) Nel caso in cui un'associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il giocatore mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo tesserato abbia contratto il rapporto sportivo. Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con entrambe le squadre.
g) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
h) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale:
• per il calcio a 11 ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa,
• per il calcio a 5 o calcio a 11 over è stato per primo iscritto nella lista gara in una partita disputata o valida ai fini della classifica,
Il mancato rispetto di quanto previsto da questa lettera è sanzionato ai sensi dell'art 132, 2 RD

16 Tesseramento degli atleti e dei dirigenti

a) Gli atleti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi alla stessa rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, mediante le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
2) la richiesta deve essere presentata o inviata alla Segreteria della LCFC.
b) Il tesseramento è efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
c) La richiesta di tesseramento dei giocatori nell'attività ufficiale non può essere effettuata in data successiva a quella indicata nelle norme di partecipazione della manifestazione.
In caso di mancata pubblicazione di tale temine il tesseramento sarà consentito solo entro l’inizio della manifestazione.
d) Qualora si rilevi che il tesseramento sia errato la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d’ufficio il dato.
e) Gli atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse.
f) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
g) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
h) Qualora un Atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa, pena la sanzione prevista dall'art. 132-2 RD.

16 Tesseramento degli atleti e dei dirigenti

a) Gli atleti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi alla stessa rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, mediante le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
2) la richiesta deve essere presentata o inviata alla Segreteria della LCFC.
b) Il tesseramento è efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
c) La richiesta di tesseramento dei giocatori nell'attività ufficiale non può essere effettuata in data successiva a quella indicata nelle norme di partecipazione della manifestazione.
In caso di mancata pubblicazione di tale temine il tesseramento sarà consentito solo entro l’inizio della manifestazione.
d) Qualora si rilevi che il tesseramento sia errato relativamente ai dati anagrafici del tesserato, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d’ufficio il dato.
e) Gli atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse.
f) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
g) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
h) Qualora un Atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa, pena la sanzione prevista dall'art. 132-2 RD.

16 Tesseramento degli atleti e dei dirigenti

a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi alla stessa rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, mediante le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tuttele sue parti;
2) la richiesta deve essere presentata o inviata alla Segreteria della LCFC.
b) Il tesseramento è efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
c) La richiesta di tesseramento dei giocatori nell'attività ufficiale non può essere effettuata in data successiva a quella indicata nelle norme di partecipazione della manifestazione.
In caso di mancata pubblicazione di tale temine il tesseramento sarà consentito solo entro l’inizio della manifestazione.
d) Qualora si rilevi che il tesseramento sia errato relativamente ai dati anagrafici del tesserato, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d’ufficio il dato.
e) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse.
f) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
g) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
h) Qualora un Atleta richieda di essere tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, la Segreteria della LCFC avvisa i responsabili delle stesse, i quali devono informare il Tesserato. Quest'ultimo non puo' prendere parte ad alcuna gara, senza aver preventivamente dichiarato, in forma scritta, con quale Associazione intende partecipare alla manifestazione. Tale dichiarazione deve pervenire alla Segreteria della LCFC che autorizza l'interessato a svolgere l'attività.

16 Tesseramento degli atleti e dei dirigenti

a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi alla stessa rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, mediante le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tuttele sue parti;
2) la richiesta deve essere presentata o inviata alla Segreteria della LCFC.
b) Il tesseramento è efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
c) La richiesta di tesseramento dei giocatori nell'attività ufficiale non può essere effettuata in data successiva a quella indicata nelle norme di partecipazione della manifestazione.
In caso di mancata pubblicazione di tale temine il tesseramento sarà consentito solo entro l’inizio della manifestazione.
d) Qualora sia rilevato, in qualsiasi forma ufficiale, che la tessera contenga errori (relativamente a cognome, nome, data di nascita e sesso), l'associazione interessata, prima della disputa della gara successiva, deve regolarizzare la tessera stessa presso la sede della LCFC competente.In difetto il tesseramento è considerato nullo di diritto dal momento della rilevazione dell'errore, salvo il caso di illecito sportivo diveramente regolato.
e) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse.
f) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
g) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
h) Qualora un Atleta richieda di essere tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, la Segreteria della LCFC avvisa i responsabili delle stesse, i quali devono informare il Tesserato. Quest'ultimo non puo' prendere parte ad alcuna gara, senza aver preventivamente dichiarato, in forma scritta, con quale Associazione intende partecipare alla manifestazione. Tale dichiarazione deve pervenire alla Segreteria della LCFC che autorizza l'interessato a svolgere l'attività.

16 Tesseramento degli atleti e dei dirigenti

a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi alla stessa rispettando le seguenti modalità:
1) presentare, tramite le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tuttele sue parti;
2) la richiesta deve essere presentata o inviata alla Segreteria della LCFC.
b) Il tesseramento è efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
c) La richiesta di tesseramento dei giocatori nell'attività ufficiale non può essere effettuata in data successiva a quella indicata nelle norme di partecipazione della manifestazione.
In caso di mancata pubblicazione di tale temine il tesseramento sarà consentito solo entro l’inizio della manifestazione.
d) Qualora sia rilevato, in qualsiasi forma ufficiale, che la tessera contenga errori (relativamente a cognome, nome, data di nascita e sesso), l'associazione interessata, prima della disputa della gara successiva, deve regolarizzare la tessera stessa presso la sede della LCFC competente.In difetto il tesseramento è considerato nullo di diritto dal momento della rilevazione dell'errore, salvo il caso di illecito sportivo diveramente regolato.
e) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse, purchè in regola con la Dichiarazione d'informazione (art.21RA). In tal caso, devono regolarizzare la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita tessera attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazione
f) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
g) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
h) Qualora un Atleta richieda di essere tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, la Segreteria della LCFC avvisa i responsabili delle stesse, i quali devono informare il Tesserato. Quest'ultimo non puo' prendere parte ad alcuna gara, senza aver preventivamente dichiarato, in forma scritta, con quale Associazione intende partecipare alla manifestazione. Tale dichiarazione deve pervenire alla Segreteria della LCFC che autorizza l'interessato a svolgere l'attività.

16 Osservatori speciali

Sono Osservatori speciali coloro che:
a) hanno sottoscritto l'apposita tessera;
b) sono iscritti all' apposito albo;
c) hanno compiuto la maggiore età;
d) hanno superato l'esame di abilitazione;
e) hanno cessato l'attività di arbitro effettivo.
Gli Osservatori speciali, designati dal loro Referente (art.11/c RO), devono assistere alla direzione della gara e redigere una relazione sull'operato dell'arbitro e degli eventuali Guardalinee ufficiali.
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