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1 Denominazione

È costituita un'Associazione non riconosciuta sportiva, amatoriale, dilettantistica denominata "Associazione sportiva, amatoriale, dilettantistica Lega Calcio Friuli Collinare".

2 Sede

L'Associazione ha sede dove stabilito dal Consiglio direttivo.

3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può sciogliersi con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

4 Scopo

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive, amatoriali dilettantistiche, compresa l'attività didattica. Al fine di indicare di massima le attività che possono essere svolte per il raggiungimento dello scopo e senza che il successivo elenco possa essere considerato tassativo, l’associazione promuove, attraverso l'organizzazione, la gestione, la direzione arbitrale di campionati e tornei, l'organizzazione e gestione di squadre "rappresentative" e qualsiasi altra attività formativa, didattica e sportiva, il gioco del calcio amatoriale nell'ambito di tutte le sue discipline, al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di esprimere il bisogno di fare sport secondo le proprie motivazioni e necessità. Promuove inoltre i contatti e realizza accordi con altre associazioni per lo sviluppo della disciplina calcistica.
A tal fine l'Associazione può assumere, sempre a mero scopo esemplificativo, i compiti sottoelencati:
- acquistare, vendere, costruire e gestire immobili e impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere. Ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
- partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- gestire e promuovere corsi sulla tutela sanitaria di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli enti locali, regionali e statali, pubblici e privati;
- gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari destinate esclusivamente ai soci;
- svolgere ogni altra attività lecita strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

5 Soci

I soci si distinguono in “fondatori” e “ordinari”.
Sono fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo.
Sono ordinari coloro che a seguito di domanda sono ammessi a far parte di tale categoria.
Il numero dei soci è illimitato.
È esclusa la temporaneità della partecipazione.
Ogni carica sociale deve essere esercitata in forma gratuita. Non sono ammessi compensi in favore di amministratori e dirigenti.

6 Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi nelle forme previste dallo Statuto;
- ad accedere a ogni carica sociale.
I soci devono:
- osservare lo Statuto, la Carta dei Principi, i regolamenti e ogni delibera assunta dagli organi sociali;
- adempiere ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Associazione.

7 Domanda di ammissione

Il socio deve presentare ogni anno la domanda di ammissione, in difetto perde tale qualifica.
Da tale obbligo sono esenti i soci fondatori.
La domanda è rivolta al consiglio direttivo con le modalità stabilite da quest’ultimo.
Entro 30 giorni il Consiglio Direttivo può accogliere o non la domanda o non deliberare in merito. In tale ultimo caso, trascorso il predetto termine, la domanda si considera accolta con effetto dalla data di sua presentazione. In caso invece di rigetto l’istante può chiedere al Consiglio Direttivo stesso di rivalutare la sua domanda. La conseguente decisione, che non necessita di motivazione, non è sindacabile in alcuna sede.
Unitamente alla domanda i soci sono obbligati a versare, anche per tramite dell’associazione con cui hanno presentato domanda di associazione, un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

8 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancata presentazione della domanda di ammissione o per causa di morte.
Il socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento con comunicazione scritta al consiglio direttivo e il recesso stesso non avrà effetto se non sarà accettato dal consiglio direttivo previo adempimento di tutte le obbligazioni del socio verso l'Associazione o da lui assunte verso terzi per conto dell'Associazione stessa.
L'esclusione si ha quando:
- il socio è inadempiente alle obbligazioni derivanti in tale sua qualità dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi dell’Associazione;
- siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- il socio abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione;
- il socio svolga una qualsiasi attività concorrente o in contrasto con quella dell'Associazione;
- il socio abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti.
L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo che può sentire l'interessato. La relativa delibera è impugnabile davanti al Collegio dei Probiviri.
I nominativi di tutti i soci sono tenuti dalla LCFC in modo sicuro.

9 Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle quote di iscrizione alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva e da contributi versati a qualsiasi titolo da soci, enti e chiunque altro.
Non è consentito distribuire ai soci, anche in modo indiretto, proventi dell’attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

10 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dura dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
Il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere approvati dall'Assemblea nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

11 Assemblea

L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci ed è sempre validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea è convocata dal presidente.
In caso di richiesta di convocazione sottoscritta da almeno un quarto dei soci, l’adunanza deve essere fissata non oltre un mese del ricevimento dell’istanza, che deve pervenire nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, salvo che l’ordine del giorno preveda l’elezione di nuovi presidente e consiglio direttivo, nel qual caso l’assemblea dovrà previamente eleggere il presidente dell’Assemblea stessa, che gestirà i lavori assembleari fino all’elezione del nuovo presidente.
In sede ORDINARIA l’Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea elegge il presidente, i componenti del consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e il revisore dei conti, approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo e delibera su ogni argomento attinente alla vita dell'Associazione. In sede STRAORDINARIA l’Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera su modifiche dello Statuto o della Carta dei Principi, nonchè sullo scioglimento dell'Associazione.
La convocazione, approvata dal consiglio direttivo, deve essere pubblicata sul sito internet dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (anche non fisico), la data e l'orario della riunione, le modalità di partecipazione ed eventualmente quelle di elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Della riunione deve essere redatto verbale nel quale sono riportati sinteticamente gli interventi e le delibere con la specificazione dei voti espressi.

12 Diritto di voto

Il socio che ha fatto pervenire la domanda mediante la propria associazione può delegare il proprio voto, anche oralmente, al presidente di detta associazione. Quest’ultimo può a sua volta delegare, ma solo per scritto, il proprio voto e quelli ricevuti per delega esclusivamente a un socio della propria associazione. Il presidente o il delegato esprimono tanti voti quanti sono i soci rappresentati. Qualora il socio appartenga a più associazioni lo stesso è rappresentato dal presidente dell’associazione che per prima ha presentato domanda di associazione per tale socio.
Il socio che ha fatto pervenire la domanda individualmente può esprimere il proprio voto in assemblea.
In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.

13 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 a un massimo di 21 soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. L’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio deve essere fissata non oltre 3 mesi dal termine del mandato del Consiglio uscente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un suo delegato, almeno tre volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri in carica, con avviso comunicato ai consiglieri telematicamente o anche telefonicamente almeno tre giorni prima dell'adunanza e/o pubblicato sul sito dell'Associazione almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine di data, orario e luogo (anche non fisico) dell’incontro.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti.
Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso consiglio direttivo con delibera a maggioranza relativa. L’interessato può impugnare la decisione al collegio dei probiviri.
Se tra esclusioni e dimissioni o morte oltre la metà dei componenti dovesse venir meno, l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo deve tenersi entro tre mesi dall’evento che ha fatto mancare la maggioranza dei componenti. Le modalità di elezione del nuovo Consiglio e quelle di partecipazione devono corrispondere a quelle dell’ultima elezione. È invece il Presidente a determinare data, orario e luogo (anche non fisico) dell’adunanza. In caso di mancanza di Presidente e Vicepresidente il presidente facente funzioni è il consigliere più anziano.

14 Poteri

Il consiglio direttivo ha i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione senza alcuna limitazione, esercita tutte le attività previste dal presente Statuto e compie quant'altro occorre per la gestione dell'Associazione.
Tra i poteri del consiglio direttivo rientrano, a mero titolo esemplificativo, l’attribuzione degli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione, la costituzione di giunta, la nomina di un tesoriere, l’emanazione di regolamenti e norme, la determinazione delle quote associative e di partecipazione alle manifestazioni, la compilazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo. Il consiglio può delegare le sue attribuzioni alla giunta o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l'oggetto e i limiti della delega.

15 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
La carica di presidente è incompatibile con ogni carica disciplinare.

16 Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
In caso di dimissioni o morte del Presidente, il Vicepresidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

17 Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non soci, e dura in carica 3 anni.
Il Revisore dei conti controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
A tale scopo egli può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, e deve esprimere in assemblea il parere sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo.

18 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolveranno ogni eventuale eccedenza ad associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

19 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri, è eletto dall'Assemblea e dura in carica 6 anni.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere ogni controversia insorta fra organi dell’associazione, soci e dirigenti.
Le decisioni del Collegio non sono impugnabili, né sono soggette ad altra giurisdizione
Il Collegio non ha giurisdizione disciplinare.

20 Norma transitoria

I soci fondatori fino alla nomina del Consiglio Direttivo svolgeranno, anche disgiuntamente, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

21 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme che regolano la materia con particolare riguardo al diritto vigente nella regolamentazione di attività sportive.
In particolare sussiste l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate dell’Ente di promozione sportiva o cui l’associazione si affilia.

1 Amatorialità

L'attività della LCFC si fonda sul concetto di amatorialità che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme e che si esemplifica nei princìpi di seguito elencati. Tali princìpi sono assolutamente inderogabili e qualsiasi norma che vìola, anche parzialmente, gli stessi deve considerarsi illegittima e quindi affetta da nullità assoluta. La LCFC, le associazioni e i tesserati tutti sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei princìpi contenuti nella presente Carta.

2 Principi a fondamento dei diritti e dei doveri delle associazioni e dei soci

a) Princìpio della personalità: l'attività svolta nella LCFC deve valorizzare l'individuo con la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo sacrifichino alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.
b) Princìpio della partecipazione all'attività: il socio deve essere messo nelle condizioni di svolgere l'attività nella maniera più libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle associazioni di limitare la circolazione dei loro soci, se non nella misura prevista dal regolamento dell'attività.
c) Princìpio di gratuità: qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia profitto.
d) Princìpio di solidarietà: gli associati devono svolgere la propria attività e promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
e) Princìpio di lealtà: ogni associato deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

3 Principi organizzativi della LCFC

a) Princìpio di associazionismo: qualsiasi funzione deve essere ricoperta esclusivamente da soci.
b) Princìpio di pari opportunità: la LCFC deve assicurare ai rappresentanti dei soci collettivi e individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti i livelli statutari e organizzativi. La LCFC non può consentire l'affiliazione di associazioni che non garantiscano pari opportunità ai loro soci.
c) Princìpio di flessibilità: l'organizzazione amatoriale deve sviluppare strumenti tecnico organizzativi che privilegino la possibilità di fare calcio, rispetto ai rigidi schemi di natura burocratica.
d) Princìpio di autonomia normativa: la LCFC ha assoluta autonomia normativa. Nel caso in cui la LCFC si affili a un ente di promozione sportiva le norme, gli atti e le disposizioni emanate dalla LCFC non devono essere in contrasto con quelli emessi dall'ente.
La norma emanata dalla LCFC che sia contraria ai princìpi della Carta è illegittima e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non retroattivo.
L'organo cui compete il vaglio di legittimità è l'organo disciplinare di ultima istanza.
e) Princìpio di certezza: la LCFC deve garantire l'applicazione certa dei regolamenti e delle norme in genere e non determinare una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa.
f) Princìpio di conoscibilità: tutti gli associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente la normativa in vigore.

4 Principi dell'attività amatoriale

a) Princìpio di tutela del diritto alla salute: tutti i soci che partecipano alle attività della LCFC, in particolare i dirigenti, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze improprie.
b) Princìpio di promozione sportiva: l'organizzazione amatoriale dell'attività deve promuovere e favorire lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica, riconoscendo a ognuna pari dignità. Deve essere dato rilievo all'attività ricreativa, di passatempo e a quella scolastica, che dovrà essere integrata - non occasionalmente - con quella svolta dalla LCFC. Deve porsi particolare attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle aree del disagio.
c) Princìpio di premialità: deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni di volontariato.
d) Princìpio di diversificazione: l'attività deve essere diversificata per rispondere alle varie domande. A tal fine la struttura della LCFC deve essere resa flessibile per assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.
e) Princìpio di conservazione: le regole del gioco sono quelle stabilite dalla LCFC. Deve essere conservato, come elemento essenziale, il carattere agonistico nelle competizioni.
f) Princìpio di formazione: la LCFC deve favorire in ogni modo corsi volti alla formazione di dirigenti (sugli aspetti fiscali, tributari, legali, regolamentari), arbitri, visionatori arbitrali, e giudici.
Interpretazione autentica:
Delibera Assemblea del 6/10/2016 CU n. 4 del 13/10/2016

5 Rapporti tra gli organi della LCFC

a) Princìpio di separazione dei poteri: deve essere assicurata una rigorosa separazione dei poteri attribuiti agli organi statutari e quelli ausiliari della LCFC.
b) Princìpio di collaborazione: l'esercizio delle funzioni all'interno della LCFC deve essere improntato a criteri di reciproca collaborazione e di imparzialità. Ogni componente della LCFC deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire lo sviluppo, in ogni sua forma, dei princìpi contenuti nella presente Carta. In tale ottica è necessario prevedere strumenti tendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle manifestazioni e delle gare e a ovviare a eventuali errori tecnici dell'arbitro. A tal fine il riconoscimento da parte dell'arbitro di un proprio errore tecnico non deve mai avere alcuna conseguenza di carattere disciplinare.

6 Principi della giustizia disciplinare

a) Princìpio di autonomia e indipendenza: la LCFC deve garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative e non influenzabili da esigenze diverse da quelle di giustizia.
b) Princìpio di esclusività della giurisdizione: spetta solo ed esclusivamente agli organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
c) Princìpio di diritto alla difesa: a ogni socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a 1 mese di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle norme di partecipazione.
d) Princìpio di efficienza: l’organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli organi giudicanti devono essere scelti solo in ragione delle loro competenze e non in ragione di meccanismi di rappresentanza delle componenti della LCFC. È da favorire la circolazione dei giudici in più ambiti territoriali.
e) Princìpio di incompatibilità: il giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
f) Princìpio di tipicità: nessun socio può essere punito per un fatto o comportamento che non sia espressamente previsto come illecito dalla Normativa o dalle disposizioni del consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione. Nessun socio può subire una pena che non sia espressamente prevista dalla Normativa o dalle disposizioni del consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione.

7 Fonti normative

Sono fonti normative della LCFC, inderogabilmente, in ordine di importanza:
a) Statuto;
b) Carta dei Principi;
c) regolamenti, regole del gioco, norme di partecipazione, atti e disposizioni della LCFC;
d) atti e disposizioni del responsabile del componente dell’Ufficio presidenza, limitatamente alla propria competenza.
Le norme di grado superiore prevalgono sempre su quelle di grado inferiore.
Nel caso di successione nel tempo di norme di pari grado, quelle successive prevalgono su quelle anteriori.
Le fonti normative non possono mai avere efficacia retroattiva.
Quando necessario, le fonti successive devono regolare eventuali effetti transitori.

Struttura della LCFC

1 Definizione del regolamento organico

Il regolamento organico è la fonte normativa contenente la descrizione degli organi costituenti la LCFC, dei loro poteri e delle forme d'esercizio di questi ultimi.

2 Organizzazione della LCFC

La LCFC organizza e gestisce la propria attività, ai vari livelli, attraverso gli organi istituzionali.

3 Organi istituzionali

Gli organi istituzionali della LCFC si dividono in statutari e ausiliari.
Gli organi statutari sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Vicepresidente;
e) Revisore dei conti;
f) Collegio dei Probiviri.
Gli organi ausiliari possono essere:
g) Giunta esecutiva;
h) ABROGATO;
i) Ufficio di presidenza;
l) Segretario dell’Ufficio presidenza;
m) Tesoriere;
n) Responsabile Amministrativo;
o) Responsabile manifestazione;
p) Responsabile Visionatori;
q) Giudici disciplinari e d’appello;
r) Procuratore di Lega:
s) Responsabile formazione;
t) Responsabile informatico.

5 Incompatibilità

Sussiste incompatibilità tra le cariche di:
a) ABROGATO;
b) presidente della LCFC o responsabile disciplinare e giudice o procuratore di Lega;
c) ABROGATO;
d) presidente o consigliere della LCFC e revisore dei conti;
e) presidente o consigliere della LCFC e proboviro;
f) giudice e procuratore di Lega;
g) procuratore di Lega e segretario;
h) visionatore arbitrale e arbitro.
Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal consiglio direttivo.

6 Affiliazione della LCFC a un ente di promozione sportiva

Qualora la LCFC si affili a un ente di promozione sportiva, le tessere emesse da quest'ultimo sono valide, a qualsiasi effetto, anche come tessere sociali. Le norme emanate dall'ente in materia di tutela sanitaria vincolano la LCFC. I regolamenti e gli atti emanati dall'ente di promozione sportiva vincolano la LCFC, purché essi non siano in contrasto con lo Statuto e la Carta dei Principi.
È onere della LCFC far conoscere ai propri tesserati i regolamenti dell'ente di promozione sportiva.

Organi istituzionali della LCFC

7 Organi statutari della LCFC

I poteri, le competenze e il funzionamento degli organi statutari della LCFC sono disciplinati nello Statuto di quest'ultima.

8 Organi ausiliari della LCFC. La giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta dal presidente, da uno o più vicepresidenti e dal segretario dell'ufficio di presidenza.
La sua composizione può essere integrata con la presenza di tesserati il cui contributo è imprescindibile in ragione dell’argomento trattato.
La giunta ha le seguenti competenze:
a) redige regolamenti e modifiche o deroghe alla Normativa;
b) emana - su delega del consiglio direttivo - regolamenti e modifiche o deroghe alla Normativa;
c) predispone il bilancio preventivo;
d) redige i documenti che permettono ai soci di conoscere le modalità di partecipazione all'assemblea ordinaria o straordinaria;
e) decide sulle spese fino all'importo - per progetto di spesa - di euro 3.000,00;
f) ABROGATO;
g) redige i documenti di lavoro per le riunioni del consiglio direttivo;
h) delibera e opera su qualsiasi argomento sul quale riceva delega dal consiglio direttivo;
i) predispone l'ordine del giorno del consiglio direttivo;
j) delibera su questioni di particolare necessità e urgenza. Tali decisioni hanno valore fino alla loro ratifica da parte del consiglio direttivo. In mancanza di ratifica esse conserveranno valore fino al giorno della convocazione del consiglio stesso.
La giunta esecutiva deve riunirsi almeno una settimana prima della riunione del consiglio direttivo per predisporre i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione di quest'ultimo. La giunta esecutiva può essere coadiuvata da commissioni all’uopo costituite dal consiglio direttivo.

Organizzazione dei settori

17 Ufficio di presidenza

Mediante i propri membri l’ufficio di presidenza svolge compiti di organizzazione e coordinamento tra le componenti della LCFC.
Oltre al presidente, l’ufficio è composto dagli organi sotto indicati nominati, ed eventualmente revocati, dal consiglio direttivo, a eccezione del Procuratore di Lega che può essere rimosso o sostituito solo ai sensi dell’art. 51 R.D.. Ogni incarico dura fino al termine del mandato del consiglio direttivo stesso.
Per ragioni operative, il consiglio direttivo può affiancare ai componenti degli addetti.
a) SEGRETARIO
Il segretario coordina ogni attività della LCFC e i componenti dell’ufficio presidenza, anche sostituendo ad interim quelli vacanti.
b) PROCURATORE DI LEGA
Il procuratore di Lega, nominato tra i tesserati in possesso dei requisiti di probità e professionalità richiesti per questo incarico, ha compiti di indagine previsti dall'articolo 56 R.D., che svolge in piena autonomia e indipendenza.
c) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Il responsabile amministrativo amministra la LCFC e predispone i bilanci.
d) TESORIERE
Il tesoriere ha compiti operativi di liquidazione delle spese e di raccolta dei relativi documenti.
e) RESPONSABILE DI MANIFESTAZIONE
Il responsabile di manifestazione ha il compito di organizzare e gestire la manifestazione assegnatagli della quale emana le relative norme di partecipazione.
Deve rispettare gli indirizzi fornitigli dal consiglio direttivo e resta in carica fino alla durata del mandato di quest’ultimo.
Il responsabile può nominare commissioni organizzative o/e addetti di cui può avvalersi. Il consiglio direttivo può revocare tali nomine.
f) RESPONSABILE ARBITRALE
Il responsabile resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione e di coordinamento degli arbitri e a tal fine può avvalersi di collaboratori, anche costituendo commissioni per attuare determinanti progetti.
Il responsabile convoca gli arbitri possibilmente una volta al mese per informazioni di carattere istruttivo e d'aggiornamento.
g) SUPERVISORE ARBITRALE
Il supervisore è scelto dal responsabile e ha il compito di tenere i contatti con gli arbitri e designarli in caso di necessità (art. 41 R.A. - lettere g, h);
h) RESPONSABILE DISCIPLINARE
Il responsabile resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione, e di coordinamento dei giudici.
i) GIUDICE
Il giudice disciplinare, d'appello e della corte di Giustizia hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel regolamento disciplinare.
l) RESPONSABILE INFORMATICO
Il responsabile informatico gestisce ogni tipo di attività informatica.
m) RESPONSABILE FORMAZIONE
Il responsabile della formazione organizza e coordina ogni attività attinente la formazione di dirigenti, arbitri, giudici, procuratori di Lega, visionatori arbitrali e di ogni altro tesserato della LCFC, secondo gli indirizzi del consiglio direttivo e le modalità previste dall’art. 77 R.A. e successivi.
n) RESPONSABILE DEI VISIONATORI
Il responsabile dei visionatori organizza l’attività dei visionatori nel rispetto degli indirizzi fornitigli dal consiglio direttivo. Il responsabile ha il compito di designare i visionatori.
Si relaziona periodicamente il consiglio direttivo in merito all'attività svolta dai visionatori, di tenere riunioni periodiche con tutti i visionatori anche per aggiornare la loro formazione, per coordinarne l'attività e per valutare gli arbitri. Delle riunioni deve essere tenuto un verbale.
o) VISIONATORE
Il visionatore è un tesserato maggiorenne abilitato alla funzione dopo la frequentazione di un corso sulla Normativa e il superamento dell'esame .
Il visionatore ha il compito di:
a) verificare il regolare andamento delle partite;
b) visionare gli arbitri, valutando le loro capacità tecniche, attitudinali e comportamentali;
c) controllare il comportamento di tutti i tesserati e il rispetto delle norme;
d) redigere nella propria area personale del portale della LCFC il referto su quanto accertato;
e) trasmettere la relazione al giudice disciplinare nel caso di comportamenti illeciti di tesserati;
f) svolgere altri compiti che il responsabile può affidargli.
Il visionatore ha diritto di prendere visione delle liste gara e dei documenti di riconoscimento.
Il visionatore può sostare anche nel campo per destinazione (art. 1 DEF). In tal caso dovrà presentarsi al direttore di gara.
Sono tenuti a partecipare agli eventi formativi ai quali sono stati convocati e la mancata partecipazione nel corso della stagione a oltre la metà degli stessi comporta l’obbligo di sostenere un esame di verifica.

Rimborsi spese

19 Soggetti autorizzati a ottenere il rimborso delle spese sostenute e modalità di corresponsione

I rimborsi spese competono a qualunque tesserato incaricato per iscritto dal presidente o vicepresidente o dal segretario per esclusive ragioni di servizio o di rappresentanza.
I rimborsi delle spese sostenute per ragioni di servizio dai componenti dell’ufficio presidenza, responsabili o addetti sono liquidate sulla base di richieste formulate su appositi moduli e consegnate tempestivamente al tesoriere .
Tutte le spese di cui si richiede il rimborso devono essere documentate in originale.

20 Spese rimborsabili

Viaggi in treno: è riconosciuto il rimborso del biglietto in seconda classe, dei supplementi e delle prenotazioni.
Viaggi in aereo: è riconosciuto il rimborso del biglietto in classe economica.
Viaggi in taxi: in assenza di altri mezzi di trasporto è eccezionalmente ammesso il rimborso delle spese di taxi.
Viaggi in automobile: è riconosciuto il rimborso di euro 0,25 il chilometro e dei relativi pedaggi autostradali di cui non serve la ricevuta.
È rimborsato il pasto fino al limite massimo di euro 50,00.
È rimborsato il pernottamento fino a euro 150,00 a notte.

21 Spese di rappresentanza

Solo su autorizzazione del presidente possono essere rimborsate le spese di rappresentanza che si rendessero necessarie in funzione dell'attività esercitata.

22 Spese relative ad attività continuativa

Su autorizzazione del consiglio direttivo al tesserato che svolgesse più viaggi continuativi più volte la settimana può essere corrisposto un importo che potrà essere determinato forfettariamente con riferimento ai parametri indicati dall’art. 20 RO
Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 27 RO, la giunta, integrata dal responsabile amministrativo, può concedere in comodato d'uso a soci i beni necessari per svolgere i compiti rilevanti e continuativi a loro assegnati. La giunta dovrà comunicare la decisione nella prima riunione del consiglio direttivo.

23 Rimborso delle prestazioni arbitrali

a) Per la direzione di ogni partita sarà riconosciuto all'arbitro, per le percorrenze sotto indicate, il rimborso spese sotto riportato.
IMPORTODa (km)A (km)
€ 28,00050
€ 36,0051100
€ 43,00101150
€ 50,00oltre 150
b) Le percorrenze sono calcolate dal sistema facendo riferimento alla tabella, pubblicata sul sito della LCFC, che riporta le distanze tra i vari comuni secondo i dati forniti da Google Maps. La distanza in concreto è misurata tra il comune di residenza dell'arbitro e il comune della struttura sportiva.
c) Per la direzione di più partite in un'unica giornata di torneo sarà riconosciuto all'arbitro l'importo compreso tra euro 30,00 ed euro 90,00 in relazione alla durata della prestazione.
d) Nel caso in cui la partita non si svolgesse per colpa non imputabile all’arbitro, a quest’ultimo sarà riconosciuto l’intero rimborso, purché il direttore di gara, non avvisato in tempo utile, sia giunto nel sito sportivo.
e) Se la gara iniziasse con altro arbitro o senza il componente della terna o del doppio arbitro, al ritardatario non verrà riconosciuto alcun rimborso, come nel caso di ritardo che non consentisse la conclusione della partita o la sua disputa.
f) Non verrà riconosciuto alcun rimborso all’arbitro non giunto nel sito sportivo.
g) ABROGATO
h) Non è previsto un rimborso per le prestazioni arbitrali o le visionature degli arbitri in occasione delle finali regionali e in altri eventi indicati dal Consiglio direttivo..
i) La contestazione dell'entità del rimborso deve essere effettuata nel termine perentorio di 15 giorni dall'accredito della somma. La contestazione, a pena d'inammissibilità, deve avere forma scritta ed essere motivata. In difetto di contestazione nel termine sopraindicato, la somma corrisposta è considerata tacitamente accettata.

24 Rimborso delle prestazioni dei visionatori arbitrali

Per la visionatura di una partita o di un arbitro sarà riconosciuto il rimborso di euro 30,00 per una percorrenza fino a 100 km, per oltre 100 km quello di euro 35,00.

Spese

27 Procedura per l'autorizzazione ai pagamenti

Le spese sono autorizzate dagli organi sotto indicati secondo le modalità di seguito stabilite.
ORGANO DELIBERANTESINGOLA SPESAMAX ANNUOPREVENTIVI
responsabile responsabile di manifestazione, arbitrale, disciplinare, amministrativo e informatico fino a € 300,00fino a € 1.500,00NO
presidentefino a € 1.000,00fino a € 3.000,00NO
giunta esecutivafino a € 3.000,00fino a € 10.000,00almeno 2
consiglio direttivoindeterminatoindeterminatoalmeno 3

Non è necessaria l'acquisizione di preventivi nei casi in cui il prezzo sia sottoposto a regime monopolistico, oppure quando i beni o i servizi siano acquistati da un soggetto con il quale la LCFC ha stipulato apposita convenzione o siano strettamente attinenti all'attività sportiva esercitata. I preventivi devono essere sempre consegnati al responsabile amministrativo che ne deve attestare la convenienza economica.
Qualora l'organo deliberante la spesa ritenga di favorire l'offerta meno vantaggiosa economicamente deve ottenere l'assenso dall'organo deliberante superiore nei limiti della competenza di spesa di quest'ultimo.
Il mancato rispetto di quanto sopra previsto comporta la non approvazione della spesa e pertanto nei confronti del creditore è obbligato soltanto il socio che l’ha disposta, non la LCFC.

Sanzioni amministrative

28 Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono:
• sospensione delle funzioni dirigenziali nella LCFC, disposta nei confronti dei singoli tesserati;
• esclusione dalla manifestazione disposta nei confronti di squadre o tesserati;
• non accettazione dell'iscrizione a manifestazione sportiva, disposta nei confronti di squadre o tesserati.

29 Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare

Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della LCFC e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, è sospeso dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sospensione è efficace immediatamente senza necessità di apposito provvedimento del consiglio direttivo della LCFC e deve essere pubblicata sul portale della LCFC nella sezione “sanzioni”, a pena di nullità. Il provvedimento essendo automatico non va comunicato all'interessato.

30 Non accettazione dell'iscrizione a manifestazioni, esclusione dalla manifestazione e inibizione a ricoprire cariche dirigenziali per gravi comportamenti

Il consiglio direttivo della LCFC può disporre le sanzioni amministrative dell’esclusione dalla manifestazione o della non accettazione dell'iscrizione alla manifestazione nei confronti di tesserati o squadre o associazioni che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento o dell'immagine della LCFC o in violazione della Carta dei Principi o per inadempimenti economici.

31 Procedimento amministrativo

Il consiglio direttivo convoca il destinatario del provvedimento delegandone l’ascolto alla giunta, anche non in composizione plenaria.
La mancata partecipazione all’incontro comporta l’applicazione della sanzione dell’esclusione dalla manifestazione se l’incontro è previsto durante lo svolgimento della manifestazione stessa o della non accettazione dell'iscrizione se la mancata comparizione è avvenuta prima dell’inizio della manifestazione.
Il Consiglio direttivo, ascoltata la relazione della giunta adotta il provvedimento amministrativo. La relativa decisione deve essere pubblicata sul portale della LCFC nella sezione “sanzioni” e comunicata all’interessato mediante messaggio istantaneo.

32 Impugnazione

Avverso le sanzioni amministrative l'interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, può ricorrere al collegio dei probiviri. L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.

1 Campo per destinazione

È la fascia piana di terreno situata intorno al terreno di gioco e al suo stesso livello.

2 Carica

Un’opposizione fisica all’avversario mediante la spalla o la parte alta del braccio purché lo stesso sia mantenuto vicino al corpo.

3 Colpa

Un illecito è colposo quanto è commesso con imprudenza o negligenza o mancata conoscenza delle norme oppure quando un atto è commesso con vigoria sproporzionata.

4 Distanza di gioco

Quella del giocatore dal pallone che gli consente, in relazione alla velocità dell’azione, di toccare il pallone stesso allungando il piede o saltando o, per i portieri, saltando con le braccia protese.

5 Dolo

Un illecito è doloso quando è previsto e voluto dall’agente come conseguenza della propria azione od omissione.

