Sono giunte molte richieste di chiarimenti in materia di tutela sanitaria a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come integrato dal Decreto Ministeriale attuativo del 24 aprile 2013 e modificato dal DL 21 giugno 2013, n. 69.
Le norme in parola attengono, ai sensi dell’art. 7 DL 13 settembre 2012, n. 158, all’attività sportiva non agonistica, qualificata anche come amatoriale dal punto 11 del predetto articolo e dal citato decreto ministeriale.
Ciò può creare confusione in considerazione del diverso significato che noi abitualmente diamo al termine “amatoriale”. Il nostro concetto di amatorialità fa infatti riferimento a un modo di praticare lo sport, dove viene posta la persona in primo piano, con i suoi interessi, le sue motivazioni e le capacità motorie e che ha, di conseguenza, la tutela della sua libera circolazione e il ripudio di ogni forma di vincolo. Non ha dunque nulla a che vedere con concetti attinenti al tipo di prestazione sportiva: agonistica e non.
Come detto, la parola amatoriale viene invece usata dalla citata norma solo al fine di definire una prestazione non agonistica. L’art. 2 del DM 24 aprile 2013 infatti così recita: “Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”.
In pratica il decreto DL 158/2012 ha sostituito il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 1983, che disciplinava l’attività non agonistica, ma non ha abrogato il DM del 18 febbraio 1982, che continua pertanto a regolamentare l’attività agonistica.
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 del DM del 18 febbraio 1982, è compito degli Enti di promozione sportiva indicare quale attività è di carattere agonistico, si ricorda che la Lega Calcio Friuli Collinare (espressione sul territorio dello Csen – Ente di promozione sportiva) ha già definito tutta la propria attività di carattere agonistico (art. 3.B Regolamento Attività) e pertanto restano fermi gli obblighi previsti dal DM del 18 febbraio 1982, che, in sintesi, stabilisce quanto segue:
1) nessun atleta può disputare una gara o una frazione della stessa se non è in possesso di un valido certificato medico;
2) è dovere di ogni Presidente impedire la partecipazione al gioco di atleti che non siano in possesso di valido certificato medico;
3) è onere del Presidente dell’associazione conservare per tutta la stagione agonistica il certificato medico di ciascun atleta;
4) eventuali dichiarazioni liberatorie di atleti nei confronti dei dirigenti non hanno alcun valore;
5) non esiste la possibilità di autocertificare il proprio stato di salute;
6) che il certificato medico ha validità per 12 mesi dal suo rilascio.
In altre parole, gli atleti possono giocare solo ed esclusivamente se in possesso di valido certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio, rilasciato da medici specialisti in medicina dello sport, non quindi di un generico certificato di buona salute, rilasciato da medici di medicina generale.
Si ricorda infine che da quest’anno la LCFC effettuerà controlli per accertare che nessun tesserato disputi una gara senza valido certificato medico (22 RA, 130 e 139 RD) e che il direttore di gara non consentirà all’atleta di giocare qualora nella lista gara, a fianco al nominativo dell’atleta, risulti che il certificato medico è scaduto (36 e 66 RA).
Si ricorda infine che l’obbligo posto dall’art. 5.5 del DM attuativo a carico delle associazioni di dotarsi di un defibrillatore entro il 24 ottobre 2015.