6 Forza Maggiore

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

7 Gioco fermo

Si intende "gioco fermo" la fase della partita in cui il pallone non è in gioco (art. 9 Regolamento calcio a 11 e art. 7 Regolamento calcio a 5).

8 Imprudenza

si ha quando un calciatore agisce con noncuranza del pericolo o delle conseguenze per l’avversario.

10 Parte attiva del corpo

Sono attive tutte le parti del corpo con cui si può volontariamente segnare una rete, per cui fanno eccezione mani e braccia.

11 Partecipante alla gara

Il tesserato iscritto nella lista gara, il cui nominativo è contrassegnato con la P (con cui sono identificati i presenti art. 65 RA) si intende partecipante alla gara a tutti gli effetti (art. 97 RD).
È partecipante alla gara anche l’arbitro designato.

12 Perimetro di gara

È costituito dal “terreno di gioco” (art. 16 DEF), dal “campo per destinazione” (art. 1 DEF), dall’eventuale terreno contiguo comprese piste, pedane e/o strutture di altri sport.

13 Recidiva

Per "recidiva" si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione. Per fatti di razzismo o di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio.

14 Sito sportivo

È l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “perimetro di gara”, gli spogliatoi e ogni altro fabbricato o manufatto annesso.

15 Situazione estranea al gioco

Si intende "situazione estranea" al gioco quella in cui l'atto illecito o l’infrazione non sono commessi per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di dirigenti LCFC, giudici, procuratori di Lega e ufficiali di gara.

16 Terreno di gioco

È il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco.

17 Vigoria sproporzionata

Si ha quando un un calciatore eccede nell’uso della forza mettendo in pericolo l’incolumità di un avversario.

18 Manifestazione, campionato, torneo e rassegna

La manifestazione può consistere in una o più competizioni della stessa disciplina o anche di discipline diverse, come le finali regionali, ed è regolata dalle norme di partecipazione (art. 53 RA).
Il campionato è una competizione amatoriale agonistica della stessa disciplina, che può prevedere l'accesso a eventuali finali regionali e/o nazionali.
Il torneo è una competizione amatoriale agonistica della stessa disciplina, che non prevede l'accesso a fasi finali nazionali.
La rassegna è una competizione anche di discipline diverse a cui sono invitate squadre indipendentemente da meriti sportivi.

Formazione delle norme

1 Derogabilità delle norme del presente regolamento

A pena di nullità tutte le deroghe al presente regolamento devono essere pubblicate nell’area riservata della squadra e nella sezione “comunicazioni” del portale della LCFC.
Le deroghe limitate a una specifica manifestazione sono invece pubblicate nella sezione “norme di partecipazione” del portale della LCFC, sempre a pena di nullità.
Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte, da chi vi ha interesse, al vaglio di legittimità operato dall'organo disciplinare competente a giudicare in ultima istanza.

Attività

2 La stagione sportiva

L'anno sportivo della LCFC ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio successivo.

3 Classificazione dell'attività

a) La LCFC organizza e gestisce l'attività per le associazioni sportive, gli atleti, i dirigenti, gli arbitri, i visionatori che intendono svolgerla a puro carattere amatoriale.
All'attività partecipano tesserati di entrambi i sessi.
La LCFC può altresì fornire a soci, che organizzino tornei, le prestazioni dei propri arbitri, secondo le condizioni previste dall'apposito contratto. La LCFC non assumerà alcuna responsabilità per fatti accaduti nei tornei organizzati dai propri soci, non avendo alcuna funzione organizzativa o collaborativa, ma di sola designazione degli arbitri.
b) L’attività amatoriale è sempre di carattere agonistico, salvo che non sia definita ricreativa nelle norme di partecipazione della manifestazione (art. 22 RA - lettera c).
c) Sono previste le seguenti fasce d'età:
- over: non possono partecipare atleti/e di età inferiore a quella prevista dalle norme di partecipazione;
- maggiorenni: non possono partecipare atleti/e di età inferiore a 18 anni;
- adolescenti: non possono partecipare atleti/e di età inferiore a 14 anni;
- giovani: non possono partecipare atleti/e di età superiore e inferiore a quella prevista dalle norme di partecipazione.
d) Sono previste le discipline di calcio a 11 o a 5, oltre ad altre determinate dalle norme di partecipazione.

Associazioni

4 Affiliazione alla LCFC

Le associazioni sportive che intendono partecipare all'attività organizzata e gestita dalla LCFC devono sottoscrivere l'atto di affiliazione.
L'affiliazione ha validità fino al termine dell'anno sociale e prevede l'accettazione incondizionata delle finalità stabilite nello Statuto e dei principi sanciti dalla relativa Carta, nonché il rispetto della Normativa e delle disposizioni della LCFC.
La domanda di affiliazione è compilabile accedendo alla sezione ISCRIZIONI del portale della LCFC.
Unitamente alla domanda di affiliazione, l’associazione deve chiedere le credenziali di accesso all’area riservata per la squadra che intende iscrivere a una manifestazione, caricando la ricevuta del bonifico dell’importo della penale indicato nelle norme di partecipazione alla manifestazione o la differenza tra l'importo della penale e il residuo della cauzione della stagione precedente. Qualora l'importo residuo della cauzione fosse superiore o corrispondente a quello della penale, non sarà necessario effettuare il bonifico, ma sarà sufficiente spuntare la relativa casella.
La domanda si ha per accettata quando la LCFC invia le credenziali d’accesso all’indirizzo email indicato nella domanda di affiliazione dell’associazione.
Qualora entro 7 giorni dalla domanda di affiliazione non fossero pervenute le credenziali, è onere dell’associazione segnalarlo alla segreteria della LCFC all’indirizzo [email protected].
Con comunicazione inviata all’indirizzo email dell’associazione richiedente, la LCFC può respingere la domanda di affiliazione, senza necessità di motivazione.

5 Iscrizione alle manifestazioni della LCFC

Per partecipare a una manifestazione della LCFC, la squadra deve iscriversi alla stessa seguendo esclusivamente la seguente procedura:
A) accedere alla propria area riservata con le credenziali ricevute e cliccare la voce "ISCRIZIONI";
B) compilare integralmente i moduli presenti, inserendo obbligatoriamente il nominativo del presidente nell'elenco tesserati;
C) stampare i seguenti documenti che verranno prodotti dal sistema gestionale:
- la domanda di iscrizione comprendente l’elenco tesserati e il riepilogo dei costi di iscrizione;
- la richiesta di affiliazione (o riaffiliazione) all'ente di promozione sportiva;
- le informative sulla privacy (LCFC, Ente di promozione sportiva e CONI).
D) Tutti i documenti sopra indicati devono essere sottoscritti dal presidente dell’associazione che ha iscritto la squadra e consegnati alla segreteria della LCFC unitamente a:
- fotocopia del documento d’identità del presidente dell’associazione,
- ricevuta di bonifico della quota indicata nel documento di riepilogo dei costi di iscrizione.
Se la consegna venisse affidata a un socio, deve essere compilata la sezione della delega prevista nella domanda di iscrizione, indicando il nome e cognome del delegato, il tipo e numero del suo documento d'identità. In tal caso alla domanda deve essere allegata anche copia di detto documento d’identità.
Vanno eventualmente allegati:
- nel caso di prima affiliazione, l’atto costitutivo, lo statuto e il certificato di attribuzione del codice fiscale (o p. IVA) dell’associazione.
- nel caso di modifiche apportate ai documenti associativi depositati, i verbali che le attestano (art. 6/a-c RA).
- nel caso di fusioni e incorporazioni, i documenti previsti dall'art. 7/a RA
La mancata consegna della documentazione sopra elencata, nei termini previsti dalle norme di partecipazione, può comportare la sanzione disposta dall'articolo 89 RD
Una squadra che partecipa per la prima volta a una manifestazione che prevede più livelli di merito viene iscritta al livello più basso. È però facoltà della LCFC, con provvedimento motivato del consiglio direttivo, iscriverla a un livello più elevato.

6 Obbligo di comunicazione di dati associativi

a) La denominazione sociale e la sede devono essere quelle indicate nella domanda di affiliazione alla LCFC. Ogni variazione in merito deve essere comunicata tempestivamente alla LCFC.
b) Le squadre possono partecipare all'attività della LCFC con una denominazione diversa da quella della propria associazione, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione o successivamente, comunque prima dell'inizio della manifestazione.
c) Le associazioni devono comunicare tempestivamente alla LCFC qualsiasi loro modifica statutaria, lo scioglimento o la fusione con altra associazione e i nominativi dei dirigenti eletti nel proprio consiglio direttivo.

7 Fusioni e incorporazioni di associazioni

a) In caso di fusione, anche per incorporazione, le associazioni interessate dovranno depositare presso la segreteria della LCFC:
• i verbali attestanti la fusione;
• gli statuti;
• il libro o l’elenco dei soci.
b) L’associazione che nasce dalla fusione di due associazioni o che incorpora un’altra associazione assume, nei confronti della LCFC, debiti e crediti delle associazioni originarie.
c) La squadra dell’associazione incorporante acquisisce i migliori diritti sportivi dell’associazione incorporata solo nel caso in cui la maggioranza dei tesserati dell’incorporata confluiscano nella lista d’iscrizione dell’incorporante. Qualora l’incorporante mantenga la propria squadra e quella dell’incorporata i diritti sportivi rimangono in capo a ciascuna squadra.
In ogni caso la LCFC può insindacabilmente rigettare la domanda d’iscrizione quando la fusione possa far ritenere che sia stata preordinata all’acquisizione dei diritti sportivi.
d) Le fusioni non sono riconosciute dalla LCFC se avvengono durante una manifestazione in corso.

8 Rappresentanza dell'associazione

a) Il presidente può delegare la rappresentanza dell'associazione ad altro socio della stessa purché maggiorenne. La delega deve essere scritta e indicare chiaramente l'oggetto per il quale è rilasciata, a pena di nullità.
b) ABROGATO

9 Inadempimenti economici. Procedura per il recupero del credito

a) Ogni associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della LCFC.
b) Nella sezione “norme di partecipazione” del portale della LCFC devono essere pubblicati la quota sociale, il costo delle tessere, il costo dell'iscrizione a una manifestazione, l’importo della cauzione, nonché i termini per il pagamento di tali voci.
La variazione dell’importo della cauzione, in ragione degli addebiti subiti, è invece pubblicata nell'area riservata della squadra.
c) Qualora un’associazione non avesse pagato nel termine previsto un importo dovuto alla LCFC o il deposito cauzionale della squadra si riducesse sotto la soglia di € 100,00, la LCFC attiverà immediatamente la procedura di recupero del credito di seguito prevista.
d) ABROGATO.
e) La procedura prevede che nell'area personale della squadra sia pubblicata l’intimazione di versare l'importo dovuto entro il termine perentorio di 7 giorni, con la precisazione che in caso di mancato pagamento non potrà essere giocata la gara successiva al termine in parola.
Tale avviso deve consentire di operare nell'area riservata solo dopo l’assunzione dell'impegno di saldare il debito nel termine di cui sopra, mediante spunta dell'apposita casella.
L’intimazione di pagamento sarà trasmessa alla squadra anche per email, mentre ai tesserati l’intimazione sarà inviata per messaggio istantaneo alla scadenza del predetto termine solo nel caso di persistenza del debito.
f) Entro il predetto termine di 7 giorni nell'area riservata della squadra deve essere caricata copia scansionata della contabile del bonifico effettuato e, nell'apposito spazio, indicato l’importo versato, che dovrà corrispondere a quello dovuto.
La contraffazione della copia della contabile del bonifico o la mendace dichiarazione sull'importo versato è sanzionata dall'art. 139 RD
In mancanza di uno o entrambi tali adempimenti la squadra non potrà giocare ogni gara successiva al predetto termine e sarà considerata rinunciataria alla stessa ai sensi dell’art. 94 RD, fino all’avvenuto saldo del dovuto. I tesserati saranno squalificati ai sensi dell’art. 137 RD qualora l'inadempimento perdurasse per oltre un mese dal primo avviso.
G) ABROGATO.
h) È competenza del Responsabile amministrativo seguire fino alla conclusione la procedura di recupero del credito, accertandosi dell’avvenuto o incompleto pagamento, comunicando al giudice disciplinare l’eventuale contraffazione della copia del bonifico o l'indicazione di un importo diverso da quello dovuto o versato, emanando o revocando le disposizioni in merito alla sospensione delle gare.
i) ABROGATO.

Tesserati

10 AREA PERSONALE dei TESSERATI

Ogni tesserato deve tenere aggiornati i suoi dati nella propria area personale.
L’atleta può delegare il dirigente della sua squadra affinché aggiorni i suoi dati personali.

11 Dirigenti

I dirigenti di una squadra sono indicati come tali nella lista di iscrizione a una manifestazione.
Gli stessi:
a) non possono svolgere le funzioni di atleta;
b) devono aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) devono sottoscrivere la specifica tessera prevista dall’ente di promozione sportiva cui la LCFC è affiliata;
d) possono essere inseriti nella lista di iscrizione a una manifestazione in ogni momento della stagione sportiva, anche se hanno preso parte effettiva all'attività con altri enti o federazioni;
e) non possono prendere parte a gare della stessa manifestazione con altra associazione;
f) per partecipare all'attività come atleta, il dirigente deve sottoscrivere la specifica tessera prevista dall’ente di promozione sportiva cui la LCFC è affiliata e deve rispettare le norme previste per gli atleti.

12 Atleti

Gli atleti di una squadra sono indicati come tali nella lista di iscrizione a una manifestazione.
Gli stessi:
a) possono svolgere le funzioni di dirigenti durante la gara;.
b) devono sottoscrivere la specifica tessera prevista dall’ente di promozione sportiva cui la LCFC è affiliata.
c) non possono disputare una gara senza essere in possesso di valido certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio (art. 22 RA).

13 Arbitri (artt. 36 e seguenti RA)

a) Sono arbitri coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e hanno superato l'esame di abilitazione, previa frequentazione del corso. Dopo un anno di inattività dalla direzione di gare di una disciplina, per riprendere l’attività l’arbitro deve sostenere un esame sulle regole del gioco.
b) Gli arbitri devono sottoscrivere la specifica tessera prevista dall’ente di promozione sportiva cui la LCFC è affiliata.
c) Gli arbitri non possono dirigere le gare senza essere in possesso di un valido certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio.
d) Gli arbitri devono indicare la preferenza per la disciplina in cui intendono dirigere e i giorni della settimana in cui sono disponibili ad arbitrare, con la precisazione che le modifiche alla disponibilità indicata non saranno efficaci per le designazioni già ricevute. In caso di indisponibilità sopravvenuta l’arbitro dovrà indicarlo tempestivamente nell’area personale. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionata dall’art. 146 RD
e) Gli arbitri possono ricoprire funzioni di guardalinee se designati a collaborare con il direttore di gara e a coadiuvarlo nello svolgimento degli adempimenti preliminari e successivi alla gara (art. 67 RA).
f) Gli arbitri possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale o collaborativa presso associazioni calcistiche affiliate alla LCFC, purché rispettino le disposizioni di cui all’art. 49 RA
Gli arbitri, per partecipare come atleti alle manifestazioni, devono sottoscrivere la relativa tessera.

Iscrizione a una manifestazione e durata del rapporto sportivo

16 Lista squadra di iscrizione a una manifestazione

a) La lista di iscrizione è l’elenco di atleti e dirigenti che possono prendere parte alle gare della manifestazione cui la loro squadra è iscritta.
b) La lista è integrabile nei termini indicati dalle norme di partecipazione della manifestazione.
c) La lista deve essere predisposta mediante l’apposita procedura telematica, compilata in tutte le sue parti obbligatorie e quindi stampata e sottoscritta dal presidente dell’associazione cui la squadra appartiene.
d) La richiesta di integrazione della lista deve pervenire alla LCFC entro la giornata di mercoledì.
e) L’iscrizione è effettiva dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
f) Salvo il caso di illecito sportivo (art. 17 RD) diversamente regolato, è compito della LCFC rettificare d'ufficio il dato non corretto inserito nella richiesta di iscrizione integrativa.

19 Cartellino della LCFC

a) A seguito dell'iscrizione a una manifestazione una squadra può chiedere dalla propria area riservata il rilascio dei cartellini plastificati per ogni suo tesserato.
b) Il cartellino sostituisce a ogni effetto il documento d’identità purché il tesserato risulti riconoscibile.
La richiesta del cartellino può essere inviata via email all’indirizzo [email protected] unitamente alla fotocopia chiaramente visibile del documento d’identità (art. 66 RA lettera C) del tesserato.
È onere della squadra ritirare i cartellini dopo che la LCFC ne avrà indicato la disponibilità riscontrando l’email..
Il costo del cartellino, pari a euro 1 (uno), è prelevato dalla cauzione versata dall'associazione richiedente.

20 Costituzione e scioglimento del rapporto sportivo

a) Con l’inserimento del nominativo nella lista d’iscrizione l’atleta o il dirigente instaura un rapporto sportivo della durata della manifestazione con la squadra con cui è iscritto.
b) Nel caso in cui un'associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione, l'atleta mantiene il rapporto sportivo e può giocare con la sola squadra con cui è indicato nella lista di iscrizione. Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con ogni squadra.
c) Gli atleti non possono partecipare contemporaneamente con più di una squadra nella stessa manifestazione.
d) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la prima squadra con la quale è risultato presente (art. 66 RA lettera B) dal referto gara.
e) Il rapporto sportivo può essere risolto in qualsiasi momento, eccetto il caso previsto dalla lettera H del presente articolo.
f) La risoluzione del rapporto non comporta alcun diritto a ottenere da parte della LCFC rimborsi di spese sostenute.
g) Il rapporto sportivo può essere risolto per: recesso, rinuncia o esclusione.
- RECESSO: l'atleta o il dirigente può recedere inviando la richiesta a [email protected]. L’email si considera ricevuta solo se viene riscontrata dalla LCFC, a cui compete l’onere di avvisare la squadra interessata con comunicazione nell’area riservata.
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla lettera h), il nominativo del tesserato sarà cancellato dalla lista di iscrizione.
Non è consentito all’atleta recedente partecipare con altra squadra nella stessa manifestazione, salvo che il recesso sia comunicato alla LCFC entro data indicata dalle norme di partecipazione.
- RINUNCIA: l'associazione può rinunciare alle prestazioni di un suo atleta o socio in relazione a una o più sue squadre, inviando la richiesta di cancellazione del nominativo dalla lista a [email protected]. È onere della LCFC adempiere tempestivamente. L’atleta può giocare nella stessa manifestazione con altre squadre solo se la rinuncia è comunicata prima del termine per i tesseramenti integrativi indicato nelle norme di partecipazione.
- ESCLUSIONE: qualora un'associazione venga esclusa dall'attività o una squadra dalla manifestazione i dirigenti e gli atleti non responsabili dei fatti che hanno determinato l'esclusione risolvono di diritto il rapporto sportivo con squadra d’appartenenza con effetto dalla pubblicazione del provvedimento. L’atleta può giocare nella stessa manifestazione con altre squadre solo se l’esclusione è stata disposta prima del termine per i tesseramenti integrativi indicato nelle norme di partecipazione.
h) In ogni caso il numero minimo di atleti iscritti nella lista di una squadra non può essere inferiore a 16 per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5. Al raggiungimento di tale soglia minima non sarà consentito alcun ulteriore recesso o rinuncia.

Tutele

22 Tutela sanitaria: certificati medici

a) Competenza primaria della LCFC è quella di informare i soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
b) Le associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla LCFC in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
c) Le associazioni sono tenute a far sottoporre i propri atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti, tenendo presente che per svolgere attività agonistica è necessario il certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio (D.M. Salute 18.2.1982), mentre per l’attività ricreativa è necessario un certificato attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria (art. 7 D.L. nr. 158/2012 e artt. 2 - 3 D.M. Salute 24.4.2013).
d) Il presidente dell'associazione deve conservare i certificati medici rilasciati ai suoi associati per la durata del certificato. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
f) Le associazioni e il loro presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il presidente è responsabile anche penalmente.
g) Nel caso di iscrizione di un atleta per due o più associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni presidente dell'associazione cui lo stesso è iscritto.
h) Il presidente dell’associazione, o il suo delegato, ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata della squadra, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza del certificato medico e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD. È inoltre obbligatorio tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico:
- l’atleta e il dirigente accompagnatore saranno sanzionati ai sensi dell’art. 130 RD.
- l’arbitro che avesse consentito a un atleta di giocare nonostante risulti dalla lista gara che il certificato medico è scaduto sarà sanzionato ai sensi dell’art. 154 RD.
- l’associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 100 RD.
Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del presidente.

22bis Tutela sanitaria: defibrillatore

a) La LCFC sensibilizza con varie iniziative il rispetto delle previsioni di legge in tema di defibrillatore.
b) Per consentire a tutti i tesserati di sapere se l’impianto sportivo è dotato di defibrillatore, il relativo dato deve essere indicato al momento dell’iscrizione nell'apposito spazio nell'area riservata di ogni squadra.
c) Quanto riportato costituisce dichiarazione certificativa e la mendace dichiarazione è sanzionata ai sensi dell’art. 139 RD.
d) La squadra prima nominata deve verificare prima dell’inizio della gara se il defibrillatore è funzionante e deve garantire per tutta la partita la presenza di una persona abilitata all'uso (art. 65 RA - lettera e).
e) Qualora la squadra seconda nominata non intendesse disputare la gara per la mancanza di defibrillatore o/e di persona abilitata all'uso, il suo dirigente accompagnatore dovrà comunicarlo all'arbitro, che dovrà riportare tale decisione nel referto.
In tal caso la partita verrà rinviata senza alcuna conseguenza sportiva per le squadre e l'eventuale costo del noleggio della struttura sportiva sarà a carico della prima nominata.

23 Tutela assicurativa

Al momento della richiesta di affiliazione e di tesseramento, le associazioni sportive e i loro tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati all'atto dell'affiliazione stessa da parte dell’ente di promozione sportiva a cui la LCFC è affiliata. Le associazioni sportive e i tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative.

23bis Tutela dati personali

a) Il presidente dell'associazione che intende iscrivere un proprio socio a una manifestazione della LCFC è tenuto a scaricare dall’ area riservata della squadra l'informativa sul trattamento dei dati e farla sottoscrivere all'interessato.
b) Possono essere iscritti a una manifestazione solo i soci che hanno sottoscritto l'informativa, perché in difetto la LCFC non può trattarne i dati.
c) In caso di mancata sottoscrizione o di sottoscrizione di diverso modulo o di modulo modificato, il socio non può essere tesserato.
d) Il presidente deve conservare le informative per tutta la durata della manifestazione a cui la squadra è iscritta.
e) Qualora si accertasse la mancata sottoscrizione o la sottoscrizione di un modulo diverso o modificato, la tessera verrà sospesa e il tesserato sarà depennato dalla lista della squadra. Il tesserato non potrà giocare fino alla sottoscrizione dell'informativa.

Organizzazione delle attività

28 Regolamento delle manifestazioni sportive

a) Le manifestazioni possono essere articolate in categorie di merito, suddivise in gironi e svolte in una o più fasi, secondo quanto previsto dalle norme di partecipazione.
b) La redazione delle norme di partecipazione è di competenza del responsabile responsabile della manifestazione, il cui contenuto è insindacabile dopo la pubblicazione sul portale della LCFC.
c) Nei campionati che prevedono più categorie di merito, la squadra viene iscritta nella stessa categoria alla quale ha partecipato durante l’edizione precedente, salvo i casi di retrocessione o promozione, nei quali la squadra viene iscritta al livello inferiore o, rispettivamente, a quello superiore (art. 33 RA) .

29 Requisiti per la partecipazione degli atleti all'attività

a) Per partecipare all’attività della LCFC un atleta deve avere l’età prevista dall’art. 3 RA - lettera c) o quella indicata dalle norme di partecipazione.
b) Un atleta può giocare contemporaneamente, nella medesima disciplina, in manifestazioni della LCFC e manifestazioni dilettantistiche o professionistiche di Federazioni italiane o straniere fino alla data indicata nelle norme di partecipazione, che deve essere superiore a un terzo della manifestazione. Dopo tale data l’atleta potrà continuare a giocare contemporaneamente in tali manifestazioni purché sia risultato presente (art. 66 RA - lettera B) ad almeno la metà delle gare disputate dalla squadra nel periodo indicato nelle norme di partecipazione manifestazione.
I responsabili della manifestazione possono prevedere una manifestazione con la partecipazione di soli giocatori che non giocano in manifestazioni dilettantistiche o professionistiche di Federazioni italiane o straniere.
Dal compimento del 40esimo anno di età un atleta non è più soggetto alle limitazioni sopra previste.
c) L'inottemperanza di quanto sopra comporta le sanzioni previste dagli art. 97 RD e 129 RD.
Interpretazione autentica:
Le modifiche approvate nella riunione del consiglio direttivo del 6.6.2023 non si applicano alle manifestazioni iniziate prima di tale data.

30 Partecipazione a eventuali fasi nazionali

Qualora la LCFC fosse affiliata a un ente di promozione sportiva che preveda finali nazionali, la partecipazione delle squadre sarà regolata dalle relative norme di partecipazione che la LCFC deve comunicare agli interessati.

31 Dichiarazione sulla conformità del tesseramento con le norme di partecipazione alle finali nazionali

I presidenti delle associazioni partecipanti alle finali nazionali devono presentare alla segreteria della LCFC, unitamente alla documentazione richiesta dalle norme di partecipazione, una dichiarazione attestante che i loro tesserati sono in regola con le norme di partecipazione. La mendacità della dichiarazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 138 RD.

Classifiche e qualificazioni

32 Formazione della classifica dei gironi "all'italiana"

La formazione della classifica nei gironi è stabilita a punti, con l'attribuzione di:
• due punti per gara vinta;
• un punto per gara pareggiata;
• nessun punto per gara persa.
Qualora al termine di una qualsiasi fase o manifestazione due o più squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono in ordine progressivo i seguenti criteri:
a) maggior punteggio in Coppa amatori;
b) lo spareggio tra due o più squadre nel caso in cui vi sia la possibilità di disputarlo (la decisione spetta al responsabile di ciascuna manifestazione);
c) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti ed eventuale classifica avulsa;
d) sorteggio.
Solo per per determinare la vincente del campionato il responsabile della manifestazione può derogare l’ordine di tali criteri prevedendo lo spareggio, tra le prime due squadre terminate a pari punti, invece della classifica della Coppa amatori.
La LCFC può prevedere criteri alternativi ai meriti sportivi nella formazione della classifica, come di seguito previsto a puro titolo esemplificativo:
+ 10 punti vittoria - 1 punto ogni ammonizione
+ 6 punti pareggio - 3 punti ogni espulsione
+ 2 punti sconfitta - 10 punti perdita della gara (art. 38 RD).

33 Promozioni,ripescaggi,retrocessioni e qualificazioni

a) Il numero di promozioni e di retrocessioni è indicato nelle norme di partecipazione.
Nei campionati a più fasi le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le squadre iscritte, mentre le qualificate sono determinate in relazione alla classifica dell'ultima fase a cui hanno partecipato.
b) Qualora nella stagione successiva una o più squadre non rinnovino l'iscrizione nei termini previsti, la copertura dei posti vacanti nelle varie categorie può essere effettuata mediante ripescaggi di squadre provenienti dalla categoria di merito inferiore a quella della squadra non iscritta.
c) Le squadre non possono rinunciare al ripescaggio.
d) Per il ripescaggio e la promozione delle squadre meglio classificate in gironi diversi valgono i seguenti criteri, in ordine progressivo, riferiti alla prima fase:
1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;
2) miglior quoziente tra punti in Coppa amatori e numero gare disputate;
3) nel caso in cui vi sia la possibilità di disputarlo lo spareggio tra due o più squadre (la decisione spetta al responsabile della manifestazione ed è insindacabile);
4) miglior quoziente tra punti ottenuti e gare disputate;
5) sorteggio.
e) Per determinare le qualificazioni delle squadre meglio classificate in gironi diversi di manifestazioni a più fasi, valgono i seguenti criteri, in ordine progressivo, riferiti all'ultima fase a cui hanno partecipato.
1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;
2) miglior quoziente tra punti in Coppa amatori e numero gare disputate;
3) nel caso in cui vi sia la possibilità di disputarlo lo spareggio tra due o più squadre (la decisione spetta al responsabile della manifestazione ed è insindacabile);
4) miglior quoziente tra punti ottenuti e gare disputate;
5) sorteggio.

34 Gare a eliminazione diretta

a) Se è prevista una partita unica e il risultato al termine dei due tempi di gara è in parità, per determinare la squadra vincitrice si disputeranno i tempi supplementari (art. 6 C11 e art. 6 C5). In caso di ulteriore parità si batteranno i tiri di rigore (art. 15 C11 e art. 15 C5).
b) Quanto sopra disposto vale anche nel caso siano previste partite di andata e ritorno e al termine del secondo tempo della gara di ritorno la somma delle reti segnate dalle squadre nei due incontri fosse in parità.

34bis GARE CALCIONOVUS

DIRIGENTE DI GARA
Le squadre devono mettere a disposizione almeno un dirigente che dovrà svolgere la funzione di dirigente di gara e non potrà svolgere quella di atleta.
La presenza di un dirigente di gara di ambedue le squadre è obbligatoria per tutta la durata
della gara pena le sanzioni di cui all’art. 93 RD.

CORSO PER DIRIGENTE DI GARA E ABILITAZIONE ALLA FUNZIONE
I tesserati dovranno chiedere l’abilitazione a ricoprire il ruolo di dirigente di gara al responsabile della manifestazione. Per essere abilitati i tesserati devono visionare i video sulle competenze del dirigente di gara (https://www.youtube.com/watch?v=fOKm35ch_nY&list=PLRIqG42iSaMxF5No4LndthppUieBGgB8l) e quindi superare il test reperibile al seguente indirizzo _____.
Il registro telematico dei dirigenti di gara sarà pubblicato nell'area della squadra e visibile a tutti i partecipanti.
I nominativi dei tesserati abilitati alla funzione di dirigente di gara saranno indicati con la sigla DG nella lista gara.
Il DG dovrà inoltre istruire i guardialinee di parte della propria associazione sulle modalità di
segnalazione del fuorigioco nel calcio a 11.

COMPETENZE DEI DIRIGENTI DI GARA
Prima di recarsi al campo di gioco: entrambi i dirigenti scaricano dal seguente link https://www.lcfc.it/wp-content/uploads/2023/05/Taccuino-dirigente-gara.pdf il taccuino del dirigente gara.
Prima della gara: entrambi i dirigenti controllano le liste gara e i documenti dei partecipanti.
Durante la gara:
– il dirigente della squadra prima nominata fischia l’inizio e la fine dei tempi di gara,
– entrambi i dirigenti annotano le ammonizioni, espulsioni e i mancati accordi,
– in caso di mancato accordo entrambi i dirigenti gara intervengono per ratificare la richiesta
del giocatore o modificarla o per stabilire la ripresa del gioco.
A fine gara:
– il dirigente di gara della squadra prima nominata deve compilare il referto telematico della
partita,
– il dirigente gara della squadra seconda nominata deve confermare o contestare tale referto.

COMPILAZIONE DEL REFERTO DI GARA
Il dirigente gara della squadra prima nominata ha l’obbligo di compilare il referto gara telematico entro 48 dalla conclusione della stessa, pena la sanzione prevista dall’art. 93 RD a
carico della squadra.
Non appena il referto sarà compilato ai dirigenti della squadra avversaria sarà inviato un messaggio istantaneo di avviso di verifica del referto. Tale messaggio comparirà anche nell’area personale della squadra seconda nominata.
Entro le 24 ore successive alla compilazione del referto il dirigente di gara della squadra seconda nominata dovrà spuntare la casella per l’approvazione del referto o compilare il relativo modulo per contestarlo. Trascorso tale termine senza tali attività il referto si ritiene
definitivamente approvato.
In caso di contestazione, il dirigente gara della prima nominata avrà 24 ore di tempo per apportare le modifiche relative alla contestazione o/e replicare alla contestazione compilando il relativo modulo. Trascorso tale termine senza tali attività le contestazioni si riterranno definitivamente accolte.
Nel caso di mancato accordo sul referto la questione verrà decisa dal giudice disciplinare dalla LCFC, in modo inappellabile.

CHIAMATA DEL FALLO E DELLA SANZIONE
Il fallo di gioco è “chiamato” dall’atleta che lo subisce e sarà di sua competenza indicare il tipo di punizione da battere e l’eventuale ammonizione o espulsione da comminare. La chiamata interrompe il gioco. La chiamata dovrà essere fatta immediatamente a voce alta, altrimenti il gioco continuerà.
È di competenza dei dirigenti gara decidere se l’espulsione confermata dovrà essere comminata con il cartellino verde o con il rosso.

CHIAMATA DEL FUORIGIOCO NEL CALCIO A 11 (IN DEROGA ART.46A RA)
Ogni guardialinee di parte dovrà posizionarsi nella metà campo dove la propria squadra difende. Il guardialinee deve seguire l’andamento del gioco posizionandosi in linea con l’ultimo difensore. Il fuorigioco è “chiamato” dal guardialinee senza ritardo a voce alta e sbandierando, altrimenti il gioco continuerà.

CONTESTAZIONE DELLA CHIAMATA
In caso di contestazione della chiamata, la decisione sarà rimessa ai dirigenti di gara di entrambe le squadre che dovranno trovare l’accordo entro un tempo massimo di 2 minuti.
Se i dirigenti di gara non trovassero l’accordo non sarà confermata la decisione del chiamante e il gioco riprenderà con un rinvio del portiere della squadra nella cui metà campo è avvenuto l’episodio. In caso di mancato accordo entrambe le squadre subiranno una penalizzazione di 20 punti in classifica Coppa amatori, che verranno aumentati a 40 se il chiamante avesse previsto un’espulsione o un’ammonizione.
Se, dopo la contestazione, la chiamata del fuorigioco non fosse confermata il gioco riprenderà con un calcio di punizione diretto a favore della squadra attaccante. Tale punizione si batterà da un qualsiasi punto del limite dell'area di rigore senza la presenza di alcun giocatore oltre al portiere avversario all’interno dell'area stessa.
Se a seguito di un fuorigioco segnalato venisse segnata una rete, la stessa sarà valida in caso
di annullamento del fuorigioco determinato dall’accordo tra i dirigenti di gara.

GUARDIALINEE DI PARTE
Le squadre, nelle sole manifestazioni di calcio a 11, devono mettere a disposizione almeno un tesserato che dovrà svolgere la funzione di guardialinee e non potrà svolgere quella di atleta (in deroga art. 46 RA lettera B).
La presenza di un guardialinee di ambedue le squadre è obbligatoria per tutta la durata della
gara pena le sanzioni di cui all’art. 93 RD.

35 Coppa Amatori

La Coppa Amatori è assegnata per ogni manifestazione alla squadra che si è distinta per comportamenti virtuosi, collaborativi e partecipativi dei propri soci. Incidono invece negativamente nel punteggio i comportamenti illeciti.
In ragione dell’importanza di tale premio la classifica della Coppa ha rilievo ai fini della graduatoria di merito come previsto dall'art. 32 RA e dall'art. 33 RA.
È considerata miglior classificata a tutti gli effetti la squadra che avrà ottenuto il miglior quoziente tra i punti totalizzati in Coppa Amatori e le gare disputate.
Per determinare la classifica della Coppa Amatori sono applicati i seguenti punteggi in relazione ai comportamenti (identificati con lettere e numeri per la loro comoda individuazione) a fianco indicati.

A. COLLABORAZIONE
A.1. +3 per ogni dirigente (art. 65 RA - lettera d), fino a un massimo di 4, iscritto in lista gara e presente durante tutta la partita
A.2. +1 per ciascun abilitato BLSD indicato in lista gara, il punteggio è cumulabile fino a 3 abilitati
A.3. +5 per ogni squadra il cui tesserato ha compilato integralmente il questionario (commenti facoltativi) sulla direzione della gara nei termini previsti dal programma (da 24 a 72 ore dalla fine della gara)
A.5 + 40 aver messo a disposizione della squadra avversaria il guardalinee di parte (art. 46 RA)
A.6 + 25 per ogni video sintesi di una gara pubblicata sul portale della LCFC (requisiti: prodotto pronto per la pubblicazione, buona qualità, durata minima minuti 1, massima 4, non deve contenere audio con parole inappropriate), il punteggio vale per ogni singola gara.
A.7 + 50 per la squadra che ha un tesserato abilitato a dirigere le gare Calcionovus.

B. PARTECIPAZIONE
B.1. -400 per l'assenza di un rappresentante dell'associazione a ciascuna riunione definita obbligatoria dalla LCFC (i punti sono sottratti a ciascuna squadra rappresentata dall'associazione)
B.2. +10 per ogni partecipante a iniziative della LCFC e pubblicate con almeno 1 mese di anticipo
B.3. +20 per la squadra che partecipa con il proprio rappresentante (non si può rappresentare più di una squadra) a gruppi di lavoro o commissioni nei termini previsti dalla LCFC (per presenza a ciascun incontro)
B.4. +200 per la squadra che partecipa con il proprio rappresentante (non si può rappresentare più di una squadra) a ciascuna riunione facoltativa prevista per il campionato a cui la squadra è iscritta.
B.5. + 200 per ogni gara giocata secondo le regole Calcionovus.

C. FORMAZIONE
C.1. +1 per ogni risposta corretta nella compilazione del questionario formativo

D. COMPORTAMENTI
D.1. +50 per ogni gara conclusa senza sanzioni disciplinari
D.2. -10 per ogni ammonizione
D.3. - 15 per ogni espulsione per proteste senza squalifica
D.4. -40 per ogni giornata di squalifica (esclusa quella prevista per somma di ammonizioni art. 115 RD)
D.5. -160 per ogni mese di squalifica
D.6. -500 per ogni sanzione di perdita della gara.

È competenza della segreteria della LCFC attribuire i punti in Coppa Amatori in ragione delle decisioni disciplinari e delle comunicazioni della LCFC.
Eventuali reclami possono essere proposti dalla squadra o dal tesserato interessato (art. 58 RD) con comunicazione da inviare a [email protected] entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione del punteggio. Il responsabile della manifestazione, in cui gioca la squadra o il tesserato reclamante, deciderà con decisione da pubblicare nell’area personale della squadra. Tale decisione può essere impugnata davanti al Consiglio direttivo, che deciderà insindacabilmente con decisione pubblicata nelle forme sopra previste.
Interpretazione autentica:
Per dirigente atleta si intende chi, pur avendo la tessera atleta prende parte alla gara come dirigente. Il dirigente non può giocare ma può svolgere le funzioni di guardalinee di parte. Delibera del 28.10.2019

Direzione delle gare

36 Arbitro

a) Le gare organizzate dalla LCFC devono essere dirette da un arbitro (art. 13 RA) indicato dal sistema di designazione.
b) L’arbitro ha il compito e il dovere di:
1) conoscere la Normativa, che è reperibile nella relativa sezione del portale della LCFC;
2) visionare il portale della LCFC ed entrare nella propria area riservata almeno una volta la settimana al fine di conoscere comunicazioni che lo riguardano o sanzioni disposte nei suoi confronti;
3) presentarsi sul sito sportivo (art. 14 DEF) almeno 45 minuti prima dell'orario previsto inizio della gara per il calcio a 11 e 30 per il calcio a 5 (art. 149 RD);
4) telefonare tempestivamente al supervisore per avvisare il probabile mancato arrivo nel sito sportivo o di un ritardo che potrebbe comportare la non conclusione della gara, pena la sanzione prevista dall’art. 147 RD;
5) dirigere le gare in base alla Normativa e al regolamento di gioco di calcio della LCFC;
6) riportare fatti e dichiarazioni nei documenti di propria competenza in modo completo e veridico;
7) compilare compiutamente la propria scheda personale reperibile nell'area riservata del sistema gestionale e mantenere i campi ivi previsti sempre aggiornati, con particolare attenzione riguardo quello inerente alla propria indisponibilità;
8) partecipare alle riunioni indette dal responsabile arbitrale, in caso di mancata partecipazione a due riunioni nella stessa stagione l’arbitro non potrà dirigere in quella stagione alcuna partita di finale;
9) segnalare con immediatezza al supervisore ogni fatto che possa menomare la propria idoneità o attitudine fisica;
10) compilare il referto di gara con tempestività e comunque non oltre le ore 20.00 del giorno successivo alla sua disputa. Ai fini dell'accertamento fa fede la data e l’ora dell’invio telematico (art. 145 RD).

c) Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento degli obblighi di cui all’art. 5 C5 lettera a) o all’art. 5 C11, lettera a) l'arbitro è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 150 RD.
d) Qualora sia designata una terna arbitrale o il doppio arbitro, la divisa di gara degli arbitri deve inderogabilmente essere uguale, pena la sanzione prevista dall'art. 143 RD.

37 Visionatura dell'arbitro

a) Il visionatore arbitrale designato è l'unica figura autorizzata a valutare l'arbitro, (art. 17 RO, comma 9).
b) [abrogato].
c) [abrogato].
d) In caso di segnalazioni negative nei confronti di un arbitro da parte di più squadre, il responsabile deve farlo visionare in più gare.
e) Periodicamente, almeno due volte l’anno, il responsabile dei visionatori relaziona il l responsabile arbitrale sulle valutazioni degli arbitri.

37bis Segnalazioni delle squadre sull'arbitro

a) È facoltà di ogni squadra compilare il questionario sulla direzione della gara reperibile nell’area riservata (art. 35 RA).
b) Le segnalazioni sono accessibili solo al responsabile dei visionatori e al responsabile arbitrale, che ne terranno conto ai fini della valutazione dell’arbitro.

38 Valutazione dell'arbitro

a) Il visionatore deve tener presente i seguenti criteri per la valutazione dell'arbitro:
I. amatorialità: condivisione dei principi amatoriali;
II. capacità: facilità di corsa, condizione atletica, adeguatezza di posizionamento durante le fasi di gioco;
III. consapevolezza del ruolo dell'arbitro: condotta che l'arbitro deve osservare dentro e fuori dal terreno di gioco, che deve essere improntata al rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, diligenza, riservatezza e indipendenza;
IV. autorevolezza e correttezza nei confronti degli altri tesserati: comportamento tenuto dall'arbitro prima, durante e dopo la gara nei confronti dei tesserati. L'arbitro che non deve essere arrogante, indisponente, paternalistico, deve porsi in modo corretto e deciso, ma non autoritario, nei confronti dei giocatori e dirigenti.
b) Dopo l'osservazione dell'arbitro il visionatore deve redigere in ogni sua parte il referto, che sarà visibile integralmente dall'arbitro stesso nell’area personale del portale.
Ha accesso al referto anche il responsabile arbitrale.

41 Designazione dell'arbitro

a) La designazione dell'arbitro deve essere eseguita mediante il sistema gestionale, che terrà conto dei criteri di seguito stabiliti, eccetto per quanto previsto dall’art. 39 RA lettera b).
b) Il nominativo dell’arbitro designato sarà indicato nella lista della gara che dovrà dirigere.
c) Non possono senza alcuna eccezione essere designati arbitri che:
- non sono in regola con la visita medica,
- risultano sospesi,
- non sono designabili per il girone della gara in oggetto (art. 13 RA),
- non hanno dato disponibilità per giornata/giorno o disciplina,
- sono stati ricusati da una delle 2 squadre,
- sono stati designati per quella gara e l’hanno rifiutata (comma f),
- sono stati designati in altre partite nei 3 giorni precedenti e successivi e il sistema è in attesa di conferma.
d) Da 15 a 3 giorni prima della gara il sistema elabora una graduatoria per individuare l’arbitro da designare. La graduatoria viene determinata mediante un algoritmo che tiene conto dei seguenti valori proporzionali:
- giorni trascorsi dall’ultima partita arbitrata = da 0 a 8,
- giorni trascorsi dall’ultima gara arbitrata con una delle squadre interessate (tendenzialmente 60 giorni) = da 0 a 17,
- giorni trascorsi dall’ultima gara arbitrata in una massima categoria (es C11 Collinare categoria diamante oro o C11 Pordenone divisione oro) = da 0 a 10,
- designazioni rifiutate = da 0 a 5,
- alternanza di direzione dellei gare di calcio a 11 con quelle di over C11 e o calcio 5 con quelle di amatori C5/over C5 = da 0 a 50
- nessuna gara arbitrata in settimana = 0, una o più gare arbitrate nella settimana = 30,
- disponibilità = 50 ÷ numero di giorni disponibili la settimana,
- distanza tra residenza e campo di gioco = da 0 a 45.
e) Qualora non fosse possibile designare un arbitro, il sistema ricomprenderà gradatamente arbitri precedentemente esclusi dai criteri indicati al punto precedente.
f) Individuato l’arbitro, la designazione gli verrà notificata per email e messaggio istantaneo. L’arbitro dovrà cliccare il link ricevuto per accettare o non (art. 151 RD) la designazione. In caso di mancata risposta entro 24 ore la designazione verrà automaticamente annullata e segnalata come rifiuto (art. 151 RD). Il sistema procederà quindi a nuova designazione.
g) Se il sistema non fosse in grado di designare un arbitro oppure fosse necessaria la designazione a meno di 3 giorni dalla gara, il sistema segnalerà al supervisore la necessità di provvedervi (art. 41 RA- 2° comma). Il supervisore è tenuto a operare nel rispetto dei criteri sopra indicati, salvo quanto previsto ai punti 4 e 7 della lettera c), sempreché l’arbitro si sia reso disponibile.
h) Se prevista la terna arbitrale in partite diverse dalle finali, compete al supervisore designare i guardalinee indicando quale dei due sarà l’eventuale sostituto dell’arbitro (art. 5 C11).

42 Ripetizione del corso e dell'esame abilitativo

Qualora il responsabile dei visionatori accertasse gravi lacune da parte dell’arbitro lo segnalerà al responsabile arbitrale perché valuti di disporre la ripetizione del corso e/o dell’esame di abilitazione.

43 Sospensione dalla direzione di gare

a) Per mancato aggiornamento regolamentare o in attesa dell’esito della ripetizione del corso o dell’esame di abilitazione previsti dall’art. 42 RA il responsabile arbitrale deve disporre la sospensione dell’arbitro dalla direzione delle gare.
b) Il provvedimento motivato e il suo termine dovranno essere comunicati tempestivamente e personalmente all’arbitro.

44 Assenza dell'arbitro designato

a) In assenza dell'arbitro le squadre devono rispettare le previsioni dell’art. 66 RA e non possono inderogabilmente far dirigere le gare ad arbitri che non appartengano alla LCFC, pena la nullità della stessa partita. Qualora sia presente sul campo di gioco un arbitro della LCFC, la squadra prima nominata lo segnalerà telefonicamente al supervisore che gli assegnerà la direzione della gara nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 41 RA
b) Qualora a seguito del ritardo dell’arbitro ne venisse designato un altro, la gara verrà diretta da quest’ultimo.
c) Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio arbitro e il secondo non sia arrivato nel sito sportivo entro l’orario di inizio della gara, l'altro arbitro dirigerà la gara da solo.
d) Qualora sia prevista la terna arbitrale e non sia giunto nel sito sportivo uno o due dei suoi componenti la gara verrà diretta dall’arbitro designato e le squadre dovranno mettere a disposizione un loro tesserato per svolgere la funzione di guardalinee di parte. .
e) Gli eventi accaduti durante la gara sono disciplinati dagli artt. 5 C5 e 5 C11.
f) Se nei casi sopra previsti e in quelli elencati dagli artt. 5 C5 e 5 C11 una squadra rifiutasse di accettare la direzione dell’arbitro individuato è considerata rinunciataria alla gara (art. 94 RD).
g) Qualora le squadre avessero ottemperato a tutti gli obblighi a loro imposti (art. 66 RA), ma l'arbitro dell'incontro giungesse nel sito sportivo oltre il termine di un tempo di gara (art. 66 RA) o il suo ritardo o un suo infortunio non ne consentisse la disputa, la LCFC corrisponderà un indennizzo nei termini previsti dall’art. 76 RA, lettera d).

45 Referto e compilazione

Terminata la partita, l’arbitro deve compilare al più presto e non oltre i termini previsti dall’art. 36 RA punto 8 il referto della gara, accedendo all’area riservata del portale della LCFC.
Il referto deve essere compilato in ogni sua parte.
L’arbitro non deve descrivere i motivi dell’ammonizione.
L’arbitro deve motivare l’espulsione descrivendo il comportamento illecito senza mai qualificarlo.
Deve sempre essere specificato con quale cartellino (verde o rosso) è stata disposta l’espulsione.
In particolare l’arbitro deve dare atto nel referto se:
- ha identificato per conoscenza personale un giocatore senza documento;
- vi è stato accordo tra le squadre sul prestito di giocatori o di guardalinee;
- vi è stato accordo tra le squadre e l’arbitro di giocare in altro sito sportivo la gara in caso di impraticabilità del terreno di gioco;
- l'accompagnatore della squadra non ha voluto sottoscrivere la lista gara, in tal caso deve essere indicato il motivo;
- l’accompagnatore della squadra non ha avvisato dell’arrivo nel perimetro di gara di un giocatore ritardatario,
- un giocatore ha riportato un infortunio durante l’incontro anche di lieve entità.

46 Guardalinee di parte

a) Qualora non sia prevista o possibile la presenza di una terna arbitrale, le squadre devono porre a disposizione dell'arbitro per tutta la durata della gara un tesserato iscritto nella lista gara come guardalinee di parte (art. 93 RD), che avrà la sola funzione di segnalare l'uscita della palla dalla linea laterale del terreno di gioco.
b) Il guardalinee di parte:
- deve obbligatoriamente indossare una casacca di colore diverso da quello delle squadre;
- può partecipare alla gara anche come atleta in qualsiasi momento e può tornare a svolgere la funzione di guardalinee nella stessa partita, purché la sua sostituzione sia autorizzata dall'arbitro.
c) Non possono svolgere la funzione di guardalinee di parte tesserati squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita.
In deroga a quanto sopra previsto possono svolgere la funzione di guardalinee di parte gli atleti (non dirigenti) squalificati per un periodo non superiore a 1 mese.
d) Una squadra può mettere a disposizione entrambi i guardalinee di parte. In tal caso l’arbitro darà atto nel referto dell’accordo intercorso tra le squadre, che comporta l’impossibilità per le stesse di eccepire alcunché sull'operato del guardalinee.
e) Il guardalinee di parte espulso durante la gara deve essere sostituito da un altro tesserato in lista gara di una delle due squadre, fermo restando quanto sopra disposto.

48 DIREZIONE DI GARE NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DELLA LCFC E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

a) Qualora un arbitro intenda dirigere con continuità gare non organizzate dalla LCFC, deve comunicare la propria volontà all’inizio di ogni nuova stagione sportiva nell’area riservata, mantenendo i campi della propria indisponibilità costantemente aggiornati (art. 36 RA - nr. 7), pena le sanzioni previste dall’art. 146 RD.
Tale comunicazione comporta la decurtazione del rimborso spese, per l’attività organizzata della LCFC, del 15%.
b) L’arbitro che intenda dirigere a titolo occasionale gare non organizzate dalla LCFC deve informare con almeno 20 giorni di anticipo il responsabile arbitrale e aggiornare la propria indisponibilità nell’area personale, pena le sanzioni previste dall'art. 146 RD.

49 Facoltà dell'ufficiale di gara di partecipare alle gare come atleta o dirigente e obblighi conseguenti (art. 13 RA)

a) Se l'arbitro intendesse partecipare a gare come atleta o dirigente deve comunicarlo tempestivamente al responsabile arbitrale e darne immediatamente atto nella propria scheda personale nell’area riservata (art. 13 RA - lettera f), pena le sanzioni previste dall'art. 146 RD.
b) L’arbitro non può dirigere le partite dello stesso girone in cui gioca la squadra con cui è tesserato.
c) Nel caso in cui l'arbitro subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'atleta o dirigente è interdetto dall'attività di arbitro per il medesimo periodo e viceversa.

50 DIREZIONE DELLE GARE SECONDO LE NORME CALCIONOVUS (ART. 34 BIS RA).

Due squadre, i cui dirigenti avessero superato il test specifico, potranno accordarsi per fare dirigere la partita ai loro dirigenti secondo le norme Calcionovus (art. 34 bis RA), comunicandolo via mail al responsabile della manifestazione almeno 7 giorni prima dell’inizio della gara.
Solo nel caso sopra previsto sarà rimborsato il costo della direzione della gara diretta secondo le norme Calcionovus.

Sito sportivo

51 Caratteristiche del sito sportivo

a) Gli spogliatoi del sito sportivo devono essere puliti, riscaldati e con servizi igienici funzionanti
b) Su terreno di gioco e campo per destinazione non ci devono essere ostacoli pregiudizievoli dell'incolumità delle persone.
c) Se indicato all'atto dell'iscrizione alla manifestazione l’impianto d'illuminazione deve essere funzionante e adeguato.
d) La pubblicazione del calendario delle gare della manifestazione o ogni sua variazione comporta il riconoscimento da parte della LCFC della regolarità dell'impianto sportivo (art. 54 RA).

52 Impraticabilità del terreno di gioco

a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco e di adeguatezza dell’impianto di illuminazione è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara e non è sindacabile dalle squadre.
b) Dopo gli adempimenti preliminari all’inizio della gara (art. 67 RA) l’arbitro decide sulla praticabilità del campo di gioco alla presenza dei capitani. Tale valutazione può avvenire anche nel corso della gara.
c) In caso di impraticabilità accertata del terreno di gioco e previo accordo tra le squadre e l’arbitro o suo eventuale sostituto, la gara potrà essere giocata in altro sito sportivo, purché nella stessa data. L’arbitro annoterà l’intervenuto accordo sul referto.
d) La LCFC ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.

Comunicazioni della LCFC

53 Norme di partecipazione

Le norme di partecipazione sono le disposizioni che regolano le manifestazioni e devono essere pubblicate nella relativa sezione del portale della LCFC (art. 17 RO).
Le stesse devono contenere le informazioni di seguito indicate:
a) la tipologia dell'attività (agonistica o ricreativa), la disciplina e l’ambito;
b) le formule e le date di svolgimento;
c) le eventuali integrazioni o deroghe alla Normativa;
d) il termine per esercitare il recesso (art. 20 RA);
e) il termine per i tesseramenti integrativi;
f) [abrogato];
g) [abrogato]
h) qualsiasi altra informazione la LCFC ritenga opportuno pubblicare.

54 Obbligo di pubblicazione degli atti della LCFC e modalità.

a) A pena di nullità, ogni informazione - quali le norme, le comunicazioni, i provvedimenti anche disciplinari o altro - deve essere pubblicata secondo le modalità indicate nell'articolo seguente.
b) Tali modalità devono garantire la conoscenza da parte di tutti i tesserati interessati.
c) Ogni informazione è efficace dal momento della sua pubblicazione, salvo diversa esplicita previsione.
d) I tesserati sono tenuti a verificare le informazioni contenute nel sito.
d) Il responsabile di ciascuna squadra è tenuto ad accedere all'area riservata della squadra stessa il giorno della gara da disputare per verificare ogni informazione pubblicata.
f) L’arbitro deve accedere alla propria area riservata almeno una volta la settimana e in ogni caso deve farlo il giorno della gara da dirigere, prima dell’orario di inizio previsto.
g) L’inadempimento del dovere di conoscenza a carico dei tesserati secondo quanto sopra disposto impedisce all’interessato di eccepire l’ignoranza delle informazioni di cui alla lettera a).

54bis Reperibilità delle informazioni.

Le informazioni sono pubblicate come di seguito riportato.
informazionisezione sitoarea squadra
organismi della LCFCchi siamoNO
contatticontattiNO
comunicazioni variecomunicazioniSI con link a sito
delibere consiglio direttivoeventi e scadenzeSI con link a sito
assemblee e riunionieventi e scadenzeSI con link a sito
normativanormativaNO
modifiche normativenormativaSI con link a sito
norme di partecipazionenorme di partecipazioneNO
domanda affiliazioneaffiliazione/iscrizioneNO
domanda iscrizioneaffiliazione/iscrizioneSI
tutela sanitariatutela sanitariaNO
infortuniinfortuniSI
gironinorme di partecipazioneNO
risultati e classificherisultati e classificheSI
variazioni calendarioNOSI
coppa amatoririsultati e classificheSI
sanzioni disciplinarisanzioniSI
cauzione: stato e variazioniNOSI
intimazione di pagamentoNOSI

55 Calendario delle gare

a) La LCFC deve emanare l'intero calendario delle gare prima dell'inizio di ogni fase della manifestazione.
b) Qualora ciò non fosse possibile, la LCFC comunicherà alle squadre il calendario di ciascuna giornata di gara con adeguato preavviso.

56 Comunicazione di variazioni operative

a) La LCFC può in ogni momento disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali che si rendessero necessarie.
b) Tali comunicazioni devono essere pubblicate nelle sezioni del portale della LCFC relative alla materia trattata e nell'area riservata della squadra e non possono avere effetto retroattivo.
c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza mediante comunicazioni inviate per email o messaggistica istantanea o per telefono, in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere pubblicate con tempestività secondo le modalità sopra riportate.

57 Regolamento del gioco del calcio

a) La LCFC può in ogni momento disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali che si rendessero necessarie.
b) Tali comunicazioni devono essere pubblicate nelle sezioni del portale della LCFC relative alla materia trattata e nell'area riservata della squadra e non possono avere effetto retroattivo.
c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza mediante comunicazioni inviate per email o messaggistica istantanea o per telefono, in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere pubblicate con tempestività secondo le modalità sopra riportate.

57bis Richiesta di correzione di attribuzione di gol

a) Se sul referto visibile dall'area squadre fosse stato attribuito un gol a un giocatore diverso da quello che l’ha segnato, la squadra a cui appartiene il tesserato interessato può chiedere la correzione del dato mediante l’apposita procedura presente nell’area riservata.
b) La richiesta dovrà essere evasa tempestivamente dal direttore della gara, sempre attraverso l’apposita procedura telematica. La decisione dell’arbitro non è sindacabile e sarà leggibile dall'area riservata dell’associazione richiedente.

Gare

58 Gara non disputata o non terminata

Una gara non disputata o non terminata va giocata in ogni caso nuovamente nei termini previsti dalla normativa o dalle norme di partecipazione - secondo le previsioni riportate negli articoli seguenti - salvo provvedimento disciplinare della perdita della gara.
Interpretazione autentica:
(vedi art. 3 C5 e art. 3 C11)

59 Giornate e orari delle gare

Le gare possono essere disputate durante tutto l’arco della settimana.
Ogni turno di gioco inizia il venerdì e termina il giovedì successivo.
Previa richiesta di entrambe le squadre e benestare della LCFC oppure a seguito di disposizione, le gare devono essere giocate durante le seguenti fasce orarie:
Nel calcio a 11.
• SABATO: non prima delle ore 14:30 e non dopo le 19:30;
• DOMENICA: non prima delle ore 10:00 e non dopo le 11:30;
• DAL LUNEDÌ al VENERDÌ: non prima delle ore 20:00 e non dopo le ore 21:00.
Nel calcio a 5.
• SABATO: non prima delle ore 14:30, non dopo le 15:30 se all’aperto, non dopo le 19:30 se al coperto,
• DOMENICA: all’aperto e al coperto, non prima delle ore 10:00 e non dopo le 11:30;
• DAL LUNEDÌ al VENERDÌ: al coperto, non prima delle ore 20:00 e non dopo le ore 21:40.
Le squadre devono garantire il corretto andamento della gara e quindi la buona visibilità in campo (art. 51 RA - lettera c), pena la perdita della gara.

60 Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
b) Le partite fissate d’ufficio dalla LCFC e le gare a eliminazione diretta non possono essere anticipate o posticipate senza autorizzazione del responsabile della manifestazione.
c) Su concorde richiesta scritta delle squadre interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA
d) Ogni variazione deve essere pubblicata nell'area riservata delle squadre del relativo girone.
e) Le squadre possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi. f) Le variazioni sono valide solo dopo la loro pubblicazione a seguito della conclusione della procedura telematica o dell’approvazione da parte della LCFC (art. 60 bis RA, lettera b.2 ultimo comma).
g) Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o non disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
h) Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
i) Qualora non ci fosse la disponibilità sufficiente di arbitri per dirigere le gare di una giornata, non verrà designato l’arbitro per la gara a cui partecipa la squadra che ha chiesto il maggior numero di rinvii e, in caso di parità di rinvii, a quella in cui gioca la squadra che ha recuperato più tardi la gara rinviata.
l) La responsabilità della mancata disputa della gara rinviata è a carico della squadra che per prima ha chiesto il rinvio. Se la partita rinviata non fosse disputata per qualsiasi causa, compresa la forza maggiore, in deroga all’art. 62 RA, o la mancata presenza dell’arbitro, la squadra che per prima ha chiesto il rinvio sarà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD. È il responsabile della manifestazione che deve comunicare al Giudice disciplinare la squadra responsabile della mancata disputa della gara.
La sanzione non si applicherà nel caso di assenza dell’arbitro se le squadre si accorderanno per far dirigere la gara da propri dirigenti secondo le norme Calcionovus, a condizione che gli stessi abbiano superato lo specifico test.
m) Tutte le gare devono essere giocate entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD.n) Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico della squadra prima nominata, salvo diverso accordo tra le parti.
Interpretazione autentica:
AL CAMPIONATO CARNICO 2023 SI APPLICA LA NORMA ANTERIORE AL 6.6.2023 Il consiglio direttivo interpreta autenticamente la dizione “qualsiasi causa” nel senso più ampio possibile, considerato che la scelta della squadra di non recuperare la gara "al più presto" (lettera h) comporta la conseguenza che qualora la partita non fosse giocata la responsabilità è sempre e comunque esclusivamente a carico della squadra che per prima ha chiesto il rinvio. Delibera del C.D. del 6.6.2023 La dizione "In ogni caso" (lettera i) comprende anche quello di forza maggiore, in considerazione del fatto che la scelta della squadra di non recuperare la gara "al più presto" (lettera h) comporta la conseguenza che qualora la partita non fosse giocata nel termine previsto si applicherà la sanzione di cui all'art. 93 RD, anche se la gara non si fosse potuta disputare per causa di forza maggiore. Delibera del C.D. del 28.10.2019

60bis Variazione singola di data, ora, luogo

A) ANTICIPO.
I. Ogni squadra può modificare data, ora o luogo della gara, purché l’altra approvi la richiesta mediante la procedura telematica.
II. Non è necessaria l'approvazione della seconda nominata se la gara viene anticipata in data diversa ma nel medesimo turno, purché la procedura telematica sia conclusa almeno 15 giorni prima del giorno della gara da anticipare.
B) POSTICIPO RICHIESTO DALLA PRIMA NOMINATA
b.1) RINVIO A DATA DA DESTINARSI
La prima nominata può rinviare la gara a data da destinarsi purché attivi la procedura telematica tra 24 e non oltre 3 ore prima dell’inizio della gara da rinviare. È onere del dirigente della squadra richiedente il rinvio avvisare almeno un dirigente della squadra avversaria affinché possa completare tempestivamente la procedura telematica. In ogni caso il sistema genererà un messaggio istantaneo di avviso all'arbitro, al supervisore e al dirigente della squadra avversaria.
Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della gara rinviata, la prima nominata deve attivare la procedura telematica prevista al punto successivo, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD
b.2) RINVIO A DATA, ORA O LUOGO
Per rinviare data, ora o luogo, la prima nominata può effettuare la variazione senza necessità d’approvazione da parte della seconda nominata, purché completi la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa della partita.
Qualora la procedura sia completata da 14 giorni fino a 3 ore prima della data prevista in calendario, la prima nominata, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD, deve indicare due date distinte. La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto quella prevista in calendario, mentre la seconda deve essere indicata non prima del giorno seguente la prima data. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine, si considera accettata la seconda data. Il dirigente della squadra richiedente deve avvisare del rinvio almeno un dirigente della squadra avversaria . In ogni caso all’attivazione della proposta di rinvio il sistema genererà un messaggio istantaneo al dirigente della squadra avversaria.
La gara non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara che la seconda nominata deve disputare, salvo che quest’ultima accetti tale data mediante la procedura telematica dalla propria area personale abilitando la data richiesta..
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica che comporti la non effettuazione della gara verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 RA.
C) RICHIESTA DI VARIAZIONE DA PARTE DELLA SECONDA NOMINATA
La seconda nominata può modificare data, ora o luogo della gara, purché la prima approvi la richiesta mediante la procedura telematica almeno 3 ore prima della gara prevista in calendario. La mancata accettazione da parte della prima nominata entro il predetto termine costituisce non accettazione.
D) RECUPERO
d.1) La prima nominata ha tempo 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa per attivare la relativa procedura, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD
d.2) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d’ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l’orario e il campo su cui disputare la partita.
Interpretazione autentica:
AL CAMPIONATO CARNICO 2023 SI APPLICA LA NORMA ANTERIORE AL 6.6.2023

60ter Variazione multipla di data, orario, luogo

a) Qualora la variazione riguardi più di 3 gare consecutive, la prima nominata deve richiederla al responsabile della manifestazione mediante email con anticipo di almeno:
– 14 giorni rispetto alla prima partita da rinviare per la variazione di date;
– 7 giorni per la variazione di orario o luogo.
b)Il responsabile della manifestazione deve confermare la ricezione della comunicazione sempre mediante email e pubblicarla nell'area squadra (art. 60 RA lettera f).
d)Qualora le gare da rinviare risultassero per qualsiasi motivo meno di 3, la variazione richiesta sarà considerata singola e non multipla, anche agli effetti del costo.

60quater Costi

a) Non sono previsti costi a carico delle squadre quando la variazione di gara deriva da:
- un rinvio determinato da causa di forza maggiore,
- una decisione dell’arbitro sull’impraticabilità del terreno di gioco,
- ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro,
- rinvio a data da destinarsi,
- variazioni concordata di orario (massimo 2h) e di campo effettuate entro le ore 24:00 del giorno precedente la gara,
- rinvio derivante dal inversione di campo concordata (es. la gara di ritorno non è a pagamento),
- variazione di campo prevista dall’art. 52 RA - lettera c.
b) Negli altri casi il costo della variazione è imputato alla squadra richiedente.
c) I costi per variazione singola di data, orario o luogo sono i seguenti:
– € 0,00 per gare rinviate alle giornate di martedi, mercoledi, giovedi e nelle giornate di recupero previste dalle norme di partecipazione,
- € 20,00 per gare rinviate alle giornate di venerdì sabato, domenica e lunedì, salvo giornate di recupero previste dalle norme di partecipazione;
– € 35,00 per la 3° e 4° variazione in qualsiasi giornata,
– € 50,00 dalla 5° in qualsiasi giornata.
d) Il costo per ciascuna variazione multipla è di € 10,00, dopo la prima che è gratuita.

61 OBBLIGO DI PORTARE A TERMINE LA GARA E LA MANIFESTAZIONE

a) Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine la manifestazione alla quale si iscrivono, di giocare interamente tutte le gare previste, compresa la manifestazione finale a cui la squadra si è qualificata, pena le sanzioni previste dagli art. 93 RD, art. 94 RD, art. 95 RD, 96 RD e 137 RD.
b) Qualora una squadra si ritiri da una manifestazione o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla rinunciataria. In tal caso non verranno computati i gol segnati o subiti da quest’ultima. Manterranno invece valore tutte le sanzioni disciplinari disposte nelle gare disputate dalla rinunciataria. La rinuncia non inciderà sulla classifica della coppa amatori e su quella dei marcatori.
c) In caso di ritiro dalla manifestazione, il responsabile della manifestazione pubblicherà nell'area riservata della squadra un avviso per tutti i tesserati della stessa affinché facciano pervenire la dichiarazione di dissociazione entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione, l’avviso dovrà essere inviato anche ai soci della rinunciataria mediante messaggio istantaneo. Il tesserato che non comunicasse per email all'indirizzo [email protected] la propria dissociazione nel termine sopra indicato sarà sanzionato con la pena prevista dall'art. 137 RD. Se i tesserati dissociati saranno in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione, pena le sanzioni previste dall'art. 96 RD. È compito del responsabile della manifestazione seguire interamente la procedura.
d) ABROGATO
e) Qualora una gara di finale o la manifestazione finale a cui la squadra si è qualificata, non venisse interamente disputata, ferme restando le sanzioni indicate al punto a), la squadra responsabile non sarà ammessa ad altre manifestazioni per un anno dalla data della sanzione, inoltre saranno revocati i benefici economici riconosciuti nella stagione in corso. I tesserati della squadra che non avessero preso parte alla finale o alla manifestazione o non l’avessero conclusa saranno sanzionati ai sensi dell’art. 137 RD.

62 Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le squadre non sono considerate rinunciatarie. L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla LCFC entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara mediante l’apposita procedura telematica accessibile dall'area riservata della squadra.
b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve essere caricata sempre nell'area riservata entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

63 Facoltà delle associazioni di giocare la gara data persa

a) Qualora una gara non fosse disputata per colpa di una o di entrambe le partecipanti, le stesse possono chiedere alla LCFC di giocare comunque la partita. b) La delibera di accoglimento è di competenza del responsabile della manifestazione e deve essere emessa a condizione che la richiesta sia formulata da entrambe le squadre e pervenga entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti disciplinari relativi alla gara non giocata. c) L’accoglimento comporta automaticamente la revoca del solo risultato fissato dal provvedimento disciplinare, mentre le altre sanzioni disposte nei confronti dei tesserati e squadre restano efficaci. d) Il risultato della gara ha valore a condizione che la stessa sia disputata e conclusa entro il termine della fase in cui era prevista.

64 Legittimazione a partecipare alle gare

Soltanto la presenza del nominativo sulla lista gara telematica legittima il tesserato a prendere parte alle gare.

65 Tesserati ammessi nel perimetro di gara

Per ogni squadra, i tesserati ammessi nel perimetro di gara (art. 12 DEF), purché iscritti nella lista gara e identificati dall'arbitro, sono:
a) giocatori (titolari e riserve);
b) guardalinee di parte, per il calcio a 11 (art. 46 RA);
c) dirigente accompagnatore ufficiale (art. 65bis RA);
d) dirigenti che possono svolgere le funzioni di guardalinee di parte, ma non possono giocare come atleti,, pena la sanzione di cui all'art. 97 RD
e) abilitato all’uso del defibrillatore, che deve essere iscritto nella lista gara e può non essere tesserato (art. 67 RA);
f) visionatore;
g) persone autorizzate dalla LCFC.
Nel caso in cui sia impedito l’accesso a tali soggetti la squadra prima nominata è sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD.

65bis Accompagnatore ufficiale

a) Ricopre il ruolo di accompagnatore ufficiale il socio che svolge solo tali funzioni e pertanto non può partecipare alla gara come atleta o guardalinee di parte.
b) In caso di sua espulsione, lo stesso viene considerato assente, con la perdita dei benefici previsti dall'art. 35 RA, salvo non sia sostituito da altro dirigente, che svolga le funzioni di accompagnatore e non abbia ricoperto quelle di guardalinee di parte.
c) Nel caso in cui l'espulsione avvenisse prima del calcio di inizio della gara, il dirigente potrà essere rimpiazzato in lista gara.
d) Le squadre che assicureranno la presenza dell'accompagnatore ufficiale e/o di dirigenti non giocatori per tutta la durata di una gara interamente disputata usufruiranno dei benefici previsti dall'art. 35 RA

66 Adempimenti della squadra: preliminari e successivi alla gara.

La funzione di accompagnatore è svolta dall'accompagnatore ufficiale o in sua mancanza dal capitano della squadra. L’accompagnatore deve assistere il direttore di gara in ogni momento e, a incontro terminato, rimanere a sua disposizione fino a quando non abbandona il campo, salvo casi particolari che suggeriscano una più prolungata assistenza.
A) ADEMPIMENTI PRELIMINARI
1) Qualora l’arbitro non fosse giunto sul campo di gioco 30 minuti prima dell'orario di inizio della gara, l’accompagnatore della squadra prima nominata deve telefonare al numero d'emergenza indicato nel sito sezione CONTATTI, per la sostituzione dell’arbitro designato o per comunicare la disponibilità a far dirigere la gara di propri dirigenti secondo le regole Calcionovus o per indicare l’eventuale presenza di un arbitro della LCFC nel sito sportivo (art. 14 DEF e art. 44 RA). Se la gara non venisse disputata per mancato o tardivo adempimento di tale disposizione la squadra prima nominata verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD.
Le due squadre devono comunque attendere l'arrivo del direttore di gara per un periodo non inferiore alla durata di un tempo previsto per la partita.
Qualora invece le squadre avessero deciso di far dirigere la gara da propri dirigenti secondo le regole Calcionovus, le stesse daranno inizio alla partita secondo le regole Calcionovus qualora l’arbitro non fosse giunto nel sito sportivo entro l’inizio previsto per la gara. In tal caso all’arbitro non verrà corrisposto il rimborso spese (art. 23 RO).
2) Prima dell'orario d’inizio - almeno 15 minuti per il calcio a 5 e 20 minuti per il calcio a 11 - l'accompagnatore della squadra deve presentare all'arbitro:
- la lista gara in unico originale,
- i documenti di identità delle persone ammesse nel perimetro di gara (art. 12 DEF e art. 85 RD).

B) LISTA GARA
La lista gara deve essere esclusivamente quella scaricabile dall'area riservata della squadra, non sono ammessi equipollenti, pena le sanzioni previste dall'art. 93 RD.
La lista gara deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'accompagnatore della squadra, pena la sanzione prevista dall'art. 86 RD.
La lista gara è in parte precompilata con i seguenti dati:
- estremi della gara;
- nominativo dell’arbitro e quello del visionatore arbitrale, se designato;
- denominazione della squadra;
- cognome, nome, data di nascita, situazione disciplinare e data di scadenza del certificato medico di ogni tesserato, oltre l'eventuale abilitazione all'uso del defibrillatore;
- data e ora della stampa della lista gara con indicazione se la stessa ha valore ai fini disciplinari.
Prima di consegnare la lista all'arbitro, l’accompagnatore della squadra deve integrarla con i seguenti dati:
- numero di maglia dell'atleta (artt. 4 C5 e 4 C11), in difetto quest'ultimo non potrà prendere parte alla partita;
- le seguenti lettere corrispondenti alle relative funzioni ricoperte dai tesserati:
P = tesserati presenti alla gara e identificati dall'arbitro,
C = capitano,
D = dirigente,
GL = guardalinee,
A = accompagnatore ufficiale,
- colore delle divise utilizzate,
- nome, cognome, tipo e numero del documento d’identità dell’eventuale addetto al defibrillatore, qualora non tesserato, da scrivere nell'apposito spazio.
In conformità a quanto previsto dall'art. 43 RD - lettera m, se la lista gara è stata scaricata dall'area riservata della squadra il giorno stesso della partita è legittimato a partecipare al gioco chi non ha riportato affianco al proprio nominativo la parola SQUALIFICATO o la data del termine della squalifica a tempo. Non ha valore quanto riportato nella colonna relativa alla situazione disciplinare se la lista gara è stata scaricata in data precedente la partita.
C) DOCUMENTI DI IDENTITÀ
Sono considerati documenti d'identità, anche se scaduti, quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la carta d'identità, la patente, il passaporto, il permesso di soggiorno, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti d'identità, il cartellino plastificato rilasciato dalla LCFC); non sono validi ai fini della identificazione le fotocopie non autenticate di detti documenti, i documenti di associazioni private, tessere associative e similari.
D) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per prendere parte alla partita il tesserato deve essere in lista gara, avere un numero o un ruolo assegnato, essere stato identificato dall’arbitro (art. 97 RD).
Non possono prendere parte al gioco tesserati che nella lista gara, a fianco del loro nominativo nella colonna destinata al certificato medico (VM), abbiano riportato la dizione “SCADUTA”, ciò anche nel caso in cui sia esibito certificato valido, pena le sanzioni previste dall'art. 130 RD
L’accompagnatore della squadra deve avvisare il direttore di gara se un giocatore è giunto in ritardo nel perimetro di gara (art. 12 DEF e art. 88 RD) e consegnare al più presto all’arbitro il documento d’identità del ritardatario.
Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro.
E) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
L'accompagnatore della squadra ha diritto di prendere visione, nello spogliatoio dell'arbitro e sotto il controllo dello stesso, della lista gara e dei documenti di identificazione dei tesserati della squadra avversaria prima o dopo la gara.
Al termine della partita l’accompagnatore della squadra deve verificare la lista gara, sempre nello spogliatoio dell'arbitro e dopo che lo stesso l’ha integrata ai sensi dell'art. 67 RA - 6° comma
La lista gara deve essere sempre sottoscritta dall'arbitro e dall'accompagnatore della squadra.
Dopo la sottoscrizione quest’ultimo ha diritto di fotografare entrambe le liste, anche ai fini della prova per un eventuale ricorso.
Qualora i dati riportati dall'arbitro risultassero errati, l’accompagnatore della squadra lo farà presente all'arbitro stesso affinché li corregga. Qualora il direttore di gara si rifiutasse di farlo, l’accompagnatore della squadra spunterà l’apposita casella sulla lista gara e trascriverà la richiesta di correzione sulla facciata posteriore sottoscrivendola e avendo cura di fotografarla a fini probatori. Se l'arbitro non glielo consentisse l’accompagnatore della squadra dovrà segnalarlo al procuratore di Lega inviando una e-mail a [email protected].
F) ADEMPIMENTI DOPO PARTITA
Qualora il referto non corrispondesse in alcune parti a quanto riportato nella lista gara, l’incaricato della squadra dovrà segnalarlo al giudice disciplinare dall’area riservata del portale allegando la foto della lista gara.

67 Adempimenti dell’arbitro: preliminari e successivi alla gara.

A) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'IDENTIFICAZIONE
Ricevuta la lista gara dall'accompagnatore della squadra (art. 66 RA - 1° comma), l'arbitro deve:
- accertarsi che la lista gara sia quella scaricata dall'area riservata della squadra (art. 66 RA - 2° comma), in difetto non deve consentire lo svolgimento della gara;
- verificare che i nominativi riportati nella lista corrispondano a quelli dei documenti di identità (art. 66 RA - 7° comma);
- controllare se nella lista gara, a fianco del nominativo dell'atleta nella colonna destinata alla visita medica (VM), è riportata la dizione "SCADUTA" (art. 154 RD);
- riportare nello spazio riservato l’orario in cui è arrivato nel sito sportivo.

B) IDENTIFICAZIONE PARTECIPANTI ALLA GARA
Effettuati tali adempimenti, l'arbitro si deve recare nello spogliatoio di ciascuna squadra per identificare i partecipanti alla gara mediante i documenti di identità (art. 66 RA - 7° comma) e per verificare che il numero di maglia assegnato al giocatore corrisponda a quello trascritto nella lista gara.
L’arbitro deve riportare nel referto il nominativo di ogni giocatore prestato ai sensi dell’art. 71 RA.
L’identificazione dei ritardatari può avvenire anche nel corso della partita.
L’arbitro deve inoltre consentire all'accompagnatore della squadra di visionare e fotografare la lista gara della squadra avversaria.

C) SOGGETTI A CUI L'ARBITRO NON DEVE CONSENTIRE DI PARTECIPARE ALLA GARA O DI GIOCARLA.
L'arbitro non deve permettere l'ingresso perimetro di gara (art. 12 DEF) nei seguenti casi:
a) tesserati non identificati o che l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, non ritiene identificabili. Nel caso in cui l'identificazione avvenga per conoscenza personale, il direttore di gara deve far partecipare alla gara il tesserato, specificando nel referto che lo stesso è stato identificato per conoscenza personale;
b) atleti che indossino un oggetto che l'arbitro ritiene pericoloso, a suo insindacabile giudizio;
c) atleti che vestano indumenti che non consentano nel modo più assoluto la loro identificazione nel corso della gara.
L'arbitro non deve consentire di giocare ad atleti che dalla lista gara risultino con certificato medico (VM) scaduto, anche nel caso in cui all'arbitro sia esibito un certificato valido.
Qualora un tesserato, che si trovasse in una delle condizioni sopra riportate, entrasse comunque sul terreno di gioco, l'arbitro deve intimare al capitano di farlo uscire. In caso di mancato rispetto di tale disposizione, l'arbitro deve interrompere definitivamente la gara con le conseguenze previste dall'art. 93 RD

D) ABILITATO ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE
L'arbitro deve sempre consentire l'accesso nel perimetro di gara (art. 12 DEF) all'abilitato all'uso del defibrillatore (art. 65 RA lettera e)..

E) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Al termine della gara l'arbitro deve integrare entrambe le liste gara indicando le ammonizioni (A), le espulsioni (R cartellino rosso e V cartellino verde) e le reti segnate (numero) in corrispondenza dei nominativi dei rispettivi tesserati.
Così integrate le liste, il direttore di gara le sottopone per la verifica agli accompagnatori delle squadre, permettendo sempre agli stessi di scrivere eventuali osservazioni (art. 66 RA - titolo “adempimenti successivi”) e invitandoli a sottoscrivere la rispettiva lista (art. 66 RA - titolo “adempimenti successivi”). In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'accompagnatore della squadra, l’arbitro deve darne atto in calce al referto.
Terminati tali adempimenti, l'arbitro deve sottoscrivere entrambe le liste gara permettendo all'accompagnatore di ciascuna squadra di fotografarle integralmente.
In caso di osservazioni, l’arbitro deve caricare il file della copia della lista che le contiene mediante l’apposita funzione “carica supplemento” nella sezione del referto gara.
L'arbitro è tenuto a conservare le liste gara fino a un mese dopo il termine della manifestazione.
L’arbitro deve riportare nel referto se l’accompagnatore della squadra non l’ha avvisato dell’arrivo nel perimetro di gara di un giocatore ritardatario (art. 88 RD).

67bis Partecipazione alla gara

Il tesserato iscritto alla lista gara, il cui nominativo è contrassegnato con la P (con cui sono identificati i presenti 65 RA), si intende partecipante alla gara a tutti gli effetti (art. 97 RD).

68 Tempi d'attesa

a) Le squadre devono presentarsi nel sito sportivo (art. 14 DEF) in tempo per consentire un puntuale inizio della gara.
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco (art. 16 DEF) delle squadre è fissato per il calcio a 5 in 10 minuti, mentre per il calcio a 11 in 25 minuti (art. 87 RD).
c) Qualora la gara non iniziasse entro il termine sopra previsto la squadra ritardataria è considerata rinunciataria (art. 94 RD).
d) Oltre il predetto termine le squadre, con il preventivo assenso dell'arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita. Se la gara non potesse concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze (art. 94 RD).
e) Nel caso in cui il ritardo della squadra comportasse per qualsiasi motivo l'impossibilità a concludere la gara la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria (art. 94 RD).

69 Obblighi dei tesserati e delle squadre per il regolare svolgimento delle gare

a). ABROGATO
b) Le due squadre devono indossare maglie del colore dichiarato al momento dell'iscrizione alla manifestazione. In caso di colore uguale o confondibile, la squadra prima nominata deve cambiare la propria muta. Qualora una squadra si presenti con una muta di colore diverso da quello ufficiale, la stessa dovrà cambiare la propria muta se è uguale o confondibile rispetto a quella della squadra avversaria.
ABROGATO
d) ABROGATO.
e) ABROGATO.
f) La squadra prima nominata deve mettere a disposizione un numero sufficiente di palloni per la disputa della gara.
g) Qualora l'inosservanza dei punti sopra previsti e delle disposizioni degli artt. 4 C5 e 4 C11 , non rendesse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 93 RD

70 Obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia della sicurezza dei tesserati

Le associazioni devono garantire la sicurezza dei tesserati prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano svolgere la rispettiva attività con serenità.,
La squadra prima nominata ha il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico nel proprio sito sportivo, adottando ogni provvedimento necessario.
L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 RD e 128 RD.

71 Prestito atleta per la singola gara

Una squadra può prestare all’avversaria fino ad un massimo di 3 atleti per il calcio a 11 e 2 per il calcio a 5, che dovranno indossare la divisa della squadra con cui giocheranno per tutta la durata della gara.
Il prestito non può avvenire nel corso della partita, ma deve essere effettuato prima dell’identificazione dei partecipanti alla gara da parte dell’arbitro.
L’arbitro riporterà nel referto il nominativo di ogni giocatore prestato.
L’atleta che cambiasse illegittimamente squadra a gara iniziata e giocasse anche una minima frazione della gara con la squadra d’appartenenza sarà sanzionato con l’espulsione (art. 17 C5 lettera b/4 e 17 C11 lettera b/4) e la squalifica prevista dell’art. 133 RD, mentre la squadra d’appartenenza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD.
Le eventuali sanzioni disciplinari subite dagli atleti prestati sono a carico della squadra d’appartenenza.

72 Facoltà dell'arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro-forma

È facoltà dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli per l’incolumità propria o di altri tesserati o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa "pro-forma".
È inoltre facoltà dell'arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte nel perimetro di gara persone non legittimate.
Nei casi sopra disciplinati la squadra responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 101 RD.

74 Ricusazione degli arbitri

È facoltà insindacabile di ogni squadra ricusare non più di 2 arbitri seguendo la relativa procedura nell'area riservata del portale.
La prima ricusazione può essere effettuata in qualsiasi momento e la seconda solo dopo che ha diretto una gara della squadra ricusante e non oltre 10 giorni dalla stessa.
La ricusazione è efficace immediatamente dopo il completamento della procedura (41 RA, lettera C).
La ricusazione non può essere revocata e cessa di efficacia al termine della manifestazione.
Interpretazione autentica:
Norma transitoria effettiva dal 19.12.2022 A seguito della modifica dell’art. 74 RA tutte le ricusazioni finora comunicate vengono annullate per consentire l’applicazione della nuova procedura prevista dalla citata norma. Fa eccezione la ricusazione di un arbitro che ha diretto una gara della squadra ricusante nella manifestazione in corso.

75 Riunioni informative

La LCFC può indire riunioni informative.
La notizia di tali riunioni viene pubblicata nella sezione “eventi e scadenze” del portale della LCFC e nell’area riservata delle squadre.
La LCFC può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione.

76 Premiazioni, restituzione cauzione, rimborsi e indennizzi

a) Le premiazioni avverranno come da delibera della LCFC pubblicata nella sezione EVENTI E SCADENZE del portale della LCFC e nell’area riservata delle squadre.
b) Il mancato ritiro del premio nella sede prevista comporta le sanzioni disposte dall'art. 92 RD.
c) A fine stagione le squadre scelgono, mediante l’apposita funzione prevista nell’area riservata del portale, se richiedere la restituzione , dell'importo residuo della cauzione versata all'inizio della manifestazione alla quale hanno partecipato o lasciarlo in deposito.
d) Nel caso in cui la gara non si fosse disputata per colpa imputabile alla LCFC la squadra ospitante riceverà a fine stagione come indennizzo per le spese del campo la somma di euro 100,00 per il calcio a 11 e 50,00 per il calcio a 5 (art. 44 RA, lettera G).
e) Se la gara non si fosse disputata per colpa imputabile all'avversaria l’altra squadra ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione (art. 61 RA, lettera D).
f) Nei casi sopra disciplinati le squadre non possono avanzare nei confronti della LCFC ulteriori richieste per qualsiasi titolo o ragione.

Formazione

77 Compiti di formazione della LCFC

L'attività di formazione deve svilupparsi per favorire l'attuazione sia di indirizzi comuni, sia di omogeneità di contenuti e di modalità dei corsi, il tutto sotto il coordinamento dell'ufficio presidenza della LCFC. La LCFC deve formare arbitri, visionatori arbitrali, giudici e procuratori di Lega, organizzando corsi (art. 79 RA). La LCFC deve promuovere attività informativa per tesserati con particolare attenzione sulla tutela del diritto alla salute.

78 Formatori

Il consiglio direttivo della LCFC deve nominare i formatori tra tesserati di provata esperienza.

79 Corsi di formazione

I corsi di formazione si distinguono in corsi di abilitazione e di istruzione.
a) Sono corsi di abilitazione esclusivamente quelli destinati alla formazione di arbitri e visionatori arbitrali.
Tali corsi, soggetti a un obbligo minimo di frequenza, devono prevedere gli argomenti di studio e una prova finale necessaria per ottenere l’abilitazione alla funzione.
Nel caso di arbitri già abilitati da altre organizzazioni sportive il corso potrà prevedere meno lezioni, fermo restando il superamento della prova finale.
b) Sono corsi di istruzione quelli destinati alla formazione e all'aggiornamento di giudici, procuratori di Lega, dirigenti di associazione, visionatori e arbitri.
Tali corsi devono indicare gli argomenti oggetto di approfondimento.

84 Registro dei corsi di formazione

L'ufficio di presidenza deve tenere il registro contenente l'elenco aggiornato dei corsi abilitativi con l’indicazione degli argomenti trattati e dei nominativi dei formatori e dei partecipanti.

86 Crediti formativi

Allo scopo di migliorare la cultura sportiva e incentivare la partecipazione alla vita associativa è previsto il riconoscimento di premialità per la partecipazione da parte di tesserati a eventi informativi , secondo le previsioni discrezionali dell'ufficio di presidenza, il quale farà a tal fine riferimento all'interesse dei temi trattati e delle caratteristiche dell'evento.
Ai crediti ottenuti dalla squadra si sommano quelli dei suoi tesserati. Nel caso in cui il partecipante cambiasse squadra, la premialità segue quest'ultimo a vantaggio della squadra con la quale sarà tesserato.

Doveri, obblighi e responsabilità disciplinari

1 Derogabilità delle norme del presente regolamento

Le deroghe al presente regolamento devono essere pubblicate nell'apposita sezione del portale della LCFC dedicata alle norme di partecipazione della manifestazione a pena di nullità e devono essere emesse nel rispetto dei principi della Carta.

2 Doveri e obblighi regolamentari

a) Le associazioni, le squadre e i tesserati hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'art. 7 CdP., nonché di mantenere sempre un comportamento leale, corretto e collaborativo nei confronti di ogni componente della LCFC.
b) Alle associazioni, alle squadre e ai tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi previsti da tali fonti normative si applicano le sanzioni disciplinari previste in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
c) È onere di ogni socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art. 6 RD).
d) Qualsiasi tesserato sia a conoscenza di gravi violazioni di norme dello Statuto o della Carta dei principi da parte di tesserati o associazioni deve denunciarlo sollecitamente all’indirizzo [email protected].

3 Responsabilità disciplinari delle associazioni e delle squadre

Le associazioni e le squadre rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti, anche omissivi o non collaborativi, dei propri tesserati e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a forza maggiore.

4 Responsabilità disciplinari del tesserato

Il tesserato risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso con dolo.
Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il tesserato risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa (art. 3 DEF), salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore (art. 6 DEF).

Illeciti

9 Illecito disciplinare

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa e in ogni altra disposizione emanata dalla LCFC, sia nelle fasi dell'attività sportiva, sia in quelle a essa collegate.

10 Violazioni degli obblighi previsti dal regolamento dell'attività

Le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento dell'attività costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel presente regolamento.

11 Protesta

Costituisce protesta qualsiasi gesto o espressione di contestazione verso tesserati.
Se la protesta è provocatoria o irriguardosa oppure è reiterata viene sanzionata ai sensi degli articoli 111 RD e 117 RD.
Il tipo di protesta prevista dall’art. 17/c/1/3 C11 o C5 non comporta la sanzione di squalifica, indipendentemente dal ruolo svolto dal tesserato.
Interpretazione autentica:
Costituisce protesta qualsiasi gesto o espressione di contestazione verso l’arbitro. Il tipo di protesta prevista dall’art. 17/c/1/3 C11 o C5 non comporta la sanzione di squalifica, indipendentemente dal ruolo svolto dal tesserato.

11bis Comportamento irriguardoso o/e provocatorio

Costituisce comportamento irriguardoso qualsiasi gesto o espressione di mancanza di rispetto verso tesserati o pubblico.
Costituisce comportamento provocatorio l’atteggiamento aggressivo rivolto verso tesserati o pubblico.

12 Offesa

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendenti a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso (artt. 112 RD e 118 RD).

13 Minaccia

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività (artt.113 RD, 119 RD e 120 RD).

14 Scorrettezza

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (artt. 124 RD. e 125 RD)

15 Atto di violenza

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire in modo grave e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (artt. 114 RD, 123 RD, 124 RD, 125 RD, 126 RD).

16 Istigazione

Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito.
Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d'istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.

16bis Falsa testimonianza

Costituisce falsa testimonianza qualsiasi affermazione non veritiera resa agli Organi disciplinari o al procuratore di Lega. Integra tale fattispecie anche una condotta renitente o non collaborativa (art. 138 RD).

17 Illecito sportivo

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le squadre e/o i tesserati che:
a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
b) inducano o tentino di indurre l’arbitro o il visionatore arbitrale ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva;
c) alterino documenti o utilizzino documenti falsi o contraffatti.

18 Omessa segnalazione dell'illecito sportivo

Le associazioni e/o i tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività, alla LCFC, quanto a loro conoscenza.
L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista dagli articoli 103 RD e 135 RD, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia.

Sanzioni

19 Concetto di sanzione

Per sanzione si intende la punizione erogata dal competente organo disciplinare a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da squadre o da tesserati e/o a essi attribuibili.
Interpretazione autentica:
Nel caso in cui l’arbitro qualificasse un comportamento illecito anziché descriverlo, il giudice dovrà sempre disporre la sanzione disciplinare e la pena meno grave prevista per la fattispecie indicata dall’arbitro. Nel caso in cui l’arbitro qualificasse il comportamento come proteste senza descriverlo non dovrà essere mai disposta alcuna sanzione, non avendo la fattispecie rilevanza disciplinare ai sensi del terzo comma dell’art. 11 RD. Qualora la qualificazione da parte dell'arbitro del comportamento illecito non consentisse al giudice di qualificarlo non dovrà essere disposta alcuna sanzione o la meno grave. In ciascuno di tali casi dovrà essere disposta nei confronti dell’arbitro la sanzione di cui all’art. 145 RD. Consiglio direttivo 2.11.2022

20 Tipicità della sanzione

Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall'art. 85 e seguenti del presente regolamento.

21 Attenuanti

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:
a) essersi subito attivato per ovviare al proprio comportamento illecito;
b) aver agito a seguito di provocazione, purché in maniera proporzionata alla stessa;
c) aver commesso il fatto illecito, non violento, in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui.
Non può essere mai considerato "fatto altrui" o "provocazione" qualsiasi provvedimento assunto da parte dell’arbitro.

22 Tentativo di illecito

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 26 RD - lettera b.

23 Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di capitano, dirigente, arbitro, guardalinee di parte;
b) aver commesso l'atto illecito con recidiva (art. 13 DEF);
c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell'atto illecito;
e) aver commesso l'atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi discriminatori (razzisti, sessisti, omofobi, ecc.) antisportivi o contrari ai principi di solidarietà;
h) non aver consentito l'identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall'art. 145 RD.
Tali aggravanti non si applicano nei casi di protesta prevista dall’art. 17/c/1/2 C11 o C5.

24 Aggravante speciale

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di arbitro o visionatore arbitrale o procuratore di Lega o dirigente LCFC o giudice.
Tale aggravante non si applica nel caso di proteste (art. 11 RD e art. 117 RD).

25 Criteri di applicazione della sanzione

La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo se previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.
La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso.
Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere dell’offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta.
Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 21 RD) o rispettivamente di aggravanti (artt. 23 RD e 24 RD).

26 Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti

a) L'applicazione di un'attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
b) Il ricorrere di un'aggravante semplice comporta l'aumento fino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l'applicazione di sanzioni di specie diversa.
c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l'applicazione di sanzioni di specie diversa.
e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell'art. 25 RD
g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

27 Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (art. 24 RD)

a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 24 R.D. la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria.
b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art. 21 RD - lettera b, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'Arbitro (art. 21 RD - ultimo comma).

29 Ammonizione

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall'arbitro al tesserato (artt. 16 C11 - 16 C5) e adottato nei confronti di quest'ultimo dall'organo disciplinare.

30 Censura

Costituisce censura il provvedimento adottato dall’organo disciplinare nei confronti dell’ufficiale di gara e avente natura di richiamo.

31 Sanzione pecuniaria

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall’organo disciplinare nei confronti delle squadre o dell’arbitro. L’ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 250,00.
L’importo della sanzione deve essere incamerato dalla LCFC, per le squadre mediante prelievo dalla cauzione, per l’arbitro defalcandola dal rimborso spese.

32 Confisca del premio

La confisca del premio è disposta dall'organo disciplinare nei confronti delle squadre ai sensi dell’art. 92 RD

33 Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare competente nei confronti di un tesserato al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.
Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione del provvedimento.
La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.

34 Squalifica

La squalifica è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti di un atleta o di un dirigente.
La squalifica comporta la sospensione da qualsiasi attività indipendentemente dalle funzioni ricoperte al momento del fatto e da quelle che durante il periodo di squalifica potrebbero essere ricoperte.
Il periodo di squalifica può essere indicato in giornate di gara, da un minimo di 1 a un massimo di 3, o a tempo determinato da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.

35 Interdizione dall'attività

L'interdizione dall'attività è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara, su segnalazione del procuratore di Lega.
Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.
Durante il periodo d'interdizione il tesserato è tenuto a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto "errore tecnico” (art. 5 CdP - lettera b, art. 60 quater RA, art. 60 RD), che consiste nell'erronea applicazione da parte dell'arbitro di norme o regole di gioco sottratte alla sua valutazione soggettiva.
L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD.
L’errore tecnico comporta la ripetizione della gara se lo stesso ha inciso in modo determinante sul risultato della partita.
Interpretazione autentica:
Interpretazione autentica sul significato di valutazione soggettiva dell’arbitro (Consiglio Direttivo 2.11.2023). La funzione dell'arbitro è quella di dirigere una gara prendendo decisioni su falli o scorrettezze, sulla modalità della ripresa del gioco, sulla validità di una rete, sull’effettiva durata di una gara, ecc. Alcuni di questi fatti devono essere interpretati dell’arbitro mediante una valutazione soggettiva che lo porterà a prendere o non una decisione in merito. Altri fatti sono invece sottratti all’apprezzamento del direttore di gara che deve decidere come previsto dal regolamento. Tra le valutazioni soggettive che spettano all’arbitro rientrano per esempio quelle che comportano un giudizio sull’illiceità di un comportamento o riguardano la concessione di un rigore, di una punizione o di un fuorigioco. Sono invece sottratte all’apprezzamento dell’arbitro le decisioni su questioni oggettivamente disciplinate del regolamento come per esempio: il numero di tempi di gioco da far disputare, l’espulsione in caso di doppia ammonizione, l’espulsione con cartellino verde per un comportamento sanzionato con un’espulsione con cartellino rosso e viceversa, la concessione di un calcio di rigore per un’infrazione che prevede solo ed esclusivamente un calcio di punizione indiretto, l’aver concesso una rete nella propria porta a seguito di calcio di punizione, l’aver fatto battere i tiri di rigore non facendo disputare i supplementari se previsti, non aver fatto calciare i tiri di rigore se previsti. Ebbene le decisioni rimesse alla valutazione soggettiva dell’arbitro sono sottratte a una censura postuma, per cui non può essere chiesto al giudice disciplinare di invalidarle. Diversamente si può ricorrere contro quelle decisioni dell’arbitro non rimesse alla sua valutazione soggettiva. In tali casi il giudice può disporre la ripetizione della gara purchè sussistano due condizioni: sia che l’errore tecnico risulti dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 75 RD, sia che l’errore abbia inciso in modo determinante sul risultato della partita (art. 37 RA).

38 Perdita della partita

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la perdita della partita con il risultato di:
- calcio a 11 = 0 - 3,
- calcio a 5, 7, 8 = 0 - 5,
o con il miglior risultato conseguito al termine della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o della manifestazione o alterato il loro regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze sia imputabile ai tesserati o, anche oggettivamente, alle squadre.
La perdita della gara può essere inflitta alle due squadre partecipanti, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro tesserati.
Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica.
Ai fini del calcolo delle reti per la classifica marcatori non sono validi i gol dei giocatori che hanno illegittimamente partecipato alla gara.

39 Penalizzazione di uno o più punti in classifica

La penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall'organo disciplinare nei confronti delle squadre, i cui tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva.
Nei casi in cui è disposta la perdita della gara oltre alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che la squadra o i tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l'evento.

40 Esclusione dalla manifestazione

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'organo disciplinare nei confronti delle squadre i cui tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei principi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dal presente regolamento.

41 Sospensione dall'attività

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti delle squadre. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

42 Ambito di efficacia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari, disposte dalla LCFC o dall'ente di promozione sportiva cui la stessa è eventualmente affiliata, sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (art. 54 RA e art. 83 RD - lettera a), se non resi noti precedentemente per email o messaggio istantaneo dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione. La comunicazione diretta alla squadra e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area riservata della squadra. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la quarta ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato squadra.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione o nella fase in corso. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione disciplinare. Qualora a seguito della presentazione del ricorso la sanzione fosse confermata anche in parte, la stessa resta efficace nella medesima manifestazione o nella prima manifestazione a cui il giocatore si iscrivesse;
l) In deroga a quanto previsto dalla lettera a), può prendere parte legittimamente al gioco il tesserato che non abbia riportato la dizione SQUALIFICATO affianco al proprio nominativo nella lista gara formata come previsto dall'art. 66 RA - 6° comma La partecipazione è legittima anche in caso di errore del sistema informatico o di provvedimento del giudice disciplinare a seguito di istanza di rettifica. Per contro, se la parola SQUALIFICATO è trascritta a fianco del nominativo del tesserato, è facoltà della squadra farlo giocare comunque, assumendosi la responsabilità dell'eventuale illegittima partecipazione alla gara.

44 Sospensione della decorrenza delle sanzioni

Qualora la squalifica a tempo inferiore a 6 mesi cadesse in un periodo di sospensione dell'attività, è facoltà degli organi disciplinari prorogare non oltre 2 mesi, con provvedimento succintamente motivato, il periodo di squalifica stesso, per garantire effettività della sanzione.
Il provvedimento di proroga può essere revocato per giusti motivi sopraggiunti dallo stesso giudice che lo ha disposto.

45 Estinzione delle sanzioni e prescrizione degli illeciti

a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornata perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta.
c) Fermo il giudicato formatosi per il decorso del termine d’impugnazione dopo l’omologazione della gara (art. 63 RD), gli illeciti si prescrivono dopo sei mesi dal fatto e comunque dopo un mese dal termine della manifestazione. In caso di manifestazione a più fasi o di partite a eliminazione diretta l’illecito si prescrive all’inizio della fase successiva rispetto a quella in cui l’illecito è stata commesso. L'illecito sportivo (art. 17 RD) si prescrive sempre dopo 1 anno dal fatto.
d) La proposizione di ricorso sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
Interpretazione autentica:
C.D. 13.02.2014

Ambiti di operatività della Giustizia Sportiva

46 Giurisdizione degli organi disciplinari

Gli organi disciplinari della LCFC hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.
Dispongono in via esclusiva nei confronti delle squadre e dei tesserati le sanzioni previste dal presente regolamento.
Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.
Le decisioni degli organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri organi istituzionali della LCFC.

47 Organi disciplinari

L'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio, i primi due a composizione monocratica, il terzo collegiale:
- il Giudice disciplinare di primo grado;
- il Giudice d'appello di secondo grado;
- la Corte di Giustizia di terzo grado.

48 Competenza degli organi disciplinari

a) Il giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
2) omologazione delle gare;
3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
4) accertamento della regolarità del tesseramento;
5) ABROGATO;
6) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD).
b) Il giudice d'appello è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
3) istanza di ricusazione del giudice di primo grado (art. 73 RD).
c) la corte di Giustizia è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza, limitatamente a questioni di legittimità;
2) remissione da parte di un giudice in caso di difformità interpretativa;
3) remissione da parte di un giudice per la non conformità delle norme rispetto allo Statuto e alla Carta dei Principi;
4) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
5) istanza di ricusazione del giudice di secondo grado (art. 73 RD).

Formazione e cessazione degli organi disciplinari

49 Incompatibilità

Nessun giudice può appartenere contemporaneamente a gradi diversi e non può mai giudicare lo stesso fatto in gradi diversi, né un fatto sul quale abbia avuto già modo di esprimere un proprio giudizio, anche in via incidentale (art. 5 RO).
Interpretazione autentica:
in tema di incompatibilità vedasi anche l'art. 5 RO

50 Nomina e composizione degli organi disciplinari

Il consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:
- il responsabile disciplinare, che può svolgere le funzioni di giudice nei tre gradi di giudizio;
- i giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del responsabile disciplinare;
- i giudici d'appello, su segnalazione del responsabile disciplinare;
- il/i procuratore/i di Lega (art. 56 RD).
É facoltà del Consiglio direttivo nominare altri giudici o procuratori nel corso del mandato.
I nominativi degli eletti, con l'indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati nella sezione "CHI SIAMO" del portale della LCFC dedicata agli organismi dell'associazione.
La corte di Giustizia è un collegio formato da due giudici appositamente nominati, caso per caso, dal responsabile disciplinare e scelti tra giudici disciplinari e d'appello, che non abbiano già emesso decisioni sul caso in questione. Il voto del giudice relatore sarà decisivo in caso di parità.
Nel caso previsto dall'art. 48 RD - lettera c) - punti 2 e 3 il collegio sarà composto da tre membri e deciderà con effetto vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili, con la partecipazione necessaria del responsabile disciplinare, o di un suo delegato in caso di incompatibilità, con funzione di presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità.

51 Cessazione dell'incarico degli organi disciplinari

Gli organi disciplinari durano in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo che li ha eletti.
Il consiglio direttivo della LCFC deve rimuovere l'organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.
Lo stesso consiglio può sostituire il/i componente/i dell'organo giudicante in caso di mancato svolgimento delle funzioni o in caso di comportamento scorretto.
I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dal consiglio della LCFC e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità. La delibera deve essere comunicata all'interessato con mezzo ricettizio, a pena di nullità del provvedimento.
Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri (art. 19 ST).

Instaurazione dei procedimenti davanti agli organi disciplinari

52 Procedimenti davanti all'organo di prima istanza

I procedimenti sono instaurati, davanti al giudice disciplinare:
a) d'ufficio;
b) su impulso del giudice dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 79 RD;
c) ABROGATO;
d) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
e) su comunicazione del procuratore di Lega (art. 56 RD) o dell'ufficio presidenza;
f) su segnalazione del visionatore arbitrale.

53 Procedimenti davanti all'organo di seconda istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il giudice d'appello:
a) su ricorso delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di primo grado;
b) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
c) su istanza di ricusazione (art. 73 RD).

54 Procedimenti davanti all'organo di terza istanza

I procedimenti sono instaurati presso la corte di Giustizia su:
a) su ricorso delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di secondo grado;
b) su remissione da parte di un giudice;
c) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
d) su istanza di ricusazione (art. 73 RD).

Procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara, visionatori, componenti dell'ufficio presidenza e consiglieri LCFC

55 Instaurazione del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si instaura nelle forme previste dai precedenti articoli o segnalazione degli organi competenti.
Le segnalazioni anonime o che potrebbero essere oggetto di ricorso, eccetto quelle relative a illecito sportivo o contraffazione di documenti, non sono procedibili.

56 Procuratore di Lega

Il procuratore di Lega ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'incolpato.
Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il procuratore deve comunicare, in forma ricettizia, all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico. Il procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'organo giudicante competente ovvero al consiglio direttivo in caso di procedimenti a carico di componenti dell’ufficio presidenza o consiglieri della LCFC, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato.
Al fine di fare emergere atti illeciti che violano gravemente i principi della Carta, il procuratore di Lega può concordare uno sconto di pena, per atti compiuti in relazione al fatto denunciato, con tesserati che abbiano collaborato fattivamente all'accertamento dei medesimi fatti.
La pena sarà disposta dal giudice, il quale dovrà motivare la sanzione nel solo caso di aggravamento della stessa rispetto alla pena proposta.
Se il procuratore di Lega è interdetto dall'attività o indagato, il Consiglio direttivo nominerà eventualmente anche ad interim un suo sostituto.

Ricorso e istanza

57 Soggetti legittimati a proporre ricorso

Sono legittimati a proporre ricorso le squadre, i tesserati, il presidente della LCFC.
Le impugnazioni del presidente della LCFC possono essere proposte su sua iniziativa o su impulso degli organi della LCFC, non su istanza di parte.

58 Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone istanza o ricorso deve avere interesse.
Ha sempre interesse il presidente della LCFC.
In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del ricorso le squadre e/o i tesserati partecipanti.
In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre istanza o ricorso i tesserati o le squadre i cui tesserati le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie hanno interesse le squadre che le hanno subite.
Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare partecipazione alla gara di tesserati, può presentare ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

59 Visura del referto arbitrale

Chiunque può prendere visione del referto arbitrale, accedendo all'area riservata alle associazioni nel portale della LCFC.

60 Oggetto del ricorso

Non può essere proposto ricorso per invalidare una decisione assunta dall’arbitro durante una gara, salvo errore tecnico (art. 5 CdP - lettera b, art. 37 RA, art. 60 quater RA) o errore sul tipo di cartellino con cui l'espulsione è stata notificata o falsificazione del referto (art. 152 RD).
Non sono impugnabili le ammonizioni o le censure disposte dal Giudice disciplinare, salvo che per errore di persona.

61 Forma del reclamo o del ricorso

A pena d'improcedibilità l’istanza o il ricorso devono essere redatti per iscritto.
L'organo disciplinare può dichiarare inammissibile l’istanza o il ricorso se risultano assolutamente indeterminati e indeterminabili:
a) il proponente;
b) il provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
c) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
d) l'esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
e) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
f) la formulazione delle conclusioni.

63 Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

a) Il ricorso deve essere proposto all'organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati:
- giudice d'appello = 10 giorni dalla pubblicazione della decisione di 1° grado,
- corte di Giustizia = 15 giorni dalla pubblicazione della decisione di 2° grado.
b) Se adottata una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 83 RD).
c) Qualora i fatti oggetto del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il ricorso deve pervenire alla LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la segreteria deve dare immediata comunicazione al presidente o a un dirigente dell'associazione controinteressata del ricorso proposto. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del ricorso.
d) Nei casi di illecito sportivo (artt. 17 RD, 102 RD, 134 RD, 100 RD, e 133 RD) è possibile proporre ricorso anche dopo il termine di cui al primo comma, ma non oltre i termini prescrizionali di cui all'art. 45 RD - punto c).
e) Qualora un comportamento illecito di un tesserato non fosse stato sanzionato in una manifestazione non organizzata dalla LCFC, il giudice disciplinare può sanzionarlo purché la relativa decisione sia assunta entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.
f) Il presidente della LCFC può ricorrere al giudice d’appello oltre i predetti termini, ma non oltre il 1° ottobre successivo al fatto, contro la decisione adottata dall'organo disciplinare di manifestazioni non organizzate dalla LCFC.

64 Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale.
I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

65 Rimessione in termine

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, su istanza di parte il giudice dispone la rimessione in termini della stessa.

66 Modalità di presentazione del ricorso o del controricorso

a) Il ricorso proposto dalla squadra deve essere caricato unitamente agli eventuali allegati in formato ".pdf" nell'area riservata della squadra a pena di improcedibilità. Il sistema rilascerà una ricevuta che attesterà il momento del ricevimento del ricorso. In difetto il ricorso si ha per non ricevuto.
b) Il ricorso proposto dal tesserato deve essere inviato con eventuali allegati per posta elettronica ordinaria all'indirizzo [email protected]. All'impugnativa deve essere unita, a pena d’improcedibilità, la contabile del bonifico effettuato (art. 67 RD - 3° comma). L’impugnativa si ha per ricevuta nel momento indicato nella email inviata, purché la stessa sia stata riscontrata dalla LCFC. In difetto il ricorso si ha per non ricevuto.
c) Nel caso in cui il ricorso imputasse ad altra associazione l'atto illecito per fatto proprio o di un suo socio, sarà cura della segreteria della LCFC trasmettere al più presto via email all'indirizzo dell'associazione interessata il ricorso, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD). La comunicazione va inviata solo all'associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del presidente dell'associazione far conoscere il ricorso al proprio socio. È sufficiente l'invio di una sola comunicazione all'associazione, anche se ci sono più interessati. La segreteria sarà tenuta a dare informazione al giudice incaricato dell'avvenuto adempimento.

67 Cauzione

In caso di reiezione di un ricorso, gli organi disciplinari sotto indicati devono disporre che gli importi sotto riportati siano trattenuti a carico del ricorrente:
- giudice d’appello (2° grado) = euro 50,00,
- corte di giustizia (3° grado) = euro 100,00.
L’importo dell’istanza di rettifica è di € 50,00.
Il tesserato che intende proporre ricorso deve versare previamente l’importo dovuto esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente della LCFC.
In caso di rinuncia al ricorso la somma versata deve essere comunque trattenuta.
Qualora l’impugnazione sia respinta la somma sopra indicata è prelevata dalla cauzione se proposta dalla squadra o trattenuta se proposta dal tesserato, salvo che il giudice rilevi giusti motivi per non procedere all’incasso della somma.
Se l’impugnazione fosse accolta anche parzialmente, la cauzione non deve essere trattenuta alla squadra, mentre deve essere restituita al tesserato.
Per i ricorsi presentati dal presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
È impugnazione temeraria quella proposta in assenza di prove o con la richiesta testimonianze dei soli componenti della propria squadra. In tal caso il giudice deve maggiorare la cauzione del triplo.

68 Controricorso

Hanno interesse (art. 58 RD) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del ricorso ai sensi dell'art. 66 RD
Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il ricorso, anche per quanto attiene alle modalità di trasmissione (art. 66 RD lettera b).
Esso deve essere inviato entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento del ricorso, a pena d'inammissibilità.
Nel caso disciplinato dall'art. 63 RD - lettera c il controricorso deve essere inviato entro il giorno successivo alla comunicazione con cui la LCFC ha informato del ricorso proposto.
Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (art. 67 RD).

69 Procedura di ricevimento e di trasmissione del ricorso o del controricorso all'organo giudicante

La segreteria della LCFC, ricevuto il ricorso o l’eventuale controricorso, trasmette al giudice competente entro il termine di 2 giorni dalla ricezione tutta la relativa documentazione.

71 Istanza

All'istanza si applica la disciplina prevista per il ricorso in quanto compatibile.

Singole ipotesi di ricorso

72 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione disciplinare o il referto arbitrale contenesse un errore materiale o di persona, l'interessato ha facoltà di presentare istanza al giudice competente per ottenere la rettifica dell'errore.
A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata a mezzo dell'apposita procedura telematica (accessibile dall'area riservata della squadra) entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva e alla stessa deve essere allegata la copia della lista gara sottoscritta dall'arbitro. Il giudice, esperiti gli opportuni accertamenti, decide entro 2 giorni dalla proposizione dell'istanza. La decisione sarà pubblicata nell'area riservata delle squadre del girone a cui appartiene quella istante. È facoltà del giudice riservarsi di motivare la decisione entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
In caso di reiezione dell’istanza sarà trattenuto l’importo previsto dall'art. 67 RD
L'istanza non è proponibile nel caso in cui la modifica richiesta sia in contrasto con i dati riportati nella lista sottoscritta.
Non è ammessa la rinuncia all'istanza (art. 70 RD).
La procedura non si applica per l’errata attribuzione del gol (art. 57 bis RA).

73 Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di ricusazione nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque nei confronti del giudice ritenuto non obiettivo. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.
L'istanza di ricusazione deve essere presentata al giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.
Il predetto giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.
La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso sino alla decisione in merito.
Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso da altro giudice del medesimo grado del giudice sostituito.
Nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il giudice deve astenersi dal giudizio rimettendo la decisione al responsabile disciplinare affinché affidi la decisione ad altro giudice di medesimo grado.

74 Revisione

L'interessato può chiedere la revisione della decisione e la conseguente modifica o revoca della sanzione qualora sia accertato che quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove false o di norme successivamente dichiarate illegittime o se dopo la decisione sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che i fatti sono diversi da quelli accertati e avrebbero comportato la modifica o la revoca della sanzione irrogata.
L'istanza deve essere proposta all'organo disciplinare di ultima istanza entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova o dalla pubblicazione della decisione che ha dichiarato illegittima la norma.

Strumenti di decisione

75 Le prove, acquisizione e valutazione

L'organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.
L'onere di fornire la prova a sostegno del ricorso è a carico di chi propone l’impugnazione.
Il giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.
I documenti pubblicati sul sito della LCFC o nell’area privata delle squadre hanno valore di prova incontrovertibile, così come le comunicazioni e i filmati della LCFC.
Le altre prove devono essere valutate in ragione dell’attendibilità del tesserato, della sua terzietà o dell’indifferenza rispetto ai fatti oggetto della controversia.
I filmati hanno valore probatorio anche contrastante con il contenuto del referto arbitrale purché chiaramente visibili, non contraffatti o alterati.
Eccetto i documenti della pubblica amministrazione, i documenti redatti da non tesserati o testimonianze fornite da questi ultimi possono essere valutate liberamente dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, motivandone il valore probatorio.
L'organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso.
Il giudice può ascoltare i testimoni anche mediante mezzi telematici che consentano l’accertamento dell’identità del teste.
Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.
I testimoni citati devono essere presenti all’audizione fissata dal giudice. È facoltà del giudice valutare la mancata comparizione degli stessi come argomento di prova.

Decisione

79 Fatto nuovo

Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al giudice disciplinare affinché proceda.

80 Riforma in peggio

Il giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata.
Lo stesso giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.

81 Revoca delle decisioni di primo grado

In caso di errore materiale contenuto nella decisione, è facoltà del giudice di primo grado revocare la stessa ed eventualmente disporre nuova o diversa sanzione.
La revoca deve essere disposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione contenente l’errore.

82 Forma della decisione disciplinare

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

b) nome e cognome del tesserato o/e denominazione dell'associazione o della squadra nei cui confronti è adottata la decisione;
c) indicazione della norma violata;
d) provvedimento adottato;

f) indicazione del nominativo del giudice emanante.
Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo e terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
g) indicazione del soggetto ricorrente;
h) provvedimento impugnato;
i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
j) motivazione della decisione;
k) dispositivo della decisione.

83 Pubblicazione delle decisioni

a) Le decisioni disciplinari riguardanti associazioni, squadre e tesserati devono essere pubblicate nella sezione del portale della LCFC dedicata alle sanzioni disciplinari, nonché nell'area riservata di ciascuna squadra, pena la loro inesistenza.
b) ABROGATO.
c) Qualora il tempo occorrente per la stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 15 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

84 Termini per la pubblicazione delle decisioni (art. 83 RD)

Le decisioni del Giudice disciplinare devono essere pubblicate entro 7 giorni dalla disputa della partita o dalla conoscenza del fatto o dalla comunicazione del procuratore di Lega (art. 55 RD e 56 RD).
Le decisioni del giudice d'appello devono essere pubblicate entro 14 giorni dal ricevimento del ricorso(art. 69 RD).
Le decisioni della corte di Giustizia devono essere pubblicate entro 21 giorni dal ricevimento del ricorso(art. 69 RD)
È consentita la facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti o l’assunzione di testimonianze, ferma restando la facoltà di cui all’art. 83 RD lettera c).

Previsioni disciplinari a carico delle associazioni

85 Ritardata presentazione lista-gara

oltre l’orario previsto dall’art. 66 RA, lettera a punto 2, fino a 5 minuti: ammenda di euro 5,00;
oltre 5 minuti fino a 10: ammenda di euro 10,00 ;
solo per il calcio a 11 dopo 10: ammenda di euro 15,00.

87 Ritardata presentazione della squadra in campo

oltre l’orario previsto fino a 10 minuti: ammenda di euro 20,00.
Per il calcio a 5:
- oltre 10 minuti perdita della gara (art. 93 RD)
Per il calcio a 11:
- oltre 10 minuti fino a 20 ammenda di euro 30,00;
- oltre 20 minuti fino a 25 ammenda di euro 50,00;
- oltre 25 minuti perdita della gara (art. 93 RD).
La sanzione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 85 RD

88 Altri inadempimenti

Esempio: mancato avviso all’arbitro di un giocatore giunto in ritardo (art. 66 RA), mancata sottoscrizione della lista-gara a fine partita, mancanza dei parastinchi, consumo di alcolici in campo durante la gara, aver fumato all'interno del recinto di gioco, mancato invio delle comunicazioni richieste, impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'art. 51 RA, , mancato uso di casacche e altri inadempimenti sanzionati dal Regolamento Attività:
- ammenda da euro 10,00 a 50,00.

88bis Aver fatto svolgere le funzioni di dirigente o di guardalinee di parte ad atleti squalificati per oltre un mese (art. 46 RA) o a dirigenti squalificati

a) ammenda di euro 60,00;
b) 1a recidiva: ammenda di euro 80,00;
c) ulteriori recidive: ammenda di euro 100,00.

89 MANCATA o RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 RA

- dal termine previsto al 7° giorno € 20,00,
- dall'8° al 14° giorno € 50,00,
- dopo il 14° giorno incameramento della cauzione ed esclusione dalla manifestazione.

92 Mancata presenza alle premiazioni (art. 76 RA)

ammenda di € 200,00, confisca del premio e revoca dei benefici economici eventualmente riconosciuti nella stagione in corso.

93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara

Casi:
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).

94 RINUNCIA A PRENDERE PARTE A UNA GARA IN CALENDARIO O A UNA FINALE O A GARA DI MANIFESTAZIONE FINALE

a) 1a rinuncia: perdita della gara e ammenda di euro 130,00;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
d) per ogni rinuncia successiva: 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 200,00.
e) per gare di finale o di manifestazione finale: ammenda di euro 200,00. In tal caso non si applicano le disposizioni seguenti.
Qualora una squadra preavvisi la LCFC consentendo il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà pari a metà della pena edittale.
La squadra che non disputa una partita, per causa imputabile all’avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un’indennità pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
In caso di esclusione dalla manifestazione di un’associazione la LCFC corrisponderà la medesima indennità a quelle squadre che non hanno giocato contro l’esclusa.

95 MANCATA DISPUTA DI UNA GARA, ANCHE SE GIÀ COMINCIATA

a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui il ritiro avvenga in segno di protesta:
d) 1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
e) 2° ritiro: ammenda di euro 200,00 e sospensione dall’attività da 1 a 2 anni.
In caso di esclusione di una squadra la LCFC corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l’esclusa un’indennità pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.

96 Ritiro di una squadra da una manifestazione

ammenda di euro 200,00 e sospensione dall’attività da 6 mesi a 1 anno.
Se il ritiro è in segno di protesta l’ammenda è di € 250,00 e la sospensione dell’attività è da 1 anno a 2 anni.

97 Aver fatto disputare una gara ad atleti non in regola con gli articoli 29 o 65/B o 66/D del regolamento attività o con le previsioni delle norme di partecipazione a una manifestazione che richiamino la sanzione prevista dal presente articolo anche a titolo di colpa

a) perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
c) per ogni ulteriore recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di euro 70,00;
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà.

98 Aver fatto partecipare alla gara atleti squalificati

a) perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.
La perdita della gara riguarda solo la/e partita/e che il tesserato non avrebbe dovuto disputare, a decorrere da quella successiva alla pubblicazione della squalifica.

99 Aver fatto partecipare tesserati a una o più gare in contrasto con quanto previsto dagli artt. 16 RA e 20 RA

a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

100 Aver fatto partecipare un atleta a una gara senza un certificato medico valido, anche a titolo di colpa

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

101 Casi in cui l'arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma ai sensi dell'art. 72 RA

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

102 Illecito sportivo (art.17 RD)

a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda da euro 100,00 a 150,00;
b) 1a recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

103 Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti un illecito sportivo (art.18 RD)

a) ammenda di euro 80,00;
b) ulteriori recidive: ammenda di euro 100,00.

104 Corresponsione di compensi di carattere economico o rimborsi in cambio di prestazioni sportive, eccetto i casi consentiti dalla Normativa

a) revoca dei titoli conseguiti nella stagione in cui il fatto è stato commesso e retrocessione all'ultimo posto dell'ultima categoria;
b) revoca dei titoli conseguiti nella stagione in cui il fatto è stato commesso ed esclusione da ogni manifestazione da 1 a 2 anni.

105 Offese gravi e ripetute nei confronti di tesserati da parte di sostenitori al seguito

a) ammenda da euro 10,00 a 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

106 Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di tesserati da parte di sostenitori al seguito

a) ammenda di euro 25,00;
b) 1a recidiva: ammenda di euro 50,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.

107 Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari da parte di sostenitori al seguito

a) ammenda di euro 40,00;
b) 1a recidiva: ammenda di euro 60,00;
c) 2a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
d) 3a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

108 Atti di violenza nei confronti di tesserati da parte di sostenitori al seguito

a) ammenda di euro 80,00;
b) 1a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.
Qualora l’atto sia commesso nei confronti di dirigente della LCFC o procuratore di lega, arbitro, visionatore arbitrale si applicano le seguenti sanzioni.
d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
e) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

109 Mancata assistenza nei confronti di tesserati aggrediti

a) ammenda di euro 50,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

110 Inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 70 RA sull'ordine pubblico

a) ammenda di euro 75,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

111 Proteste nei confronti dell'arbitro da parte di più tesserati in concorso tra loro (art. 11 RD secondo comma)

a) ammenda di euro 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

112 Offese nei confronti di tesserati o del pubblico da parte di più tesserati in concorso fra loro (art. 12 RD)

a) ammenda di euro 30,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

113 Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di tesserati o del pubblico da parte di più tesserati in concorso tra loro (art. 13 RD)

a) ammenda di euro 50,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 25,00 rispetto alla precedente ammenda.

114 Atti di violenza nei confronti di tesserati o del pubblico da parte di più tesserati in concorso tra loro (art. 15 RD)

a) ammenda di euro 100,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00.
Qualora l'atto sia commesso nei confronti di dirigenti della LCFC o procuratore di lega, arbitro, visionatore arbitrale si applicano le seguenti sanzioni:
d) perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
e) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

Previsioni disciplinari a carico dei tesserati

118 Offese (art. 12 RD)

da 1 giornata a 1 mese di squalifica.

119 Atteggiamenti minacciosi semplici (art. 13 RD)

da 2 giornate a 1 mese di squalifica.

121 Scorrettezza in azione di gioco (art. 14 RD)

da 1 giornata a 1 mese di squalifica.

123 Atto di violenza in azione di gioco (art. 15 RD)

da 3 giornate a 3 mesi di squalifica.

128 Inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 70 RA, anche a titolo di colpa

da 2 giornate a 1 mese di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

129 Aver fatto disputare o aver disputato una o più gare non in regola con gli articoli 29 o 65/B o 66D o del regolamento attività o con le previsioni delle norme di partecipazione a una manifestazione che richiamino la sanzione prevista dal presente articolo, anche a titolo di colpa

da 1 giornata a 6 mesi di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.

130 Aver fatto partecipare o aver partecipato a una gara senza un certificato medico valido (art. 22 RA), anche a titolo di colpa

da 1 a 2 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

131 Aver fatto partecipare tesserati, anche con funzioni di guardalinee di parte (salvo deroga di cui all’art. 46 RA), a una o più gare o aver disputato una o più gare con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa

da 1 mese a 6 mesi di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
È facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.

132 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto di quanto previsto dagli artt. 11 RA e 20 RA, anche a titolo di colpa.

da 6 mesi a 2 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
È facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.

134 Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell’illecito sportivo

da 2 a 5 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

137 MANCATA PARTECIPAZIONE A UNA FINALE O A DI GARA MANIFESTAZIONE FINALE O NON CONCLUSIONE DELLE STESSE (ART. 61 RA LETTERA E).

squalifica da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi di squalifica, se per protesta la pena va raddoppiata.

Previsioni disciplinari a carico di arbitri e visionatori

142 Previsioni generali a carico di arbitri e visionatori arbitrali

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli arbitri, i guardalinee ufficiali e i visionatori arbitrali rispondono a norma di quanto disposto nel precedente capo. In questi casi, laddove sia prevista per i tesserati la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli arbitri, ai guardalinee ufficiali e i visionatori arbitrali la sanzione dell’interdizione dall’attività.

143 Vestizione della divisa della LCFC

Mancata vestizione della divisa in gare rientranti nell’attività della LCFC:
- ammenda di euro 25,00, da maggiorare di euro 30,00 in caso di esposizione di loghi o stemmi di altri enti o federazioni o/e in caso di recidiva.

146 Direzione di gare non rientranti nell'attività della LCFC senza COMUNICAZIONE (ART. 48 RA). Partecipazione alla gara come atleta o dirigente senza la comunicazione prevista dall'art. 49 R.A. anche a titolo di colpa.

a) Direzione di gare non rientranti nell’attività della LCFC senza averlo comunicato a inizio stagione o mancato aggiornamento della propria indisponibilità nell’area personale (art. 48 RA - lettera a)
- ammenda di euro 50,00;
- 1a recidiva: ammenda di euro 100,00;
- 2a recidiva: ammenda di euro 150,00.
b) Direzione occasionale di gare non rientranti nell’attività della LCFC senza aver informato tempestivamente il Responsabile Arbitrale e senza aver aggiornato la propria indisponibilità nell’area personale (art. 48 RA - lettera b)
- ammenda di euro 30,00;
- 1a recidiva: ammenda di euro 60,00;
- 2a recidiva: ammenda di euro 100,00.
c) Partecipazione alla gara come atleta o dirigente senza la comunicazione prevista (art. 49 RA)
- ammenda di euro 15,00.

147 Mancata telefonata al supervisore (art. 36 RA)

ammenda di euro 20,00 da cumulare con la sanzione prevista dall’art. 149 RD ultimo comma o dall’art. 150 RD
In caso di recidiva la sanzione va raddoppiata.

149 Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa

ammenda di euro 5,00 fino a 10 minuti dopo l’orario di presentazione (art. 36 RA lettera B/1);
ammenda di euro 10,00 fino a 15 minuti;
ammenda di euro 20,00 oltre 20 minuti;
tali ammende devono essere aumentate della metà in caso di conseguente ritardo dell’inizio della partita rispetto all’orario previsto.
Ammenda di euro 100,00 se a causa del ritardo la partita non si fosse disputata o conclusa.

150 Mancato arrivo sul terreno di gioco o inadempimento di quanto previsto dall'art. 36 RA - lettera c), anche a titolo di colpa.

a) non corresponsione del rimborso spese e ammenda euro 50,00;
b) 1a recidiva: ammenda di euro 80,00;
c) ulteriori recidive: ammenda di ulteriori euro 20,00.
d) non corresponsione del rimborso spese e ammenda di euro 100,00 se il mancato arrivo non consentisse di disputare o concludere la gara;
e) recidive: ammenda di ulteriori euro 50,00.

151 Rifiuto a dirigere un incontro al quale l'arbitro è stato designato

a) dal 4° rifiuto nel corso della medesima stagione: ammenda di euro 15,00;
b) dal 6° : ammenda di euro 30,00;
c) dall’8° : ammenda di euro 50,00.

152 Falsificazione del referto o della relazione

interdizione dall’attività da 6 mesi a 2 anni, ammenda da euro 25,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC per 1 anno decorrente dal termine del periodo d’interdizione.

153 Comportamento volto ad alterare il risultato della partita

interdizione dall’attività da 2 anni a 3 anni e ammenda di euro 250,00, ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC per 1 anno decorrente dal termine del periodo d’interdizione.

154 Aver consentito a un atleta di partecipare alla gara senza aver verificato sulla lista gara l'avvenuta scadenza del certificato medico o il suo mancato inserimento (art. 36 RA - punto 3 e art. 67 RA - 3° paragrafo - penultimo comma).

a) 200,00 euro di ammenda;
b) 1° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda;
c) 2° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda e interdizione dall'attività per 2 anni.

155 Violazione degli adempimenti previsti dall'art. 35 RD - ultimo comma, anche a titolo di colpa

Interdizione dall’attività da 3 a 6 mesi e ammenda da euro 25,00 a 50,00.

1 Terreno di gioco

a) DIMENSIONI: Il terreno di gioco (art. 16 DEF) deve essere rettangolare, piano, liscio, privo di asperità e deve avere le seguenti misure:
- lunghezza minimo m. 25 massimo m. 42;
- larghezza minimo m. 14 massimo m. 25.
In ogni caso la lunghezza deve essere maggiore della larghezza.
b) SEGNATURA: il terreno di gioco deve essere delimitato da linee chiaramente visibili di larghezza massima cm. 8, che ne fanno parte integrante.
I lati maggiori del terreno sono denominati linee laterali, quelli minori linee di porta.
Attraverso il terreno, per tutta la sua larghezza, deve essere tracciata la linea mediana.
Nel centro deve essere chiaramente segnato un punto intorno al quale deve essere tracciata una circonferenza avente un raggio di m. 3. In ciascun vertice d’angolo del terreno può essere tracciato verso l’interno un arco di cerchio di raggio massimo di cm. 25.
c) AREA DI RIGORE: da entrambe le linee di porta, facendo centro in ciascun palo e con raggio compreso tra un minimo di m. 4 e un massimo di m. 6 (in proporzione alla larghezza del terreno di gioco), devono essere tracciate, all'interno del terreno, due semicirconferenze congiunte da una retta lunga m. 3 parallela alla linea di porta.
Il punto del calcio di rigore è segnato in modo visibile a m. 6 dalla linea di porta ed equidistante dai pali.
d) ZONA DELLE SOSTITUZIONI: sulla linea laterale, dal lato dove sono ubicate le panchine dei giocatori di riserva, possono essere tracciate perpendicolarmente a essa due linee lunghe cm. 80, equidistanti m. 3 dalla linea mediana.
e) LE PORTE: sono collocate al centro di ciascuna linea di porta e sono costituite da due pali verticali ed equidistanti dagli angoli.
I pali devono essere congiunti all’estremità superiore da una barra trasversale posta a m. 2 dal suolo (misura presa dal bordo inferiore).
La distanza tra i due pali deve essere di m. 3.
I pali, di colore contrastante con l’ambiente e il fondo del terreno di gioco, devono avere identica larghezza e spessore non superiori a cm. 8 ed essere di materiale resistente, nonché fissati al suolo in modo sicuro.
Le porte mobili possono essere utilizzate solo se vincolate al terreno in modo sicuro da impedire il ribaltamento. In difetto, l’arbitro deve astenersi dal dare inizio alla gara.
Reti di colore contrastante con l’ambiente e il fondo del terreno di gioco devono essere poste dietro le porte e fissate ai pali, alla barra trasversale e al suolo.
Le reti devono essere sostenute nella parte superiore da idonei supporti.
La maglia della rete non deve consentire il passaggio del pallone.
Le reti sono obbligatorie; in mancanza di esse l’arbitro deve astenersi dal dare inizio alla gara.
Le porte e le reti non devono costituire alcun pericolo per i giocatori.
Se la barra trasversale viene spostata o si rompe, il gioco deve essere sospeso fino a quando la stessa non sarà riparata o sostituita e rimessa nella sua posizione. La gara riprenderà con una rimessa da parte dell’arbitro nel punto in cui si trovava il pallone nel momento dell’interruzione del gioco. Se la barra non è riparabile la gara deve essere interrotta.

2 Pallone

a) Il pallone deve essere sferico.
Il suo involucro esterno deve essere di materiale che non costituisca pericolo per i giocatori.
Il pallone deve avere una circonferenza compresa tra cm. 62 e cm. 64 (nr. 4).
All'inizio della gara deve avere il peso compreso tra 390 e 430 grammi.
Deve essere a rimbalzo controllato, ovvero se lasciato cadere da un’altezza di 2 metri deve avere un rimbalzo compreso tra 40 e 60 cm.
b) La verifica della regolarità dei palloni di gara spetta all'arbitro.
c) La scelta del pallone con cui cominciare la gara spetta ai capitani delle squadre. L’eventuale controversia deve essere risolta dall'arbitro.
d) Se il pallone scoppia o si danneggia quando è in gioco la gara deve essere sospesa. La ripresa del gioco avverrà con una rimessa da parte dell’arbitro nel punto in cui si trovava il pallone nel momento in cui si è reso inutilizzabile.
Se il pallone scoppia o si danneggia quando non è in gioco, ovvero prima dell'esecuzione di una qualsiasi ripresa di gioco, la gara riprenderà con la medesima ripresa prevista prima dell’interruzione.
e) Il pallone non può essere sostituito durante la gara senza l’autorizzazione dell’arbitro.

3 Numero dei giocatori

a) Ciascuna squadra deve essere formata da 1 portiere e un massimo di 4 calciatori disputanti la gara.
La gara non può essere giocata se una squadra dispone di meno di 3 giocatori.
b) I giocatori di riserva devono indossare una casacca non confondibile con le maglie delle squadre e devono sostare nelle panchine o in prossimità delle stesse purché non interferiscano nel gioco. I giocatori di riserva possono allontanarsi dalla predetta zona per un breve lasso di tempo o per effettuare il riscaldamento.
c) Le sostituzioni possono avvenire anche a gioco in svolgimento (volanti), tranne quella del portiere che deve essere effettuata a gioco fermo, previo assenso dell’arbitro, informato del numero del sostituito e del sostituto. Le sostituzioni devono essere effettuate in prossimità della linea mediana.
Le sostituzioni possono avvenire anche durante il time-out.
Il subentrante può entrare sul terreno di gioco solo dopo che è uscito il giocatore sostituito. La sostituzione si concretizza quando il sostituto entra nel terreno di gioco.
Un giocatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco, sostituendo un altro giocatore, anche più volte.
Non c’è limite alle sostituzioni.
d) Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a gioco fermo e con scambio della maglia, in modo che il nuovo portiere sia individuabile.
e) Durante tutta la gara, sul terreno di gioco o in panchina, deve essere presente il capitano. Il capitano è l'unico tesserato che, a gioco fermo, può chiedere chiarimenti all'arbitro sulle decisioni assunte. Prima della gara lo stesso può esprimere riserve sulla regolarità del terreno di gioco, che dovranno essere annotate nel referto di gara.
In caso di espulsione del capitano o in caso di sua uscita dal perimetro di gara, tale funzione deve essere assunta da un altro giocatore.

INFRAZIONI E SANZIONI
f) Se, con il pallone in gioco in occasione di una sostituzione volante, il sostituto entra nel terreno di gioco prima che il sostituito ne sia uscito, oppure se uno dei due entra o esce da un punto diverso dalla zona delle sostituzioni, o se il sostituto del portiere entra nel terreno di gioco senza l’autorizzazione dell’arbitro:
- il gioco deve essere interrotto, tranne nel caso in cui ci sia un’azione d’attacco avversaria non condizionata dall'infrazione; il gioco, se interrotto, deve essere ripreso con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione;
- il sostituto entrato in anticipo deve essere ammonito e deve uscire dal terreno di gioco;
- il giocatore entrato o uscito da un punto diverso dalla zona delle sostituzioni deve essere ammonito.
g) Se, col pallone in gioco, un calciatore scambia maglia e ruolo con il portiere:
- il gioco non sarà interrotto;
- eventuali giocate con le mani dentro la propria area di rigore da parte del giocatore con la maglia da portiere saranno valide;
- entrambi i giocatori in questione saranno ammoniti alla prima interruzione di gioco.
h) Se l’arbitro, dopo la segnatura di una rete e prima che il gioco riprenda, rileva che la squadra che l’ha segnata è in sovrannumero, la rete deve essere annullata e la gara va ripresa con una rimessa dal fondo. Se invece il gol è subito dalla squadra in sovrannumero la rete è da convalidare. In ogni caso è da ammonire il giocatore che è entrato in sovrannumero. Se l’arbitro non è in grado di individuare l’ultimo giocatore entrato, deve farselo indicare dal capitano.

4 Equipaggiamento dei giocatori

a) L’equipaggiamento obbligatorio di un giocatore è costituito da maglia, calzoncini, calzettoni e scarpe idonee per il calcio a 5 con suola di gomma o materiale similare.
b) I giocatori di ciascuna squadra devono indossare mute di colore identico ma differente da quello della squadra avversaria. Al fine di distinguere un giocatore della stessa squadra dall’altro le maglie devono riportare un numero diverso compreso tra 1 e 99.
c) Il portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri giocatori e dall'arbitro.
d) Il capitano deve indossare al braccio una fascia di colore diverso da quello della maglia.
e) Sono ammessi occhiali e altre protezioni che non rappresentino - a giudizio insindacabile dell’arbitro - alcun tipo di pericolo per il giocatore e per gli altri partecipanti.
f) Nel caso in cui, durante un’azione, un giocatore perda un indumento obbligatorio il gioco non deve essere interrotto se l’azione non ne è stata condizionata.

INFRAZIONI E SANZIONI
g) Se l’arbitro rileva che un giocatore non indossa l’equipaggiamento obbligatorio oppure indossa un oggetto, a suo insindacabile giudizio, pericoloso per sé stesso e/o per gli altri partecipanti deve allontanare temporaneamente il giocatore dal terreno di gioco affinché regolarizzi l’equipaggiamento o si privi dell’oggetto. Solo dopo ciò, e previa autorizzazione dell’arbitro, il giocatore può rientrare.
In caso di inottemperanza delle disposizioni dell’arbitro il giocatore deve essere ammonito e il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione.

5 Arbitro

a) L’equipaggiamento obbligatorio dell’arbitro è costituito da:
1. divisa, fornita dalla LCFC, che deve essere di colore differente da quello delle maglie delle due squadre in campo; in ogni caso l'arbitro deve tenere a disposizione almeno una seconda casacca;
2. scarpe da calcio o calcetto;
3. taccuino con cartellini rosso, giallo e verde;
4. orologi con cronometro;
5. fischietto;
6. moneta per sorteggio.
b) La giurisdizione dell’arbitro sui tesserati comincia quando il direttore di gara giunge nel sito sportivo e cessa quando se n'è allontanato definitivamente.
c) Le decisioni dell’arbitro su questioni relative al gioco sono inappellabili ma revocabili dallo stesso se ritiene di essere incorso in errore, sempre che il gioco non sia stato ripreso.
d) Dirige la gara l’arbitro designato; nel caso siano due uno di essi deve essere indicato come primo.
Se primo e secondo arbitro fischiano contemporaneamente un’interruzione di gioco per motivi in contrasto tra loro, comprese sanzioni disciplinari, ha priorità la decisione del primo arbitro.
Le ammonizioni o le espulsioni possono essere notificate all'interessato indifferentemente da uno dei due arbitri.
e) L’arbitro deve:
1. vigilare sul rispetto delle regole del gioco;
2. consentire l’accesso al terreno di gioco alle sole persone indicate nella lista gara o a quelle autorizzate per scritto dalla LCFC;
3. svolgere le funzioni di cronometrista;
4. dare il segnale di inizio e ripresa del gioco;
5. sospendere il gioco nel caso in cui un giocatore sia gravemente infortunato o che presenti una ferita sanguinante. In tal caso il giocatore deve uscire dal terreno di gioco e può rientrarvi solo quando l’emorragia è stata arrestata e previa autorizzazione dell’arbitro;
6. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori che commettono falli passibili di ammonizione o espulsione. Diversamente dall’espulsione, nel caso di ammonizione, l'arbitro non è tenuto a intervenire immediatamente ma deve farlo in occasione della prima interruzione di gioco;
7. non infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che facendolo risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l’infrazione, mentre dovrà sanzionare il comportamento illecito se il vantaggio accordato non si è concretizzato;
8. concludere la gara per comportamenti che pregiudichino o possano pregiudicare la sua incolumità o autonomia di giudizio;
9. riportare dettagliatamente nel referto ogni fatto rilevante accaduto in occasione dell’evento sportivo.
f) L’arbitro può:
1. sospendere il gioco per qualsiasi infrazione delle regole;
2. interrompere il gioco in caso di scorrettezza che non pregiudichi o possa pregiudicare la sua incolumità o autonomia di giudizio; in tal caso il gioco riprenderà con una sua rimessa (art. 9 C5 lettera b) solo se il pallone fosse stato in gioco (art. 7 C5 lettera a),
3. sospendere o concludere la gara a causa di eventi atmosferici, d'intrusione di estranei o d'altre cause che possano mettere in pericolo l’incolumità propria o di altre persone.
g) Il secondo arbitro opera, munito di fischietto, sul lato opposto a quello del primo.
Il secondo arbitro ha gli stessi compiti del primo eccetto quelli di cui alla lettera e) punti 4 e 9 e alla lettera f) punto 2 e inoltre quelli di:
1. verificare il periodo di 2 minuti di penalità in caso di espulsione di un giocatore;
2. controllare che le sostituzioni volanti avvengano in modo regolare;
3. controllare la durata del time-out;
4. collaborare nella redazione del referto.
In caso di ingerenza del secondo arbitro nelle decisioni del primo, quest’ultimo lo solleverà dalle sue funzioni, riportando i fatti nel referto di gara e segnalandoli anche al responsabile del settore arbitrale.
In caso di infortunio o malore di uno dei due arbitri, l’altro deve proseguire la direzione della gara da solo.
Nel caso la partita sia diretta da un solo arbitro, i suoi poteri sono quelli attribuiti al primo e al secondo arbitro.

6 Durata della gara

a) La gara è divisa in due periodi di 25 minuti ciascuno, interrotti da un intervallo non superiore a 10 e non inferiore a 5 minuti.
b) Gli eventuali tempi supplementari hanno durata di 5 minuti ciascuno senza intervallo, salvo il tempo necessario per l'inversione di campo tra le squadre.
Durante lo svolgimento dei tempi supplementari non sono consentiti time-out.
c) Se un calcio di rigore deve essere battuto o ripetuto, la durata di ciascun periodo deve essere prolungata per consentirne l'esecuzione.
d) La durata del recupero per interruzioni di gioco è a discrezione dell'arbitro.
e) Ciascun periodo di gara deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per:
- i time-out;
- gli infortuni dei giocatori;
- le manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo.
f) Il time out è un’interruzione di gioco della durata di 1 minuto che deve essere accordata dall'Arbitro, a gioco fermo, su richiesta del Dirigente Accompagnatore o del Capitano di una squadra.
Il time out può essere chiesto da ogni squadra una volta per tempo e nelle fasi di gioco in cui è in possesso di palla. Il periodo usufruito come time out va recuperato integralmente.
Se una squadra non ha chiesto il time out nel primo tempo di gara, non può recuperarlo nel secondo.
L’Arbitro, per indicare la concessione del time out, deve formare una “T” con le mani.

7 Pallone in gioco e non in gioco

a) Il pallone è in gioco quando:
- all'inizio dei due tempi della gara o dopo la segnatura di una rete, posizionato a centrocampo, è toccato e si muove;
- dopo un’interruzione è toccato e si muove;
- dopo la rimessa dell’arbitro ha toccato il terreno ed è giocato da un atleta;
- dopo la rimessa dal fondo è uscito dall’area di rigore verso il terreno di gioco;
- dopo la rimessa laterale è entrato sul terreno di gioco oltrepassando interamente la linea laterale.
b) Il pallone non è in gioco quando:
- ha interamente oltrepassato verso l'esterno una linea laterale o di porta;
- il gioco è interrotto dall'arbitro;
- tocca il soffitto o un elemento sospeso sopra il campo di gioco.
c) Se una persona non autorizzata a stare in campo o un animale o un oggetto interferisce nell’azione, l'arbitro deve interrompere il gioco e riprenderlo dopo aver allontanato l’estraneo:
- con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione;
- facendo ripetere il tiro, quando si tratti di calcio di rigore.
d) Se l'arbitro emette un fischio involontariamente o per errore oppure se il pallone tocca l'arbitro, il gioco non deve essere interrotto, salvo che ciò svantaggi una squadra. In questo caso il gioco deve essere ripreso con una rimessa dell'arbitro che consegnerà il pallone alla squadra che per ultima lo ha giocato in deroga all’art. 9 C5 - lettera b.
e) Se l'arbitro fosse impossibilitato a emettere tempestivamente il fischio per interrompere il gioco deve far comprendere la sua decisione con la voce e/o con gesti; nel caso sia presente il secondo arbitro deve attirare la sua attenzione per fargli interrompere il gioco.

8 Segnatura di una rete e risultato della gara

a) Una rete risulta segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta, tra i pali e sotto la sbarra trasversale, purché l’azione non sia viziata da un fallo rilevato dall'arbitro.
b) Una rete può essere segnata direttamente su calcio d’inizio (art. 9 C5).
c) Una rete non è valida quando è segnata:
1. direttamente (senza successive deviazioni) nella porta avversaria su calcio di punizione indiretto o su rimessa laterale o rimessa del portiere o dopo una parata avvenuta con le mani: in tali casi il gioco deve essere ripreso con una rimessa del portiere;
2. direttamente (senza successive deviazioni) nella propria porta con un calcio di punizione diretto o indiretto o su rimessa laterale o calcio d'angolo: in tal caso il gioco deve essere ripreso con un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria;
3. con un pallone divenuto irregolare: in tal caso il gioco deve essere ripreso con una rimessa dell’arbitro nel punto in cui è stata ravvisata l’alterazione.
d) Il portiere non può segnare direttamente una rete con le mani. Può invece segnarla colpendo il pallone con i piedi, dopo una parata avvenuta con le mani o a seguito di un passaggio di un compagno, purché il pallone abbia prima toccato il terreno di gioco.
e) La squadra che segna il maggiore numero di reti è considerata vincente. Se non sono state segnate reti o se le squadre ne hanno segnato un numero eguale, la gara si conclude in parità.

9 Calcio d’inizio e rimessa da parte dell’arbitro

a) Il calcio d'inizio è la procedura con cui si iniziano i periodi di gara e si riprende il gioco dopo la segnatura di una rete.
1. All'inizio della gara l’arbitro concede al capitano della squadra seconda nominata la facoltà di scegliere il verso della moneta con cui si effettua il sorteggio per scegliere la propria metà campo o il calcio d’inizio della gara.
2. La squadra che non ha battuto il calcio d'inizio nel primo periodo lo batterà nel secondo.
3. Nel secondo periodo di gara, le squadre invertono le posizioni in campo.
4. Al calcio d'inizio le squadre devono disporsi nella propria metà campo a eccezione di chi batte il calcio d’inizio.
5. Al fischio dell’arbitro il pallone, fermo nel punto centrale della linea mediana, deve essere toccato da un giocatore della squadra che batte il calcio d’inizio o la ripresa di gioco, mentre i giocatori avversari devono restare a una distanza non inferiore a m 3 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco.
6. Quando una squadra ha segnato una rete spetta alla squadra che l'ha subita riprendere il gioco con un nuovo calcio d’inizio.

INFRAZIONI E SANZIONI
7. Per qualsiasi infrazione, il calcio d’inizio deve essere ripetuto, eccetto quando il giocatore, dopo aver battuto il calcio d’inizio rigiochi nuovamente il pallone prima che lo abbia toccato un altro, pena un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui è stato toccato per la seconda volta il pallone.

b) La rimessa dell'arbitro è la procedura con cui il gioco riprende dopo un'interruzione quando previsto da questo regolamento.
1. In tal caso l'arbitro riprende il gioco con una propria rimessa facendo cadere il pallone sul terreno nel punto in cui si trovava al momento dell’interruzione. Se il pallone si trovava nell'area di rigore, la rimessa deve essere effettuata sulla linea di tale area nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell’arresto del gioco.
2. Il giocatori devono stare a una distanza adeguata da consentire la ripresa del gioco.
3. Il pallone non è giocabile fino a che non tocca il suolo.

INFRAZIONI E SANZIONI
4. La rimessa va ripetuta se il pallone è giocato prima di toccare il suolo oppure, se non toccato da alcun giocatore, oltrepassa interamente la linea laterale o di porta.

10 Rimessa laterale

a) La rimessa laterale è la modalità con cui si riprende il gioco quando il pallone esce interamente dalla una delle linee laterali oppure quando tocca il soffitto o un elemento estraneo.
b) La rimessa è assegnata alla squadra avversaria del giocatore che ha toccato per ultimo il pallone.
c) La rimessa va effettuata nel punto in cui la palla è uscita o in quello più vicino a dov’è avvenuto il contatto col soffitto o con l’elemento estraneo.
d) Al momento dell’esecuzione, con il pallone fermo sulla linea laterale, il giocatore incaricato della rimessa deve:
- eseguirla con i piedi entro 4 secondi dal momento in cui è in condizione di effettuarla regolarmente,
- non oltrepassare completamente con il piede d’appoggio la linea laterale verso il terreno di gioco.
e) La palla è in gioco nel momento in cui entra completamente nel terreno.
f) Il pallone non può essere giocato una seconda volta da chi ha effettuato la rimessa prima che sia toccato da altro giocatore.
g) I giocatori della squadra avversaria devono stare a non meno di m 3 dal pallone.
h) Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa laterale.

INFRAZIONI E SANZIONI
i) La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere c) e d) comporta la ripetizione della rimessa da parte della squadra avversaria.
l) La violazione delle prescrizioni di cui alla lettera f) è punita con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l’infrazione.
m) Se un avversario non rispetta la distanza di cui al punto g) l’arbitro deve intervenire per farla rispettare, salvo che il giocatore abbia già effettuato la rimessa.

11 Rimessa dal fondo

a) La rimessa dal fondo è la modalità con cui la squadra difendente riprende il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore della squadra avversaria, ha interamente superato la linea di porta per terra o in aria, senza che una rete sia stata segnata.
b) La rimessa deve essere effettuata dal portiere con le mani dall'interno dell’area di rigore entro quattro secondi da quando è in condizione di farlo.
c) I giocatori avversari devono posizionarsi al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco (art. 7 C5).
d) Dopo la rimessa, il portiere non può giocare il pallone fino a quando questo sia stato toccato da un avversario oppure sia stato giocato da un compagno purchè, in tal caso, abbia anche superato la metà campo.
e) Su rimessa dal fondo non può essere segnata direttamente una rete.

INFRAZIONI E SANZIONI
f) In caso di violazione del punto d) l'arbitro deve accordare alla squadra avversaria un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
g) Se venisse segnata una rete violando la disposizione della lettera e) il gioco deve essere ripreso con una rimessa dal fondo da parte della squadra avversaria.

12 Calcio d’angolo

a) Il calcio d’angolo è la modalità con cui la squadra attaccante riprende il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore della squadra avversaria, supera interamente la linea di porta per terra o in aria, senza che una rete sia stata segnata.
b) Il pallone va posto entro l’arco del cerchio d’angolo più vicino al punto in cui è uscito. In assenza dell’arco di cerchio, deve essere posizionato sul punto di intersezione della linea di porta con quella laterale.
c) I giocatori della squadra difendente devono posizionarsi ad almeno m 3 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco.
d) Il giocatore che ha battuto il calcio d’angolo non può toccare il pallone una seconda volta prima che sia stato giocato da un altro giocatore.
e) Una rete può essere segnata direttamente su calcio d’angolo solo contro la squadra avversaria.
f) Il calcio d’angolo deve essere battuto entro 4 secondi dal momento in cui il giocatore incaricato è in condizioni di eseguirlo regolarmente.

INFRAZIONI E SANZIONI
g) Il calcio d’angolo deve essere ripetuto se non è rispettato quanto previsto dalle lettere b) e c).
h) L’infrazione delle disposizioni di cui alla lettera d) è sanzionata con un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l’infrazione.
i) Se a seguito della battuta del calcio d’angolo il pallone terminasse direttamente nella porta della squadra che lo ha calciato, il gioco deve essere ripreso con un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria.
l) L’infrazione delle disposizioni di cui alla lettera f) è sanzionata con la ripresa del gioco mediante rimessa dal fondo del portiere avversario.

13 Calcio di punizione

a) Il calcio di punizione è la modalità con cui riprende il gioco a seguito di un’infrazione commessa da un tesserato partecipante alla partita (art. 11 DEF), con il pallone in gioco e nel perimetro di gara.

b) In ragione del tipo di fallo o scorrettezza il calcio di punizione sarà diretto o indiretto.
1. Solo in caso di punizione diretta è possibile realizzare una rete nella porta avversaria senza tocchi di altri giocatori. Nel caso di punizione indiretta la rete sarà valida solo se il pallone avrà toccato un altro giocatore; in assenza di tocchi il gioco sarà ripreso con una rimessa dal fondo.
2. Nel caso di punizione indiretta l’arbitro segnala la sua decisione alzando un braccio al di sopra della testa, mantenendolo in tale posizione finché il pallone non sia stato toccato da un altro giocatore o abbia cessato di essere in gioco.

c) Il calcio di punizione deve essere battuto nel punto indicato dall’arbitro e a palla ferma, pena la ripetizione dello stesso secondo la corretta modalità.
Il calcio di punizione deve essere battuto entro 4 secondi dal momento in cui la palla può essere giocata, pena un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria da battere nello stesso punto.
1. Se il calcio di punizione è accordato a una squadra fuori dalla propria area di rigore, il pallone è in gioco non appena è toccato e si muove.
2. Se il calcio di punizione è accordato a una squadra all’interno della propria area di rigore, il pallone è in gioco quando esce interamente dall’area stessa verso il terreno di gioco.

d) Quando un giocatore batte un calcio di punizione tutti gli avversari devono rapidamente portarsi a una distanza non inferiore a m 5 dal pallone fino a quando questo non è in gioco, pena la ripetizione della punizione.
Prima di battere la punizione il giocatore può chiedere all’arbitro la verifica della distanza e in questo caso la punizione non può essere battuta prima del fischio dell’arbitro, pena la ripetizione della stessa. In alternativa il giocatore può scegliere di battere la punizione prima che gli avversari abbiano completato il posizionamento, ma questo preclude la ripetizione.
I giocatori che beneficiano della punizione devono posizionarsi non a contatto della barriera avversaria.
1. Se il calcio di punizione è battuto dall’interno della propria area di rigore i giocatori avversari devono trovarsi fuori dall’area stessa nel rispetto della distanza sopra prescritta. In difetto il calcio di punizione va ripetuto.
2. Se il calcio di punizione è battuto da una distanza inferiore a m 5 dalla linea di porta avversaria, i giocatori difendenti possono disporsi sulla linea di porta stessa.

e) Chi calcia la punizione non può toccare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore, pena un calcio di punizione indiretto - diretto se il tocco avviene con le mani - dal punto in cui è stata commessa l’infrazione.

f) Qualora un giocatore, dal di fuori dell’area di rigore, calci direttamente nella propria porta un calcio di punizione la rete non deve essere convalidata e il gioco deve essere ripreso con un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria. Se invece il calcio di punizione è stato battuto dall’interno della propria area di rigore, lo stesso deve essere ripetuto, perché il pallone non è in gioco.

13.1 PUNIZIONI DIRETTE
a) Il calcio di punizione diretto sanziona i seguenti falli o scorrettezze commessi - anche per negligenza, imprudenza o vigoria sproporzionata - da un giocatore titolare nei confronti di un avversario presente nel perimetro di gara (art. 12 DEF). Se l’infrazione è commessa nel campo per destinazione (art. 1 DEF) il calcio di punizione verrà battuto sulla linea perimetrale nel punto più vicino a quello dell’infrazione. Se la linea perimetrale fa parte dell’area di rigore l’infrazione è sanzionata con un calcio di rigore.
1. colpire o tentare di colpire un avversario;
2. far cadere un avversario sgambettandolo o curvandosi davanti o dietro di lui;
3. eseguire una carica irregolare a un avversario oppure effettuare un contrasto con la spalla in modo violento o con eccessiva vigoria;
4. trattenere un avversario;
5. spingere o saltare sopra un avversario;
6. sputare contro un avversario, offenderlo o minacciarlo;
7. toccare volontariamente il pallone con la mano, a eccezione del portiere quando tocca il pallone all’interno della propria area di rigore;
8. deviare il pallone con braccia o mani, tenendo una posizione non funzionale al movimento compiuto;
9. contrastare in scivolata un avversario, a eccezione il portiere che, per entrare in possesso del pallone all’interno della propria area di rigore, può tuffarsi davanti a un avversario, purché non si lanci in scivolata con le gambe in avanti rispetto al corpo.

b) Un calcio di punizione diretto sanziona inoltre:
1. il giocatore titolare che commette un’altra scorrettezza rispetto a quelle sopra previste nei confronti di una riserva o dirigente avversario;
2. il giocatore titolare che utilizza un oggetto, diverso dal pallone di gara, per colpire o tentare di colpire un avversario titolare, oppure colpisce o tenta di colpire un giocatore avversario di riserva o un dirigente avversario o il pallone di gara con un oggetto;
3. il calciatore titolare temporaneamente fuori dal terreno di gioco, oppure il giocatore di riserva o il dirigente che lancia o calcia un oggetto sul terreno di gioco interferendo nel gioco stesso,
4. i giocatori di riserva o i dirigenti che commettono una qualsiasi scorrettezza nei confronti di un avversario titolare.
Il calcio di punizione verrà eseguito nel punto in cui l’oggetto ha colpito o stava per colpire l’avversario o il pallone o rispettivamente dove l’interferenza o l’infrazione è avvenuta. Nell’area di rigore sarà sanzionato un calcio di rigore.

13.2 PUNIZIONI INDIRETTE
a) Il calcio di punizione indiretto sanziona i seguenti falli o scorrettezze commessi da un giocatore titolare nei confronti di un avversario titolare presente nel perimetro di gara (art. 12 DEF).
Il calcio di punizione indiretto sanziona anche l’infrazione volontaria commessa da un titolare contro un tesserato della propria squadra. Se l’infrazione è commessa nel campo per destinazione (art. 1 DEF) il calcio di punizione va battuto sulla linea perimetrale nel punto più vicino a quello dell’infrazione.
1. giocare in modo pericoloso senza contatto;
2. fare ostruzione senza contatto o caricare l'avversario, ma con pallone non a distanza di gioco, in entrambi i casi impedendo la progressione a un avversario;
3. intervenire sul pallone da terra o trattenerlo con l’avversario a distanza di gioco;
4. ostacolare il portiere nella sua area di rigore quando ha il pallone in mano;
5. richiedere all’arbitro, a parole o gesti, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente;
6. simulare di aver subito un fallo;
7. condizionare con parole o gesti il gioco dell’avversario;
8. sollevarsi sulle spalle del compagno per trarne vantaggio;
9. entrare in campo senza autorizzazione dell’arbitro;
10. non rispettare le regole nella rimessa laterale avversaria;
11. battere un calcio di punizione o d’angolo dopo 4 secondi;
12. proferire una parola o frase blasfema.

b) Un calcio di punizione indiretto concesso nell’area di rigore avversaria deve essere battuto sulla linea dell’area stessa nel punto più vicino al luogo in cui è stata commessa l’infrazione.

c) Il calcio di punizione indiretto sanziona anche le seguenti infrazioni commesse del portiere:
1. toccare o controllare il pallone con le mani, nella propria area di rigore, dopo che questo gli è stato volontariamente passato da un compagno di squadra con qualsiasi parte del corpo o direttamente da rimessa laterale;
2. mantenere il possesso del pallone o controllarlo con mani o braccia per più di 4 secondi, durante i quali è consentito far rimbalzare il pallone e riprenderlo;
3. toccare nuovamente il pallone dopo essersene spossessato e prima che lo stesso non sia stato toccato da un avversario o abbia superato la linea mediana del terreno di gioco.

14 Calcio di rigore

a) Il calcio di rigore è la modalità con cui si riprende il gioco quando il calcio di punizione diretto sanziona un’infrazione commessa da un giocatore all’interno della propria area di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone purché lo stesso sia in gioco.
Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rigore.

b) Il giocatore incaricato della battuta deve essere chiaramente identificato. Se il rigore viene calciato senza preavviso da un compagno del giocatore designato, il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto del calcio di rigore.

c) Il pallone deve essere fermo e posizionato sopra il punto di battuta segnato sul campo a 6 metri dalla linea di porta.

d) Il calcio di rigore deve essere battuto in avanti dopo il fischio dell’arbitro e il pallone è in gioco appena è calciato e si muove.
Se il calcio di rigore viene battuto all’indietro il gioco è interrotto e riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria.

e) Il giocatore non può interrompere la rincorsa, pena la ripetizione del tiro nel caso di segnatura della rete.

f) L’incaricato alla battuta non può toccare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore, pena un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l’infrazione. Se il tocco è avvenuto con le mani il calcio di punizione sarà diretto.

g) Il portiere della squadra difendente deve restare sulla linea di porta fra i pali facendo fronte a chi batte. Se il portiere stacca entrambi i piedi dalla linea prima del tiro e il pallone non entra in porta, il calcio di rigore deve essere ripetuto.

h) Fino a quando il pallone viene calciato, tutti gli altri giocatori devono trovarsi fuori dall’area di rigore a non meno di m 5 dal pallone e più arretrati dello stesso rispetto la linea di porta.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta le seguenti sanzioni in ragione di chi le commette:
- se è un compagno del tiratore della squadra attaccante e il tiro termina in rete, il calcio di rigore va ripetuto. Se invece il tiro viene respinto dal portiere e non entra in porta, il gioco viene interrotto e riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente dal punto della respinta del portiere. Se il tiro termina direttamente fuori dalla porta il gioco riprende con una rimessa dal fondo.
- se è un giocatore della squadra difendente e il tiro termina in porta, la rete è valida. Se invece il tiro viene respinto dal portiere o non entra in porta il calcio di rigore va ripetuto.
- se sono contestualmente giocatori di entrambe le squadre il calcio di rigore va ripetuto indipendentemente dall’esito del tiro.

i) Il calcio di rigore deve essere ripetuto se il pallone tocca nella sua traiettoria un corpo estraneo, se invece lo tocca dopo essere stato respinto dal portiere o da un palo o dalla traversa il gioco riprende con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento del contatto.

l) La gara deve essere prolungata per consentire l’esecuzione del calcio di rigore concesso allo scadere del tempo. La rete è accordata se il pallone entra in porta prima che si sia esaurito l’effetto dinamico del tiro.

15 Rigori per determinare la vincente

a) I tiri di rigore sono una modalità per determinare la squadra vincente in caso di parità, se previsto dalle norme di partecipazione della manifestazione.
b) Preventivamente l’arbitro sceglie la porta verso cui i tiri di rigore devono essere eseguiti; quindi, effettua il sorteggio tra i capitani delle squadre, per far scegliere se battere il primo o il secondo dei rigori, che devono essere calciati alternativamente dalle due squadre.
c) L’arbitro annoterà progressivamente il numero di maglia di ciascun tiratore.
d) Le due squadre eseguono ciascuna cinque tiri. Se prima di completare tale serie una squadra segna un numero di reti che l’altra non può realizzare, la procedura é interrotta.
e) Se dopo l’esecuzione della serie dei cinque rigori le squadre sono ancora in parità, si prosegue con un tiro per squadra fino all’interruzione della parità stessa.
f) Ogni tiro di rigore è eseguito da un giocatore diverso fino a quando tutti quelli in lista gara e presenti nel perimetro di gara alla fine dei tempi, lo hanno calciato. In caso di inferiorità numerica di una squadra, l’avversaria potrà scegliere di non far calciare i giocatori in soprannumero. I rigori successivi saranno calciati con le medesime modalità.
g) Tutti i giocatori presenti in campo, a eccezione dei due portieri incaricati e colui che esegue il tiro, devono restare nella metà campo opposta durante l’esecuzione dei rigori; il portiere compagno del tiratore deve restare sul terreno di gioco all’esterno dell’area di rigore in cui si svolge l’esecuzione dei tiri, laddove la linea dell’area di rigore interseca quella di porta.
h) Tutti i giocatori presenti in campo possono in qualsiasi momento sostituire il portiere durante l’esecuzione dei tiri di rigore.

16 Ammonizione

a) L’ammonizione (art. 29 RD) deve essere notificata al tesserato che - con palla in gioco o non in gioco e indipendentemente dal ruolo o funzione svolta - commette nel perimetro di gara una delle infrazioni di seguito indicate.
La notifica dell’ammonizione non deve essere effettuata con l’esibizione del cartellino se il tesserato non è sul perimetro di gara (art. 12 DEF).
b) L’ammonizione è notificata col cartellino GIALLO al tesserato che:
1. ABROGATO;
2. ABROGATO;
3. chiede all'arbitro, con parole o gesti, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente;
4. esce dal terreno di gioco (art. 16 DEF) o entra senza il preventivo assenso dell'arbitro, ovvero, durante una sostituzione volante, entrare in campo prima che il compagno da sostituire sia uscito oppure entrare da una parte diversa dalla zona sostituzioni;
5. viola ripetutamente le regole del gioco;
6. colpisce in azione di gioco un avversario in maniera imprudente (art. 8 DEF);
7. tiene un comportamento antisportivo (es.: scambiarsi di ruolo col portiere o viceversa con pallone in gioco, scambiare la maglia con un compagno di squadra, interrompere con un fallo una azione potenzialmente incisiva dell’avversario, tentare di impedire in modo irregolare la segnatura di una rete, esultare in modo eccessivo o provocatorio dopo la segnatura di una rete);
8. simula di aver subito un fallo dall’avversario;
9.non rispetta l’invito dell’arbitro a regolarizzare l’equipaggiamento (art. 4 C5);
10. ritarda oppure ostacola sistematicamente la ripresa del gioco;
11. non rispetta volontariamente la distanza prescritta dalle regole;
12. interrompe e riprende la rincorsa nella battuta di un calcio di rigore;
13. calcia un calcio di rigore al posto del giocatore designato.

17 Espulsione

a) L’espulsione deve essere notificata al tesserato che - con palla in gioco o non in gioco e indipendentemente dal ruolo o funzione svolta -
commette nel perimetro di gara una delle infrazioni di seguito indicate.
La notifica dell’espulsione non deve essere effettuata con l’esibizione del cartellino se il tesserato non è sul perimetro di gara (art. 12 DEF).
Il tesserato espulso deve abbandonare definitivamente il perimetro di gara e solo allora il gioco può essere ripreso.
Il tesserato espulso con cartellino ROSSO può essere sostituito secondo quanto previsto al termine del punto b), mentre quello espulso con cartellino VERDE può essere sostituito immediatamente.

b) L’espulsione è notificata col cartellino ROSSO al tesserato che:
1. commette o tenta di commettere un fallo violento di gioco;
2. commette o tenta di commettere un atto di violenza in qualsiasi parte del sito sportivo oppure tiene una condotta violenta, compreso un contrasto, che provochi o possa provocare un infortunio all’avversario;
3. commette un comportamento illecito gravemente sleale teso a impedire alla squadra avversaria un‘evidente opportunità di segnare una rete;
4. torna a giocare con la squadra d'appartenenza dopo essere stato prestato ai sensi dell’art. 71 RA.
Si intende comportamento illecito:
I) colpire volontariamente il pallone con le mani impedendogli di entrare in rete o di raggiungere un giocatore avversario in evidente condizione di segnare una rete (non si applica al portiere difendente all'interno della sua area di rigore);
II) commettere - disinteressandosi del pallone o non a distanza di gioco dallo stesso - una qualsiasi infrazione punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore su un giocatore avversario che si trova in evidente condizione di segnare una rete.
Tale condizione sussiste quando si verificano contestualmente le seguenti circostanze:
- l’attaccante si dirige direttamente ed esclusivamente verso la porta avversaria totalmente sguarnita ed è in possesso del pallone ovvero può venirne facilmente in possesso;
- gli altri difendenti sono nell'impossibilità di intervenire tenuto conto della dinamica di gioco, della distanza dalla porta e delle potenzialità dei giocatori.
5. riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara;
6. entra in scivolata colpendo l’avversario.
SOSTITUZIONE DEL GIOCATORE ESPULSO
Le integrazioni dei giocatori espulsi vanno effettuate con il consenso dell'arbitro nei termini sotto indicati:
I) dopo 2 minuti dalla ripresa del gioco, anche in modalità volante.
Il conteggio del tempo, a partire dalla ripresa del gioco, deve essere effettuato dal secondo arbitro, se previsto. In caso di espulsione di un giocatore alla fine di un periodo di gioco, il conteggio dei 2 minuti deve essere proseguito nel tempo successivo, anche negli eventuali supplementari.
II) dopo la segnatura di una rete, secondo le seguenti modalità:
1) se le squadre giocano 5 giocatori contro 4 e quella in superiorità numerica segna una rete, la squadra in inferiorità può essere completata;
2) se le squadre giocano 4 giocatori contro 4 entrambe possono essere completate;
3) se le squadre giocano 5 giocatori contro 3 ovvero 4 contro 3 e quella in superiorità numerica segna una rete, quella in inferiorità può reintegrare un solo giocatore;
4) se le squadre giocano 3 giocatori contro 3 e viene segnata una rete, entrambe possono includere un solo giocatore ciascuna;
5) se la squadra in inferiorità numerica segna una rete il gioco prosegue senza integrazioni.
Tale regola è riassunta nel seguente prospetto:
squadresegna una reteespulsi sostituibilidella squadra
AB
54A1B
54BNOB
44A o B1A e B
33A o B1A e B
43A1B
43BNOA e B


c) L’espulsione è notificata col cartellino VERDE al tesserato che:
1. manifesta marcatamente, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro seppur in modo educato o non provocatorio o non irriguardoso, anche se in maniera continuata nel medesimo contesto;
2. manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro in maniera provocatoria o irriguardosa, oppure nei casi sopra previsti in modo reiterato in tempi diversi;
3. usa un linguaggio marcatamente volgare o blasfemo nei confronti di compagni o di avversari o pubblico oppure ne contesta in modo eccessivo i comportamenti;
4. usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente volgare o blasfemo;
5. ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona o proferisce frasi razziste, sessiste omofobe o comunque discriminatorie;;
6. sputa verso una persona.
Se prima dell'autorizzazione dell’arbitro all’ingresso del subentrante nel terreno di gioco il giocatore espulso con cartellino verde commettesse un ulteriore atto illecito sanzionabile con l'espulsione da cartellino rosso la sostituzione prevista non potrà essere più effettuata.

INOSSERVANZA DELLE DECISIONI ARBITRALI
In caso di inosservanza delle decisioni arbitrali da parte di uno o più tesserati, l'arbitro deve chiedere al capitano di invitare il/i renitente/i a rispettare la decisione arbitrale.
Se il comportamento illecito del/i renitente/i venisse mantenuto l’arbitro dovrà interrompere la partita. Il capitano dovrà essere espulso se non fornisce la collaborazione richiesta.

1 Terreno di gioco

a) DIMENSIONI: Il terreno di gioco (art. 16 DEF) deve essere rettangolare e deve avere le seguenti misure:
- lunghezza minimo m 90 massimo m 120;
- larghezza minimo m 45 massimo m 90.
In ogni caso la lunghezza deve essere maggiore della larghezza.

b) SEGNATURA: il terreno di gioco deve essere delimitato da linee chiaramente visibili di larghezza massima di cm 12, che ne fanno parte integrante.
I lati maggiori del terreno sono denominati linee laterali, quelli minori linee di porta.
Attraverso il terreno, per tutta la sua larghezza, deve essere tracciata la linea mediana.
Nel centro deve essere chiaramente segnato un punto del diametro di cm 22, intorno al quale deve essere tracciata una circonferenza avente un raggio di m 9,15.
In ciascun vertice d’angolo del terreno è tracciato verso l’interno un quadrante circolare di m 1 di raggio.
In ciascun angolo del terreno deve essere infissa un’asta avente altezza non inferiore a m 1,50 dal suolo.
Sull'estremità, non appuntita, deve essere affissa una bandierina di colore chiaramente visibile.

c) AREA DI RIGORE: da ciascuna estremità del terreno di gioco sono tracciate, perpendicolarmente alla linea di porta e a distanza di m 16,50 dall'interno di ciascun palo, due linee di lunghezza di m 16,50.
I vertici delle stesse sono tra loro congiunti da una linea tracciata parallelamente alla linea di porta.
All'interno di ciascuna area di rigore è segnato il punto del calcio di rigore, del diametro di cm 22, a m 11 dalla linea di porta ed equidistante dai pali. Con centro in tale punto deve essere tracciato all'esterno dell’area di rigore un arco di raggio di m 9,15.

d) AREA DI PORTA: all'interno di ciascuna area di rigore sono tracciate, perpendicolarmente alla linea di porta e a distanza di m 5,50 dall'interno di ciascun palo, due linee di lunghezza di m 5,50.
I vertici delle stesse sono tra loro congiunti da una linea tracciata parallelamente alla linea di porta.

e) LE PORTE: sono collocate al centro di ciascuna linea di porta e sono costituite da due pali verticali ed equidistanti dagli angoli.
I pali devono essere congiunti all’estremità superiore da una barra trasversale posta a m 2,44 dal suolo (misura presa dal bordo inferiore).
La distanza tra i due pali deve essere di m 7,32.
I due pali, di colore contrastante con l’ambiente e il fondo del terreno di gioco, devono avere identica larghezza e spessore non superiori a cm 12 ed essere di materiale resistente, nonché fissati al suolo in modo sicuro.
Le porte mobili possono essere utilizzate solo se vincolate al terreno in modo sicuro, da impedire il ribaltamento. In difetto, l’arbitro deve astenersi dal dare inizio alla gara.
Reti di colore contrastante con l’ambiente e il fondo del terreno di gioco devono essere poste dietro le porte e fissate ai pali, alla barra trasversale e al suolo.
Le reti devono essere sostenute nella parte superiore da idonei supporti.
La maglia della rete non deve consentire il passaggio del pallone.
Le reti sono obbligatorie, in loro mancanza l’arbitro deve astenersi dal dare inizio alla gara.
Le porte e le reti non devono costituire alcun pericolo per i giocatori.
Se la barra trasversale viene spostata o si rompe, il gioco deve essere sospeso fino a quando la stessa non sarà riparata o sostituita e rimessa nella sua posizione. La gara riprenderà con una rimessa da parte dell’arbitro nel punto in cui si trovava il pallone nel momento dell’interruzione del gioco. Se la barra non è riparabile la gara deve essere interrotta.


2 Pallone

a) Il pallone deve essere sferico.
Il suo involucro esterno deve essere di materiale che non costituisca pericolo per i giocatori.
Il pallone deve avere una circonferenza compresa tra cm 70 e 68 (nr. 5). All'inizio della gara esso deve avere il peso compreso tra gr 410 e 450.
b) La verifica della regolarità dei palloni di gara spetta all'arbitro.
c) La scelta del pallone con cui cominciare la gara spetta ai capitani delle squadre. L’eventuale controversia deve essere risolta dall'arbitro.
d) Se il pallone scoppia o si danneggia quando è in gioco la gara deve essere sospesa. La ripresa del gioco avverrà con una rimessa da parte dell’arbitro nel punto in cui si trovava il pallone nel momento in cui si è reso inutilizzabile.
Se il pallone scoppia o si danneggia quando non è in gioco, ovvero prima dell'esecuzione di una qualsiasi ripresa di gioco, la gara riprenderà con la medesima ripresa prevista prima dell’interruzione.
e) Il pallone non può essere sostituito durante la gara senza l’autorizzazione dell’arbitro.

3 Numero dei giocatori

a) Ciascuna squadra deve essere formata da 1 portiere e un massimo di 10 calciatori disputanti la gara.
La gara non può essere giocata se una squadra dispone di meno di 7 giocatori.
b) I giocatori di riserva devono indossare una casacca non confondibile con le maglie delle squadre e devono sostare nelle panchine o in prossimità delle stesse purché non interferiscano nel gioco. I giocatori di riserva possono allontanarsi dalla predetta zona per un breve lasso di tempo o per effettuare il riscaldamento.
c) Le sostituzioni devono avvenire a gioco fermo, previo assenso dell’arbitro informato del numero del sostituito e del sostituto. Il giocatore sostituito deve uscire dalla parte del campo più vicina a dove si trova, mentre il sostituto deve entrare in prossimità della linea mediana.
Il subentrante può entrare sul terreno di gioco solo dopo che è uscito il giocatore sostituito. La sostituzione si concretizza quando il sostituto entra nel terreno di gioco.
Un giocatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco sostituendo un altro giocatore, anche più volte.
Non c’è limite alle sostituzioni.
d) Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a gioco fermo e con scambio della maglia, in modo che il nuovo portiere sia individuabile.
e) Durante tutta la gara sul terreno di gioco deve essere presente il capitano. Il capitano è l'unico tesserato che, a gioco fermo, può chiedere chiarimenti all'arbitro sulle decisioni assunte. Prima della gara lo stesso può esprimere riserve sulla regolarità del terreno di gioco, che dovranno essere annotate nel referto di gara.
In caso di espulsione o sostituzione del capitano, tale funzione deve essere assunta da altro giocatore che si trova sul terreno di gioco.


INFRAZIONI E SANZIONI
f) Se, col pallone in gioco, un calciatore di riserva entra nel terreno di gioco senza l’autorizzazione dell’arbitro:
- il gioco deve essere interrotto, tranne nel caso in cui ci sia un’azione d’attacco avversaria non condizionata dall'infrazione; il gioco, se interrotto, deve essere ripreso con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione;
- il sostituto entrato in anticipo o da un punto diverso dalla linea mediana deve essere ammonito e deve uscire dal terreno di gioco.
g) Se, col pallone in gioco, un calciatore scambia maglia e ruolo con il portiere:
- il gioco non sarà interrotto;
- eventuali giocate con le mani dentro la propria area di rigore da parte del giocatore con la maglia da portiere saranno valide;
- entrambi i giocatori in questione saranno ammoniti alla prima interruzione di gioco.
h) Se l’arbitro, dopo la segnatura di una rete e prima che il gioco riprenda, rileva che la squadra che l’ha segnata è in sovrannumero, la rete deve essere annullata e la gara va ripresa con una rimessa dal fondo. Se invece il gol è subito dalla squadra in sovrannumero la rete è da convalidare. In ogni caso è da ammonire il giocatore che è entrato in sovrannumero. Se l’arbitro non è in grado di individuare l’ultimo giocatore entrato, deve farselo indicare dal capitano.

4 Equipaggiamento dei giocatori

a) L’equipaggiamento obbligatorio di un giocatore è costituito da maglia, calzoncini, calzettoni, parastinchi, scarpe idonee per il calcio a 11. Nel caso di terreno sintetico sono ammesse solo le scarpe con tacchetti in gomma.
I parastinchi devono essere coperti completamente dai calzettoni, devono essere di materiale idoneo (gomma, plastica o similari) e devono offrire un grado di protezione adeguato.
b) I giocatori di ciascuna squadra devono indossare mute di colore identico, ma differente da quello della squadra avversaria. Al fine di distinguere un giocatore della stessa squadra dall’altro le maglie devono riportare un numero diverso compreso tra 1 e 99.
c) Il portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri giocatori e dall'arbitro.
d) Il capitano deve indossare al braccio una fascia di colore diverso da quello della maglia.
e) Sono ammessi occhiali e altre protezioni che non rappresentino - a giudizio insindacabile dell’arbitro - alcun tipo di pericolo per il giocatore e gli altri partecipanti.
f) Nel caso in cui durante un’azione un giocatore perda un indumento obbligatorio il gioco non deve essere interrotto se l’azione non ne è stata condizionata.

INFRAZIONI E SANZIONI

g) Se l’arbitro rileva che un giocatore non indossa l’equipaggiamento obbligatorio oppure indossa un oggetto, a suo insindacabile giudizio, pericoloso per sé stesso e gli altri partecipanti deve allontanare temporaneamente il giocatore dal terreno di gioco perché regolarizzi l’equipaggiamento o si privi dell’oggetto. Solo dopo ciò e previa autorizzazione dell’arbitro il giocatore può rientrare.
In caso di inottemperanza delle disposizioni dell’arbitro il giocatore deve essere ammonito e il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione.

5 Arbitro

a) L’equipaggiamento obbligatorio dell’arbitro è costituito da:
1. divisa fornita dalla LCFC, che deve essere di colore differente da quello delle maglie delle due squadre; in ogni caso l'arbitro deve tenere a disposizione almeno una seconda casacca;
2. scarpe da calcio o calcetto;
3. taccuino con cartellini rosso, giallo e verde;
4. orologi con cronometro;
5. fischietto;
6. moneta per sorteggio.
b) La giurisdizione dell’arbitro sui tesserati comincia quando il direttore di gara giunge nel sito sportivo e cessa quando se ne è allontanato definitivamente.
c) Le decisioni dell’arbitro su questioni relative al gioco sono inappellabili, ma revocabili dallo stesso se ritiene di essere incorso in errore, sempre che il gioco non sia stato ripreso.
d) Dirige la gara l’arbitro designato con l’eventuale collaborazione di due arbitri designati con funzione di guardalinee.
e) L’arbitro deve:
1. vigilare sul rispetto delle regole del gioco;
2. consentire l’accesso al terreno di gioco alle sole persone indicate nella lista gara o a quelle autorizzate per scritto dalla LCFC;
3. svolgere le funzioni di unico cronometrista;
4. dare il segnale di inizio e ripresa del gioco;
5. sospendere il gioco nel caso in cui un giocatore sia gravemente infortunato o che presenti una ferita sanguinante, in tal caso il giocatore deve uscire dal terreno di gioco e può rientrare solo quando l’emorragia è stata arrestata e previa autorizzazione dell’arbitro;
6. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori che commettono falli passibili di ammonizione o espulsione. Diversamente dall’espulsione nel caso di ammonizione l'arbitro non è tenuto a intervenire immediatamente, ma deve farlo in occasione della prima interruzione di gioco;
7. non infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che facendolo risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l’infrazione, mentre dovrà sanzionare il comportamento illecito se il vantaggio accordato non si è concretizzato;
8. concludere la gara in caso di comportamenti che pregiudichino o possano pregiudicare la sua incolumità o autonomia di giudizio.
9. riportare dettagliatamente nel referto ogni fatto rilevante accaduto in occasione dell’evento sportivo.
f) L’arbitro può:
1. sospendere il gioco per qualsiasi infrazione delle regole;
2. interrompere il gioco in caso di scorrettezza che non pregiudichi o possa pregiudicare la sua incolumità o autonomia di giudizio, in tal caso il gioco riprenderà con una sua rimessa (art. 9 C1 lettera b) solo se il pallone fosse stato in gioco (art. 7 C1 lettera a);
3. sospendere o concludere la gara a causa di eventi atmosferici, d'intrusione di estranei o d'altre cause che possano mettere in pericolo l’incolumità propria o di altre persone.
g) I guardalinee operano, muniti di bandierina, lungo le linee laterali per segnalare se il pallone è uscito lateralmente dal terreno di gioco.
Salvo decisione contraria dell’arbitro, al quale spetta il potere discrezionale, gli arbitri con funzione di guardalinee devono inoltre segnalare:
1. a quale squadra spetta la rimessa dalla linea laterale e/o se trattasi di calcio d’angolo o di rinvio;
2. quando un giocatore si trova in posizione di fuorigioco;
3. la richiesta di una sostituzione;
4. quando un comportamento illecito o un incidente siano sfuggiti all’osservazione dell’arbitro;
5. quando, nell'esecuzione del calcio di rigore, il portiere si muove in avanti prima che il pallone sia stato calciato e quando il pallone ha superato la linea di porta.
In caso di ingerenza o di comportamento scorretto di un guardalinee designato, l’arbitro lo solleverà dalle sue funzioni, riportando i fatti nel referto di gara e segnalandoli anche al responsabile del settore arbitrale. In tal caso o nell’eventualità di infortunio o malore di uno degli arbitri della terna, la gara sarà diretta solo dall’arbitro o, se impossibilitato, dal guardalinee designato come suo eventuale sostituto. In tal caso le squadre non sono tenute a mettere a disposizione il guardalinee di parte.

6 Durata della gara

a) La gara è divisa in due periodi di gioco di 40 minuti ciascuno, interrotti da un intervallo non superiore a 15 e non inferiore a 5 minuti.
b) Gli eventuali tempi supplementari hanno durata di 10 minuti ciascuno senza intervallo salvo il tempo necessario per l'inversione di campo tra le squadre.
c) Se un calcio di rigore deve essere battuto o ripetuto, la durata di ciascun periodo deve essere prolungata per consentirne l’esecuzione.
d) La durata del recupero per interruzioni di gioco è a discrezione dell’arbitro.
e) Ciascun periodo di gara deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per:
- le sostituzioni;
- gli infortuni dei giocatori;
- le manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo.

7 Pallone in gioco e non in gioco

a) Il pallone è in gioco quando:
- all'inizio dei due tempi della gara o dopo la segnatura di una rete, posizionato a centrocampo, è toccato e si muove;
- dopo un’interruzione e conseguente calcio di punizione o rimessa dal fondo o calcio d'angolo è toccato e si muove;
- dopo la rimessa dell’arbitro ha toccato il terreno ed è giocato da un atleta;
- dopo la rimessa laterale è entrato sul terreno di gioco oltrepassando interamente la linea laterale.
b) Il pallone non è in gioco quando:
- ha interamente oltrepassato verso l'esterno una linea laterale o di porta;
- il gioco è interrotto dall'arbitro.
c) Se una persona non autorizzata a stare in campo o un animale o un oggetto interferisce nell’azione, l'arbitro deve interrompere il gioco e riprenderlo dopo aver allontanato l’estraneo:
- con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione;
- facendo ripetere il tiro, quando si tratti di calcio di rigore.
d) Se l'arbitro emette un fischio involontariamente o per errore oppure se il pallone tocca l'arbitro, il gioco non deve essere interrotto, salvo che ciò svantaggi una squadra. In questo caso il gioco deve essere ripreso con una rimessa dell'arbitro che consegnerà il pallone alla squadra che per ultima lo ha giocato in deroga all’art. 9 C11 - lettera b.
e) Se l'arbitro fosse impossibilitato a emettere tempestivamente il fischio per interrompere il gioco deve far comprendere la sua decisione con la voce e/o con gesti.

8 Segnatura di una rete e risultato della gara

a) Una rete risulta segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta, tra i pali e sotto la sbarra trasversale, purché l’azione non sia viziata da un fallo rilevato dall'arbitro.
b) Una rete può essere segnata direttamente su calcio d’inizio (art. 9 C11).
c) Una rete non è valida quando è segnata:
1. direttamente (senza successive deviazioni) nella porta avversaria a seguito di calcio di punizione indiretto o di rimessa laterale: in tali casi il gioco deve essere ripreso con una rimessa dal fondo;
2. direttamente (senza successive deviazioni) nella propria porta a seguito di calcio di punizione diretto o indiretto o di rimessa laterale o di calcio d'angolo: in tal caso il gioco deve essere ripreso con un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria;
3. con un pallone divenuto irregolare: in tal caso il gioco deve essere ripreso con una rimessa dell’arbitro nel punto in cui è stata ravvisata l’alterazione.
d) Il portiere può segnare una rete con le mani lanciando il pallone dall'interno della propria area di rigore.
e) La squadra che segna il maggiore numero di reti è considerata vincente. Se non sono state segnate reti o se le squadre ne hanno segnato un numero eguale, la gara si conclude in parità.

9 Calcio d’inizio e rimessa da parte dell’arbitro

a) Il calcio d'inizio è la procedura con cui si iniziano i periodi di gara e si riprende il gioco dopo la segnatura di una rete.
1. All'inizio della gara l’arbitro concede al capitano della squadra seconda nominata la facoltà di indicare il verso della moneta con cui si effettua il sorteggio per scegliere la propria metà campo o il calcio d’inizio della gara.
2. La squadra che non ha battuto il calcio d'inizio nel primo periodo lo batterà nel secondo.
3. Nel secondo periodo di gara, le squadre invertono le posizioni in campo.
4. Al calcio d'inizio le squadre devono disporsi nella propria metà campo a eccezione di chi batte il calcio d’inizio.
5. Al fischio dell’arbitro il pallone, fermo nel punto centrale della linea mediana, deve essere toccato da un giocatore della squadra che batte il calcio d’inizio o la ripresa di gioco, mentre i giocatori avversari devono restare a una distanza non inferiore a m 9,15 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco.
6. Quando una squadra ha segnato una rete spetta alla squadra che l'ha subita riprendere il gioco con un nuovo calcio d’inizio.

INFRAZIONI E SANZIONI
7. Per qualsiasi infrazione, il calcio d’inizio deve essere ripetuto, eccetto quando il giocatore, dopo aver battuto il calcio d’inizio rigiochi nuovamente il pallone prima che lo abbia toccato un altro, pena un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui è stato toccato per la seconda volta il pallone.

b) La rimessa dell'arbitro è la procedura con cui il gioco riprende dopo un'interruzione quando previsto da questo regolamento.
1. In tal caso l'arbitro riprende il gioco con una propria rimessa facendo cadere il pallone sul terreno nel punto in cui si trovava al momento dell’interruzione. Se il pallone si trovava nell'area di porta, la rimessa deve essere effettuata sulla linea dell’area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell’arresto del gioco.
2. I giocatori devono stare a una distanza adeguata da consentire la ripresa del gioco.
3. Il pallone non è giocabile fino a che non tocca il suolo.

INFRAZIONI E SANZIONI
4. La rimessa va ripetuta se il pallone è giocato prima di toccare il suolo oppure, se non toccato da alcun giocatore, oltrepassa interamente la linea laterale o di porta

10 Rimessa laterale

a) La rimessa laterale è la modalità con cui si riprende il gioco quando il pallone esce interamente dalla una delle linee laterali.
b) La rimessa è assegnata alla squadra avversaria del giocatore che ha toccato per ultimo il pallone.
c) La rimessa va effettuata nel punto in cui la palla è uscita.
d) Al momento dell’esecuzione il calciatore incaricato della rimessa deve:
- fare fronte al terreno di gioco,
- lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro la nuca e al di sopra della testa,
- toccare il terreno con entrambi i piedi,
- non oltrepassare completamente con uno o entrambi i piedi la linea laterale verso il terreno di gioco.
e) La palla è in gioco nel momento in cui entra completamente nel terreno.
f) Il pallone non può essere giocato una seconda volta da chi ha effettuato la rimessa prima che sia toccato da altro giocatore.
g) I calciatori della squadra avversaria devono stare a non meno di m 3 dal pallone.
h) Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa laterale.

INFRAZIONI E SANZIONI
i) La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere c) e d) comporta la ripetizione della rimessa da parte della squadra avversaria.
l) La violazione delle prescrizioni di cui alla lettera f) è punita con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l’infrazione.
m) Se un avversario non rispetta la distanza di cui al punto g) l’arbitro deve intervenire per farla rispettare, salvo che il giocatore abbia già effettuato la rimessa.

11 Rimessa dal fondo

a) La rimessa dal fondo è la modalità con cui la squadra difendente riprende il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore della squadra avversaria, ha interamente superato la linea di porta per terra o in aria, senza che una rete sia stata segnata.
b) La rimessa deve essere calciata da un giocatore da un punto qualsiasi dell’area di porta.
c) I giocatori avversari devono posizionarsi al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco (art. 7 C11).
d) Chi ha battuto la rimessa dal fondo non può giocare il pallone una seconda volta prima che questo sia stato toccato da un altro giocatore.
e) Su rimessa dal fondo può essere segnata direttamente una rete.

INFRAZIONI E SANZIONI
f) In caso di violazione del punto d), se il pallone è in gioco, l'arbitro deve accordare alla squadra avversaria un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione o diretto se il pallone è stato toccato con le mani. Nel caso fosse il portiere a toccare il pallone con le mani il calcio di punizione sarà diretto solo se toccato fuori area.

12 Calcio d’angolo

a) Il calcio d’angolo è la modalità con cui la squadra attaccante riprende il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore della squadra avversaria, supera interamente la linea di porta per terra o in aria, senza che una rete sia stata segnata.
b) Il pallone va posto entro il quadrante circolare più vicino al punto in cui è uscito.
c) I giocatori della squadra difendente devono posizionarsi ad almeno m 9,15 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco.
d) Il giocatore che ha battuto il calcio d’angolo non può toccare il pallone una seconda volta prima che sia stato giocato da un altro giocatore.
e) Una rete può essere segnata direttamente su calcio d’angolo solo contro la squadra avversaria.
f) Non è consentito rimuovere o piegare la bandierina del calcio d’angolo per agevolare la battuta.

INFRAZIONI E SANZIONI
g) Il calcio d’angolo deve essere ripetuto se non è rispettato quanto previsto dalle lettere b) e c).
h) L’infrazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e f) è sanzionata con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui è stata commessa l’infrazione.
i) Se a seguito della battuta del calcio d’angolo il pallone terminasse direttamente nella porta della squadra che lo ha calciato, il gioco deve essere ripreso con un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria.

13 Calcio di punizione

a) Il calcio di punizione è la modalità con cui riprende il gioco a seguito di un’infrazione commessa da un tesserato partecipante alla partita (art. 11 DEF), con il pallone in gioco e nel perimetro di gara.
b) In ragione del tipo di fallo o scorrettezza il calcio di punizione sarà diretto o indiretto.
1. Solo in caso di punizione diretta è possibile realizzare una rete nella porta avversaria senza tocchi di altri giocatori. Nel caso di punizione indiretta la rete sarà valida solo se il pallone avrà toccato un altro giocatore; in assenza di tocchi il gioco sarà ripreso con una rimessa dal fondo.
2. Nel caso di punizione indiretta l’arbitro segnala la sua decisione alzando un braccio al di sopra della testa, mantenendolo in tale posizione finché il pallone non sia stato toccato da un altro giocatore o abbia cessato di essere in gioco.
c) Il calcio di punizione deve essere battuto nel punto indicato dall’arbitro e a palla ferma, pena la ripetizione dello stesso secondo la corretta modalità.
All’interno della propria area di porta il calcio di punizione può essere battuto da qualsiasi punto di tale area.
Il pallone è in gioco appena viene toccato e si muove.
d) Quando un giocatore batte un calcio di punizione tutti gli avversari devono rapidamente portarsi a una distanza non inferiore a m 9,15 dal pallone fino a quando questo non è in gioco, pena la ripetizione della punizione.
Prima di battere la punizione il giocatore può chiedere all’arbitro la verifica della distanza e in questo caso la punizione non può essere battuta prima del fischio dell’arbitro, pena la ripetizione della stessa. In alternativa il giocatore può scegliere di battere la punizione prima che gli avversari abbiano completato il posizionamento, ma questo preclude la ripetizione.
I giocatori che beneficiano della punizione devono posizionarsi ad almeno un metro dalla barriera avversaria.
1. Se il calcio di punizione è battuto dall’interno della propria area di rigore i giocatori avversari devono trovarsi fuori dall’area stessa nel rispetto della distanza sopra prescritta. In difetto il calcio di punizione va ripetuto.
2. Se il calcio di punizione è battuto da una distanza inferiore a m 9,15 dalla linea di porta avversaria, i giocatori difendenti possono disporsi sulla linea di porta stessa.
e) Chi calcia la punizione non può toccare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore, pena un calcio di punizione indiretto - o diretto se il tocco avviene con le mani - dal punto in cui è stata commessa l’infrazione.
f) Qualora un giocatore, dal di fuori dell’area di rigore, calci direttamente nella propria porta un calcio di punizione la rete non deve essere convalidata e il gioco deve essere ripreso con un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria. Se invece il calcio di punizione è stato battuto dall’interno della propria area di rigore, lo stesso deve essere ripetuto, perché il pallone non è in gioco.

13.1 PUNIZIONI DIRETTE
a) Il calcio di punizione diretto sanziona i seguenti falli o scorrettezze commessi - anche per negligenza, imprudenza o vigoria sproporzionata - da un giocatore titolare nei confronti di un avversario presente nel perimetro di gara (art. 12 DEF). Se l’infrazione è commessa nel campo per destinazione (art. 1 DEF) il calcio di punizione verrà battuto sulla linea perimetrale nel punto più vicino a quello dell’infrazione. Se la linea perimetrale fa parte dell’area di rigore l’infrazione è sanzionata con un calcio di rigore.
1. colpire o tentare di colpire un avversario;
2. far cadere un avversario sgambettandolo o curvandosi davanti o dietro di lui;
3. eseguire una carica irregolare a un avversario oppure effettuare un contrasto con la spalla in modo violento o con eccessiva vigoria;
4. trattenere un avversario;
5. spingere o saltare sopra un avversario;
6. sputare contro un avversario, offenderlo o minacciarlo;
7. toccare volontariamente il pallone con la mano, a eccezione del portiere quando tocca il pallone all’interno della propria area di rigore;
8. deviare il pallone con braccia o mani, tenendo una posizione non funzionale al movimento compiuto.

b) Un calcio di punizione diretto sanziona inoltre:
1. il giocatore titolare che commette un’altra scorrettezza rispetto a quelle sopra previste nei confronti di una riserva o dirigente avversario;
2. il giocatore titolare che utilizza un oggetto, diverso dal pallone di gara, per colpire o tentare di colpire un avversario titolare, oppure colpisce o tenta di colpire un giocatore avversario di riserva o un dirigente avversario o il pallone di gara con un oggetto;
3. il giocatore titolare temporaneamente fuori dal terreno di gioco, oppure il giocatore di riserva o il dirigente che lancia o calcia un oggetto sul terreno di gioco interferendo nel gioco stesso;
4. i giocatori di riserva o i dirigenti che commettono una qualsiasi scorrettezza nei confronti di un avversario titolare.
Il calcio di punizione verrà eseguito nel punto in cui l’oggetto ha colpito o stava per colpire l’avversario o il pallone o rispettivamente dove l’interferenza o l’infrazione è avvenuta. Nell’area di rigore sarà sanzionato un calcio di rigore.

13.2 PUNIZIONI INDIRETTE
a) Il calcio di punizione indiretto sanziona i seguenti falli o scorrettezze commessi da un giocatore titolare nei confronti di un avversario titolare presente nel perimetro di gara (art. 12 DEF).
Il calcio di punizione indiretto sanziona anche l’infrazione volontaria commessa da un titolare contro un tesserato della propria squadra. Se l’infrazione è commessa nel campo per destinazione (art. 1 DEF) il calcio di punizione va battuto sulla linea perimetrale nel punto più vicino a quello dell’infrazione.
1. giocare in modo pericoloso senza contatto;
2. fare ostruzione senza contatto o caricare l'avversario, ma con pallone non a distanza di gioco, in entrambi i casi impedendo la progressione a un avversario;
3. trattenere il pallone da terra con l’avversario a distanza di gioco;
4. ostacolare il portiere nella sua area di rigore quando ha il pallone in mano;
5. richiedere all’arbitro, a parole o gesti, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente;
6. simulare di aver subito un fallo;
7. condizionare con parole o gesti il gioco dell’avversario;
8. sollevarsi sulle spalle del compagno per trarne vantaggio;
9. entrare in campo senza autorizzazione dell’arbitro;
10. passare il pallone al portiere con la testa o con altra parte del corpo consentita dopo averlo alzato appositamente con i piedi;
11. trovarsi in posizione di fuorigioco punibile;
12. proferire una parola o frase blasfema.

b) Un calcio di punizione indiretto concesso nell’area di porta avversaria deve essere battuto sulla linea dell’area stessa, parallela alla linea di porta, nel punto perpendicolarmente più vicino al luogo in cui è stata commessa l’infrazione.

c) Il calcio di punizione indiretto sanziona anche le seguenti infrazioni commesse dal portiere:
1. toccare o controllare il pallone con le mani nella propria area di rigore dopo che questo gli è stato volontariamente passato da un compagno di squadra con il piede o direttamente da rimessa laterale;
2. mantenere il possesso del pallone o controllarlo con mani o braccia per più di 6 secondi, durante i quali è consentito far rimbalzare il pallone e riprenderlo;
3. toccare nuovamente il pallone con le mani dopo essersene spossessato e prima che il pallone stesso sia toccato da un altro giocatore.

14 Calcio di rigore

a) Il calcio di rigore è la modalità con cui si riprende il gioco quando il calcio di punizione diretto sanziona un’infrazione commessa da un giocatore all’interno della propria area di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone purché lo stesso sia in gioco.
Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rigore.

b) Il calciatore incaricato della battuta deve essere chiaramente identificato. Se il rigore viene calciato senza preavviso da un compagno del giocatore designato, il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto del calcio di rigore.

c) Il pallone deve essere fermo e posizionato sul dischetto del calcio di rigore a 11 metri dalla linea di porta.

d) Il calcio di rigore deve essere battuto in avanti dopo il fischio dell’arbitro e il pallone è in gioco appena è calciato e si muove.
Se il calcio di rigore viene battuto all’indietro il gioco è interrotto e riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria.

e) Il calciatore non può interrompere la rincorsa, pena la ripetizione del tiro nel caso di segnatura della rete.

f) L’incaricato della battuta non può toccare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore, pena un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l’infrazione.
Se il tocco è avvenuto con le mani il calcio di punizione sarà diretto.

g) Il portiere della squadra difendente deve restare fra i pali, sulla linea di porta o all’interno della porta facendo fronte a chi batte. Se il portiere oltrepassa in avanti con entrambi i piedi la linea di porta prima del tiro e il pallone non entra in porta, il calcio di rigore deve essere ripetuto.

h) Fino a quando il pallone viene calciato tutti gli altri giocatori, eccetto l’incaricato alla battuta, devono trovarsi fuori dall’area di rigore a non meno di m 9,15 dal pallone e più arretrati dello stesso rispetto la linea di porta.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta le seguenti sanzioni in ragione di chi le commette:
- se è un giocatore della squadra attaccante e il tiro termina in rete, il calcio di rigore va ripetuto. Se invece il tiro viene respinto dal portiere e non entra in porta, il gioco viene interrotto e riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente dal punto della respinta del portiere. Se il tiro termina direttamente fuori dalla porta il gioco riprende con una rimessa dal fondo.
- se è un giocatore della squadra difendente e il tiro termina in porta, la rete è valida. Se invece il tiro viene respinto dal portiere o non entra in porta il calcio di rigore va ripetuto.
- se sono contestualmente i giocatori di entrambe le squadre il calcio di rigore va ripetuto indipendentemente dall’esito del tiro.

i) Il calcio di rigore deve essere ripetuto se il pallone tocca nella sua traiettoria un corpo estraneo, se invece lo tocca dopo essere stato respinto dal portiere o da un palo o dalla traversa il gioco riprende con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento del contatto.

l) La gara deve essere prolungata per consentire l’esecuzione del calcio di rigore concesso allo scadere del tempo. La rete è accordata se il pallone entra in porta prima che si sia esaurito l’effetto dinamico del tiro.

15 Rigori per determinare la vincente

a) I tiri di rigore sono una modalità per determinare la squadra vincente in caso di parità, se previsto dalle norme di partecipazione della manifestazione.
b) Preventivamente l’arbitro sceglie la porta verso cui i tiri di rigore devono essere eseguiti; quindi, effettua il sorteggio tra i capitani delle squadre, per far scegliere se battere il primo o il secondo dei rigori, che devono essere calciati alternativamente dalle due squadre.
c) L’arbitro annota progressivamente il numero di maglia di ciascun tiratore.
d) Le due squadre eseguono ciascuna cinque tiri. Se prima di completare tale serie una squadra segna un numero di reti che l’altra non può realizzare, la procedura è interrotta.
e) Se dopo l’esecuzione della serie dei cinque rigori le squadre sono ancora in parità, si prosegue con un tiro per squadra fino all’interruzione della parità stessa.
f) Ogni tiro di rigore è eseguito da un giocatore diverso fino a quando tutti quelli in lista gara e presenti nel perimetro di gara alla fine dei tempi, lo hanno calciato. In caso di inferiorità numerica di una squadra, l’avversaria potrà scegliere di non far calciare i giocatori in soprannumero. I rigori successivi saranno calciati con le medesime modalità.
g) Tutti i giocatori presenti in campo, a eccezione dei due portieri incaricati e colui che esegue il tiro, devono restare all’interno del cerchio centrale durante l’esecuzione dei rigori; il portiere compagno del tiratore deve restare sul terreno di gioco all’esterno dell’area di rigore in cui si svolge l’esecuzione dei tiri, laddove la linea dell’area di rigore interseca quella di porta.
h) Tutti i giocatori presenti in campo possono in qualsiasi momento sostituire il portiere durante l’esecuzione dei tiri di rigore.

16 Ammonizione

a) L’ammonizione (art. 29 RD) deve essere notificata al tesserato che - con palla in gioco o non in gioco e indipendentemente dal ruolo o funzione svolta - commette nel perimetro di gara una delle infrazioni di seguito indicate.
La notifica dell’ammonizione non deve essere effettuata con l’esibizione del cartellino se il tesserato non è sul perimetro di gara (art. 12 DEF).
b) L’ammonizione è notificata col cartellino GIALLO al tesserato che:
1. ABROGATO;
2. ABROGATO;
3. chiede all'arbitro con parole o gesti che un avversario sia sanzionato disciplinarmente;
4. esce dal terreno di gioco (art. 16 DEF) o entra senza il preventivo assenso dell'arbitro;
5. viola ripetutamente le regole del gioco;
6. colpisce in azione di gioco un avversario in maniera imprudente (art. 8 DEF);
7. tiene un comportamento antisportivo (es.: scambiarsi di ruolo col portiere o viceversa con pallone in gioco, scambiare la maglia con un compagno di squadra, interrompere con un fallo una azione potenzialmente incisiva dell’avversario, tentare di impedire in modo irregolare la segnatura di una rete, esultare in modo eccessivo o provocatorio dopo la segnatura di una rete);
8. simula di aver subito un fallo dall’avversario;
9. non rispetta l’invito dell’arbitro a regolarizzare l’equipaggiamento (art. 4 C11);
10. ritarda oppure ostacola sistematicamente la ripresa del gioco;
11. non rispetta volontariamente la distanza prescritta dalle regole;
12. interrompe e riprende la rincorsa nella battuta di un calcio di rigore;
13. calcia un calcio di rigore al posto del giocatore designato.

17 Espulsione

a) L’espulsione deve essere notificata al tesserato che - con palla in gioco o non in gioco e indipendentemente dal ruolo o funzione svolta - commette nel perimetro di gara una delle infrazioni di seguito indicate.
La notifica dell’espulsione non deve essere effettuata con l’esibizione del cartellino se il tesserato non è sul perimetro di gara (art. 12 DEF).
Il tesserato espulso deve abbandonare definitivamente il perimetro di gara e solo allora il gioco può essere ripreso.
Il tesserato espulso con cartellino ROSSO non può essere sostituito, al contrario di quello espulso con cartellino VERDE.

b) L’espulsione è notificata col cartellino ROSSO al tesserato che:
1. commette o tenta di commettere un fallo violento di gioco;
2. commette o tenta di commettere un atto di violenza in qualsiasi parte del sito sportivo oppure tiene una condotta violenta, compreso un contrasto che provochi o possa provocare un infortunio all’avversario;
3. commette un comportamento illecito gravemente sleale teso a impedire alla squadra avversaria un‘evidente opportunità di segnare una rete;
4. torna a giocare con la squadra d'appartenenza dopo essere stato prestato ai sensi dell’art. 71 RA.
Si intende comportamento illecito:
I) colpire volontariamente il pallone con le mani impedendogli di entrare in rete o di raggiungere un giocatore avversario in evidente condizione di segnare una rete (non si applica al portiere difendente all'interno della sua area di rigore);
II) commettere - disinteressandosi del pallone o non a distanza di gioco dallo stesso - una qualsiasi infrazione punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore su un giocatore avversario che si trova in evidente condizione di segnare una rete.
Tale condizione sussiste quando si verificano contestualmente le seguenti circostanze:
- l’attaccante si dirige direttamente ed esclusivamente verso la porta avversaria ed è in possesso del pallone ovvero può venirne facilmente in possesso;
- i difendenti, eccetto il portiere, sono nell'impossibilità di intervenire tenuto conto della dinamica di gioco, della distanza dalla porta e delle potenzialità dei giocatori.
5. riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara.

c) L’espulsione è notificata col cartellino VERDE al tesserato che:
1. manifesta marcatamente, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro seppur in modo educato o non provocatorio o non irriguardoso, anche se in maniera continuata nel medesimo contesto;
2. manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro in maniera provocatoria o irriguardosa, oppure nei casi sopra previsti in modo reiterato in tempi diversi;
3. usa un linguaggio blasfemo o marcatamente volgare nei confronti di compagni o di avversari o pubblico oppure ne contesta in modo eccessivo i comportamenti;
4. usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente volgare o blasfemo;
5. ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona o proferisce frasi razziste, sessiste omofobe o comunque discriminatorie;
6. sputa verso una persona.

Se prima dell'autorizzazione dell’arbitro all’ingresso del subentrante nel terreno di gioco il giocatore espulso con cartellino verde commette un ulteriore atto illecito sanzionabile con l'espulsione con cartellino rosso, la sostituzione prevista non potrà essere più effettuata.

INOSSERVANZA DELLE DECISIONI ARBITRALI
In caso di inosservanza delle decisioni arbitrali da parte di uno o più tesserati, l'arbitro deve chiedere al capitano di invitare il/i renitente/i a rispettare la decisione arbitrale.
Se il comportamento illecito del/i renitente/i venisse mantenuto l’arbitro dovrà interrompere la partita. Il capitano dovrà essere espulso se non fornisce la collaborazione richiesta.

18 Fuorigioco

Un calciatore è in posizione di fuorigioco quando sussistono contestualmente le seguenti circostanze:
- qualunque parte attiva (art. 10 DEF) del corpo del giocatore si trova nella metà campo avversaria ed è più vicina alla linea di porta rispetto al pallone e al penultimo difendente,
- il pallone è calciato in avanti da un compagno di squadra.
É punibile il fuorigioco se il giocatore:
- interviene nell’azione indipendentemente dal tocco del pallone,
- condiziona il comportamento degli avversari,
- trae vantaggio da tale posizione (per esempio gioca il pallone dopo una parata del portiere oppure se il pallone rimbalza su palo o traversa o su un avversario).
La posizione irregolare è sanata se il giocatore in fuorigioco riceve il pallone da un avversario che lo gioca volontariamente.
La posizione del difendente oltre la riga di porta sana ogni posizione di fuorigioco.
Non è in fuorigioco il calciatore che riceve direttamente il pallone:
- su calcio di rinvio;
- su rimessa dalla linea laterale;
- su calcio d’angolo,
- su rimessa da parte dell’arbitro.
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